
Che il CNF, come giudice speciale, possa decidere "a composizione variabile" fino a quando non si fosse provveduto a riformare l'ordinamento forense lo ha stabilito l'art. 18 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944: nei riguardi della professione di avvocato le disposizioni di quella fonte legislativa (e perciò anche gli artt. 16 e 22) si applicano "fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell'ordinamento forense". DUNQUE, ORA CHE LA RIFORMA FORENSE E' STATA FATTA (L. 247/2012) LE COSE SON CAMBIATE.
Ma andiamo per gradi, partendo da due interessanti massime in tema di composizione variabile del CNF giudice, riportate dalla newsletter di deontologia del CNF del 27/11/2012:
"Procedimento disciplinare: le norme sulla composizione variabile del CNF
Il precetto sulla composizione variabile dei Collegi o dei Consigli centrali degli Ordini professionali in generale (e del Consiglio nazionale forense, in particolare), di cui agli artt. 16 e 22 del D.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, non è inscindibilmente ed ontologicamente collegato allo “stato di guerra” e alle connesse difficoltà dei collegamenti esistenti alla data di entrata in vigore del detto D.Lgs.Lgt.; al contrario, esso rinviene la propria ragion d’essere, per un verso, nel rilevante numero dei chiamati a comporre i Collegi dei quali si tratta, e per altro verso, nella necessità di contemperare la funzionalità dei Collegi con le prioritarie esigenze professionali dei loro componenti. Con riguardo al Consiglio nazionale forense, la scissione tra persistenza in vigore degli artt. 16 e 22 del citato D.Lgs.Lgt. e cessazione dello stato di guerra è comprovata dall’art. 18 dello stesso testo normativo, che prevede l’applicabilità delle disposizioni di quella fonte legislativa fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell’ordinamento forense.
Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)"
"Le norme sulla composizione variabile del CNF
La disciplina normativa sulla composizione variabile del Consiglio nazionale forense (artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382), applicabile anche quando il detto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali, non contrasta con il principio di precostituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.), nè incide in alcun modo sulla indipendenza ed imparzialità dell’organo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)"
Cosi dispongono gli artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23-11-1944 n. 382, "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali":
art. 16: "Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vice-presidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo". Quindi nel Capo IV "Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore";
art. 18, "Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore";
art. 22, "Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti".
Ebbene, con la aprovazione della riforma forense non è più vigente la norma (art. 22 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944) che consente il funzionamento del CNF giudice con la presenza di un quarto dei componenti. Il CNF deve ora operare quale giudice sempre con la totalità dei suoi membri. Evidente l'irragionevolezza (incostituzionalità) d'una tale disciplina che impedirsce in concreto al giudice di funzionare, stante l'elevato numero dei membri del CNF (vedasi al riguardo Cass 10137/2004).
L'art. 22 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944 dispone: "Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti". Ma l'art. 18 del medesimo D. L.vo Lgt. n. 382/1944, nei riguardi della professione di avvocato prevede che le disposizioni di quella fonte legislativa (e perciò anche l'art. 22) si applicano "fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell'ordinamento forense". Nè a tale "scadenza d'operatività" dell'art. 22 pone rimedio l'art. 37 della legge di riforma forense, che, al comma 1, prevede "Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'art. 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile" e, al comma 5, prevede che "Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio". Solo per l'attività non giurisdizionale, però! Per quella giurisdizionale deve operare il "plenum" del CNF.
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E LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SS.UU. n. 10137/2004 ...