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Inompatibilità forensi: NO a lavoro subordinato da docente di diritto in associazioni non lucrative

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 27/3/2014)

Il COA di Trapani chiede se rientri nelle eccezioni alle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 19 L. n. 247/12 lo svolgimento delle mansioni di formatore di materie giuridiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso associazione senza scopo di lucro accreditata dalla Regione Sicilia.

Ai fini di una corretta risposta al quesito così come posto vanno esaminati, non solo l’art. 19, ma anche l’art. 18 lett. a) e d). Infatti prima di esaminare le eccezioni alle norme sull’incompatibilità è necessario stabilire se sussista o meno, in via generale, l’incompatibilità stessa; nella specie si tratta di un lavoro avente il carattere della subordinazione e dell’indeterminatezza temporale e, quindi, a norma della lett. d) dell’art. 18, determinante l’incompatibilità con l’esercizio della professione. Ciò detto, deve valutarsi se nel caso prospettato dal COA di Trapani possa applicarsi l’eccezione di cui all’art. 19 cit. Orbene tale eccezione, specificamente riguardante l’insegnamento o la ricerca, chiarisce non solo che deve trattarsi di materie giuridiche, ma altresì che le stesse debbano essere insegnate in Università, scuole secondarie pubbliche o private parificate e in istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione. Sono quindi escluse tutte le associazioni private, anche senza scopo di lucro, seppure accreditate presso enti pubblici. Ne discende quindi che lo svolgimento di mansioni di docente di materie giuridiche in associazione di natura privatistica non rientri tra le eccezioni alle norme sull’incompatibilità. Tanto stabilito in linea generale e di principio, va chiarito che è di esclusiva spettanza dei COA, avendo essi poteri istruttori sottratti a questa commissione, valutare la natura giuridica dell’associazione e del rapporto di lavoro.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 125

Quesito n. 347, COA di Trapani

 

L'Avv. Generale J. Kokott su direttiva 78/200/CE e discriminazione indiretta

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Mi pare che non sia condivisibile la sentenza della Corte di giustizia del 24/11/2016 in causa C-445/15 e che invece si dovrebbero accogliere le conclusioni dell'Avvocato generale J. Kokott: "Integra una discriminazione indiretta in base all’orientamento sessuale vietata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, la previsione, in un regime previdenziale professionale, che condiziona il diritto a una pensione di reversibilità per il partner registrato dello stesso sesso al fatto che l’unione civile registrata sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte del lavoratore affiliato al regime previdenziale qualora, allo stesso tempo, per gli interessati fosse giuridicamente impossibile contrarre una siffatta unione registrata o un matrimonio prima del raggiungimento di detto limite di età."

 

SI DOVREBBE RAGIONARE ANALOGAMENTE ANCHE IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER ETA' CON RIFERIMENTO A DISCRIMINAZIONI NELLA RETRIBUZIONE (IN TAL CASO, INOLTRE, NEPPURE ESISTE, A IPOTETICA GIUSTIFICAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE, UN NORMA ANALOGA A QUELLA DI CUI AL CONSIDERANDO 22 DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE, CHE E' CITATA AL PUNTO 57 DELLA SENTENZA DELLA CGUE (E CHE LASCIA IMPREGIUDICATE LE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI STATO CIVILE E LE PRESTAZIONI CHE NE DERIVANO).


LEGGI DI SEGUITO LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE J. KOKOTT ...

 

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Video di udienza in Corte costituzionale del 22/5/12 su q.l.c. della l. 339/03 (avvocati part time)

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clicca per vedere la discussione della causa n. 2 di ruolo diretta Sul sito della Corte costituzionale (all'indirizzo http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_1126.do ) è disponibile il video della discussione del 22 maggio 2012, circa la questione di legittimità costituzionale della legge n. 339/03 (sollevata con ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, n. 24689/2010, riguardo alla causa "Perelli contro Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rieti" a altre 11 cause).

Nell'ordine sono riprodotti nel video: la relazione del giudice costituzionale Luigi Mazzella, gli interventi dell'Avv. Maurizio Perelli, dell'Avv. Marco Frigessi di Rattalma, dell'Avv.Flora de Caro, dell'Avvocato dello Stato Tito Varrone. Qui il mio intervento.

 

Contributi inutilmente versati da avvocato a Cassaforense: vanno restituiti !!!

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Non è consentita una interpretazione "predatoria" del principio di solidarietà categoriale, quale sarebbe l'interpretazione che, cancellando il diritto alla restituzione dei contributi versati legittimamente alla Cassaforense per meno di 5 anni, realizzerebbe una "totale negazione di utilità" di tali versamenti contributivi (non di lunga durata ma di considerevole importo).

Di certo una tale interpretazione "predatoria", a vantaggio di ex colleghi più vecchi e più fortunati (i quali, inoltre, continuano ad essere privilegiati non solo per il "destino" previdenziale ma anche per la possibilità di continuare a fruire della, sempre più incrementata, funzione assistenziale della Cassaforense) non è certo avallata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 7/2017. Tale sentenza espone principi che devono esser ritenuti validi anche in relazione alla previdenza forense. Protegge si l'autonomia delle Casse professionali ma ribadisce in più punti del "considerato in diritto" (punto 4.1, primo capoverso, e punto 4.2, ultimo capoverso) il "vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni". Un vincolo, questo, che non può valere solo se si tratti di salvaguardare le finanze delle Casse professionali da incostituzionali appetiti delle finanze statali ma deve vale anche per salvaguardare il montante previdenziale di ogni singolo professionista dalle, altrettanto incostituzionali, liberissime scelte della Cassa professionale su quali siano gli avvocati da meglio tutelare quanto a prestazioni previdenziali.

Il discorso, di certo, andrebbe ampliato e riferito anche alle incostituzionali liberissime scelte delle Casse professionali su quali siano gli importi da stornare dalla previdenza e destinare all'assistenza e su quali siano le fattispecie meritevoli di assistenza. Sul punto si consideri che la richiamata sentenza 7/2017 della Corte costituzionale ricorda -al punto 4,2 del "considerato in diritto"- la "naturale missione" delle Casse professionali di "preservare l'autosufficienza del proprio sistema previdenziale" [e non anche assistenziale] e appena prima afferma la necessità di "preservare da un'eccessiva espansione della spesa corrente una parte delle risorse naturalmente destinate alle prestazioni previdenziali, [la Corte esclude, tacendone, la configurabilità di una naturale destinazione delle risorse derivanti dai versamenti contributivi alle prestazioni assistenziali] salvaguardando il buon andamento dell'ente in conformità agli obiettivi della riforma del 1994".

Si prospettano di seguito alcuni argomenti (tratti da una difesa dell’avv. Maurizio Perelli in causa contro Cassaforense) utili a contrastare la pretesa di Cassaforense di aver potuto  abrogare, in delegificazione (attraverso talune delibere del Comitato dei delegati di Cassa forense risalenti al 2004), il diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati legittimamente per meno di cinque anni a Cassa forense, come sancito dagli artt. 21, comma 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/80.

Nell'approfondimento riportato di seguito si censurano, tra l'altro, quelle interpretazioni di disposizioni legislative (l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e le norme di legge da quel comma autenticamente interpretate: in primis l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 e, mediatamente, l’art. 3, comma 12, della l. 335/1995) secondo le quali la Cassa forense sarebbe stata autorizzata dalla legge ad abrogare retroattivamente (tramite delibere del Comitato dei delegati del 2004) il diritto al rimborso dei contributi previdenziali (versati per meno di 5 anni) già riconosciuto agli avvocati da norma speciale di legge. Clicca su “LEGGI TUTTO” ...

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Dalla newsletter n. 41 del 15 novembre 2013 di www.europeanrights.eu

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Della Corte europea dei diritti dell'uomo:
•    21.10.2013, sentenza di Grande Camera, Del Río Prada c. Spagna, (n. 42750/09), sul rinvio della data di scarcerazione della ricorrente, condannata per reati di terrorismo, in applicazione di una nuova giurisprudenza del Tribunale supremo detta “dottrina Parot” intervenuta dopo la sua condanna;
•    17.10.2013, Winterstein e altri c. Francia, (n. 27013/07), sull’espulsione di persone itineranti (gens du voyage) dal terreno su cui si erano stabilite da molto tempo, che avrebbe violato il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare;
•    15.10.2013, Casacchia e altri c. Italia, (n. 23658/07, 24941/07 e 25724/07), e Natale e altri c. Italia (n. 19264/07), sulle modifiche legislative riguardanti un procedimento civile in corso, iniziato nel 1990 da pensionati del Banco di Napoli in merito all’adeguamento delle loro pensioni a seguito della privatizzazione delle banche pubbliche;
•    08.10.2013, Ricci c. Italia, (n. 30210/06) sulla libertà di espressione: secondo la Corte la condanna imposta all’ideatore di un programma televisivo per aver diffuso delle informazioni confidenziali era sproporzionata;
•    03.10.2013, Kasparov e altri c. Russia, (no. 21613/07), sull’arresto di Garri Kasparov e altri dimostranti durante una manifestazione svoltasi nel corso 2007, considerato ingiustificato;
•    24.09.2013, Belpietro c. Italia, (n. 43612/10), sulla condanna di un direttore di giornale per la pubblicazione di un articolo diffamatorio, considerata una violazione del diritto alla libertà di espressione.

 


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