

Non è consentita una interpretazione "predatoria" del principio di solidarietà categoriale, quale sarebbe l'interpretazione che, cancellando il diritto alla restituzione dei contributi versati legittimamente alla Cassaforense per meno di 5 anni, realizzerebbe una "totale negazione di utilità" di tali versamenti contributivi (non di lunga durata ma di considerevole importo).
Di certo una tale interpretazione "predatoria", a vantaggio di ex colleghi più vecchi e più fortunati (i quali, inoltre, continuano ad essere privilegiati non solo per il "destino" previdenziale ma anche per la possibilità di continuare a fruire della, sempre più incrementata, funzione assistenziale della Cassaforense) non è certo avallata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 7/2017. Tale sentenza espone principi che devono esser ritenuti validi anche in relazione alla previdenza forense. Protegge si l'autonomia delle Casse professionali ma ribadisce in più punti del "considerato in diritto" (punto 4.1, primo capoverso, e punto 4.2, ultimo capoverso) il "vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni". Un vincolo, questo, che non può valere solo se si tratti di salvaguardare le finanze delle Casse professionali da incostituzionali appetiti delle finanze statali ma deve vale anche per salvaguardare il montante previdenziale di ogni singolo professionista dalle, altrettanto incostituzionali, liberissime scelte della Cassa professionale su quali siano gli avvocati da meglio tutelare quanto a prestazioni previdenziali.
Il discorso, di certo, andrebbe ampliato e riferito anche alle incostituzionali liberissime scelte delle Casse professionali su quali siano gli importi da stornare dalla previdenza e destinare all'assistenza e su quali siano le fattispecie meritevoli di assistenza. Sul punto si consideri che la richiamata sentenza 7/2017 della Corte costituzionale ricorda -al punto 4,2 del "considerato in diritto"- la "naturale missione" delle Casse professionali di "preservare l'autosufficienza del proprio sistema previdenziale" [e non anche assistenziale] e appena prima afferma la necessità di "preservare da un'eccessiva espansione della spesa corrente una parte delle risorse naturalmente destinate alle prestazioni previdenziali, [la Corte esclude, tacendone, la configurabilità di una naturale destinazione delle risorse derivanti dai versamenti contributivi alle prestazioni assistenziali] salvaguardando il buon andamento dell'ente in conformità agli obiettivi della riforma del 1994".
Si prospettano di seguito alcuni argomenti (tratti da una difesa dell’avv. Maurizio Perelli in causa contro Cassaforense) utili a contrastare la pretesa di Cassaforense di aver potuto abrogare, in delegificazione (attraverso talune delibere del Comitato dei delegati di Cassa forense risalenti al 2004), il diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati legittimamente per meno di cinque anni a Cassa forense, come sancito dagli artt. 21, comma 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/80.
Nell'approfondimento riportato di seguito si censurano, tra l'altro, quelle interpretazioni di disposizioni legislative (l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e le norme di legge da quel comma autenticamente interpretate: in primis l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 e, mediatamente, l’art. 3, comma 12, della l. 335/1995) secondo le quali la Cassa forense sarebbe stata autorizzata dalla legge ad abrogare retroattivamente (tramite delibere del Comitato dei delegati del 2004) il diritto al rimborso dei contributi previdenziali (versati per meno di 5 anni) già riconosciuto agli avvocati da norma speciale di legge. Clicca su “LEGGI TUTTO” ...
