Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

Incompatibilità "postume" e razionalizzazione delle incompatibilità eccessive in costanza di impiego

E-mail Stampa PDF

(da www.servizi-legali.it )

L'art. 1, co. 42, della c.d. "legge anticorruzione" (approvata il 31/10/2012) introduce nell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il comma 16-ter in forza del quale i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza non possono svolgere nei tre anni successivi alla fine del rapporto di lavoro pubblico, nessuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi organi pubblici.
Non solo: 1) sono nulli i contratti conclusi nonchè gli incarichi professionali conferiti in violazione di queste nuove regole "di incompatibilità"; 2) ai soggetti privati che hanno concluso i detti contrattii nulli o che hanno conferito i detti incarichi professionali nulli è vietato di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i tre anni successivi; 3) dovranno essere restituiti i compensi eventualmente percepiti e accertati in contrasto con le nuove norme.

Il rigore dovrà avere una faccia libertaria per quanti, tra i dipendenti pubblici, non abbiano i detti poteri autoritativi o negoziali: part time e esercizio, tra le altre, anche della libera professione di avvocato.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni !

 

Bozza per chiedere la revoca in autotutela della cancellazione dall'albo disposta ex l. 339/03

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 5
ScarsoOttimo 

 

(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)

Sei stato cancellato dall'albo degli avvocati per incompatibilità ex l. 339/03 ?  Di seguito trovi una bozza di richiesta di revoca in autotutela della cancellazione dall'albo che supera le argomentazioni delle sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione n. 11833/2013 e n. 27266/2013 (e sentenze "gemelle").

Ritengo che tutti i cancellati d'ufficio dall'albo per incompatibilità ex l. 339/03 potrebbero utilmente chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la revoca, in autotutela, della cancellazione dall'albo. L'interesse concreto e attuale che dovrebbe imporre ai C.O.A. l'esercizio discrezionale dell'autotutela prospettata è il fatto che essi C.O.A. potrebbero esser chiamati a risarcire i danni ai soggetti cancellati o a subire la rivalsa dello Stato per le somme che questo potrà esser condannato a pagare ai c.d. "avvocati-part-time" per le cancellazioni dagli albi che fossero dichiarate illegittime per violazione delle norme del Trattato istitutivo della Comunità europea o della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.


CLICCA SU "LEGGI TUTTO" PER SCARICARE E UTILIZZARE LA BOZZA CHE HO PREDISPOSTO PER CHIEDERE AL TUO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI LA REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORENSE COMMINATA EX L. 339/03 ...


... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

Leggi tutto...
 

Vincenzo De Michele sulle sentenze della CGUE di aprile 2016 "Dansk Industri" e "Puligienica"

E-mail Stampa PDF

A proposito delle sentenze della Corte di giustizia Dansk Inustri (del 19/4/2016, in causa C-441/14) e Puligienica Facility Esco spa (del 5/4/2016, in causa C-689/13), nel sito www.europeanrights.eu (newsletter n. 56 del 15/5/2016) trovi un interessante articolo di Vincenzo De Michele, intitolato "Interpretazione conforme, disapplicazione, principio di uguaglianza e non discriminazione: attraverso la Carta di Nizza la Corte di giustizia riafferma la primazia del diritto dell'Unione e la stabilità del sistema giurisdizionale europeo".
QUESTO IL SOMMARIO:
1. La sentenza Dansk Industri della Corte di giustizia e l’applicazione orizzontale del principio Ue di uguaglianza e di non discriminazione nelle controversie tra privati.
2. Dall’interpretazione conforme alla disapplicazione della norma interna in contrasto con l’ordinamento Ue: dalla sentenza Pfeiffer alle sentenze Cordero Alonso e Fuß della Corte di giustizia.
3. La sentenza Kücükdeveci: la Corte di giustizia sembra procedere senza indugi nell’applicazione in orizzontale in controversie tra privati dei principi della Carta di Nizza.
4. La Corte di giustizia si propone come Corte costituzionale europea nella sentenza Association Belge des Consommateurs Test-Achats. Il conflitto latente con la Corte  Edu e il sostegno delle Corti costituzionali.
5. La sentenza Association de médiation sociale e l’apparente rallentamento della Corte di giustizia nell’applicazione in orizzontale alle controversie tra privati della Carta di Nizza.
6. La sentenza Dansk Industri nel cono d’ombra della Carta di Nizza e dei principi generali del diritto Ue da essa costituzionalizzati, tra interpretazione conforme “energica” e disapplicazione della norma interna “illegittima”.

IMPORTANTI LE CONSIDERAZIONI DELL'AUTORE AL PARAGRAFO 6 !

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

 

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

 

Cass. SS.UU.17742/2015 sui poteri regolatori delle pensioni attribuiti a enti di previdenza privati

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 5
ScarsoOttimo 

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 17742/2015, depositata l'8/9/2015,  hanno affermato che gli enti di previdenza privatizzati, nel regime dettato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, non possono adottare provvedimenti che impongano un massimale al trattamento pensionistico, trovando applicazione, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il principio del pro rata, di cui alla formulazione originaria dell’art 3, comma 12, della stessa legge n. 335 del 1995, e, per i trattamenti maturati dopo tale data, i criteri introdotti dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, facendosi, tuttavia, salvi gli atti e le delibere in precedenza approvati da detti enti, come chiarito dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Questi i principi di diritto sanciti:

"A) Nel regime dettato dalla l. 8.08.95 n. 335 (legge di riforme del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti (quale la delibera 28.06.97 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31.07.97 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, previsto dall'art. 3, c. 12, della stessa legge 8.08.95 n. 335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.

B) Nel regime previdenziale dettato dalla l. 8.08.95 n. 335 (legge di riforme del regime pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509  (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della l. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio del pro rata.

C) Nel regime previdenziale e per gli enti indicati nel capo che precede, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 in poi trova applicazione l'art. 3, c. 12, della l. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall'art. 1, c. 763, della l. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente"  -e non più rispettando in modo assoluto- il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati  dopo dal 1° gennaio 2007 , sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ai sensi dell'ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretato dall'art. 1, c. 488, della l. 27.12.13 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

D) Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d. lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali), oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma in quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.".

In relazione alla tematica (non oggetto immediato della sentenza delle SS.UU.) del diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati alla Cassa Forense, pare importantissimo che le SS.UU.:

1) abbiano rilevato (a pag. 7) che"Con riferimento agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza generale ... e nel rispetto dei principi di autonomia del d.lgs. 509 del 1994, la stessa legge n. 335 stabilì che "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" (art. 3, c. 12)";

2) abbiano rilevato (a pag. 10) che l'ultimo periodo del comma 763 dell'art. 1 della l. 296/06, dopo le modifiche apportate all'art. 3, c. 12, stabilì che "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge";

3) abbiano rilevato (a pag. 15) che l'interpretazione dell'ultima parte del comma 763 dell'art. 1 della l. 296/2006 deve essere condotta alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1, c. 488, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che "L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri viglanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine";

4) abbiano, infine, chiarito (a pag. 24 e 25, punto 14.3) la portata dell'interpretazione autentica del riportato secondo periodo del detto comma 763, fornita dal citato comma 488. Hanno scritto, al riguardo, le SS.UU.: "14.3. In definitiva, dunque, esisteva una oggettiva ambiguità della disposizione del secondo periodo dell'art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, che giustifica l'intervento di interpretazione autentica. La norma contenuta nel comma 488 ha, dunque, una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che legittimano l'intervento interpretativo del  legislatore. Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della CNPR di rendere efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati ... ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06 n. 296. Per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della l. n. 335 del 1995 nella formulazione introdotta dalla citata l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine , "avendo presente" -e non più rispettando in modo assoluto- il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti  dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra le generazioni , con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006."

A mio avviso, anche in relazione alla tematica del diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati alla Cassa Forense, la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 17742/2015 ha detto l'ultima parola: LA CASSA FORENSE NON AVEVA E NON HA IL POTERE DI ABROGARE (CON DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI) LA PREVIGENTE PREVISIONE LEGISLATIVA DELLA RESTITUIBILITA' DEI CONTRIBUTI AD ESSA VERSATI DAGLI AVVOCATI: CIO' PER IL SEMPLICE FATTO CHE L'ABROGAZIONE DEL DIRITTO ALLA DETTA RESTITUZIONE NON PUO' FARSI RIENTRARE NEL CONCETTO (DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 12, DELLA L. 335/95) DI "RIPARAMETRAZIONE DI UN CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO".

Pertanto non è del tutto condivisibile l'articolo di Michele Proietti che si legge nella newsletter di Cassaforense dal titolo "La sentenza sul tetto pensionabile non interessa Cassa Forense": quanto alla illegittimità delle delibere di Cassaforense che hanno preteso di poter abrogare il diritto degli avvocati, stabilito per legge, di ottenere restituzione di tutti i contributi versati LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE 17742/2015 INTERESSA ECCOME ANCHE CASSAFORENSE !!!!!

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

CdS 2756/15: q.l.c. di legge lesiva della finalità previdenziale dei versamenti dei professionisti

E-mail Stampa PDF

Dal sito della Giustizia Amministrativa ( www.giustizia-amministrativa.it ) riporto l'ordinanza della Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 2756/2015, depositata il 4/6/2015, che solleva una interessante q.l.c. per violazione degli artt. 2, 3, 23, 35, 36, 38, 53, 97 Cost. in relazione alla previdenza dei professionisti ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 


Pagina 88 di 109

Pubblicità


Annunci

E' cosa pericolosa riformare qualcuno (O. Wilde)