Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Amministratore di ente pubblico può fare l'avvocato, ma il mero dipendente a part time non può farlo

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 2 marzo 2014)

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ha chiesto, con nota del 6 agosto 2013 Prot. n. 18859, parere in merito alla sussistenza, o meno, di incompatibilità all’esercizio professionale nel caso di un iscritto che svolga funzioni di consigliere delegato in una società a r. l. con socio unico l’Agenzia del Demanio.

Segnala, in punto di fatto, il Consiglio rimettente che il quesito concerne una società oggetto di confisca definitiva, acquisita al patrimonio dello Stato e gestita dall’ “Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (ex D.L. n. 4/2010); l’attività del consigliere delegato implicherebbe, inoltre, l’esercizio di funzioni connesse alla sola ordinaria amministrazione.
Osserva la Commissione che, nella fattispecie, assume rilievo dirimente il profilo della compagine sociale, pacificamente e per l’intero pubblica, dell’ente giuridico interessato. Ciò consente di escludere, a norma del secondo periodo dell’art. 18, comma 1 lett. c) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, a priori ogni aspetto di incompatibilità.
Ritiene, pertanto, la Commissione che l’interessata non versi in condizione ostativa alla permanenza nell’albo custodito dal Consiglio rimettente.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 99

Quesito n. 303, COA di Palermo

La disciplina di cui alla l. 247/12, in base alla quale il CNF ha espresso il sopra riportato parere mi pare evidentemente discriminatoria nei confronti del "gruppo sociale impiegati pubblici a part time ridotto". Tali soggetti (trattati alla stregua dei servi fisci d'epoca romana) potranno lamentare innanzi alla Corte EDU il trattamento discriminatorio violativo della CEDU.

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CdS 2334/2016: obbligo di rinvio pregiudiziale inadempiuto porta responsabilità dello Stato

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Il Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 1 giugno 2016, n. 2334, ha scritto:

"8.6.1. Si è detto della rilevanza della questione di interpretazione della compatibilità della normativa nazionale con le disposizioni del Trattato FUE, ai fini della definizione del presente giudizio.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea si renderebbe, quindi, necessario, da parte di questo Consiglio di Stato quale giudice di ultima istanza, alla luce di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia (cfr. ex plurimis Sez. IV, 18 luglio 2013 cit. laddove essa precisa, par. 25, che: “… qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del predetto Trattato”).

In sintesi circa la portata dell’«obbligo» del giudice nazionale di ultima istanza di sollevare «pregiudiziale comunitaria», la Corte di giustizia ha chiarito che tale obbligo non sussiste se:

a) la questione di interpretazione di norme comunitarie non è pertinente al giudizio (vale a dire nel caso in cui la soluzione non possa in alcun modo influire sull’esito della lite);

b) la questione è materialmente identica ad altra già decisa dalla corte o comunque il precedente risolve il punto di diritto controverso;

c) la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione (c.d. teoria dell’atto chiaro, sul punto è sufficiente il richiamo alla sentenza capostipite della Corte del Lussemburgo 6 ottobre 1982, C-283/81, Ci.).

A stretto rigore, nel caso di specie, non ricorre alcuna di queste deroghe.

8.6.2. Non possono essere trascurati, poi, i seguenti ulteriori risvolti:

a) il mancato rinvio pregiudiziale in termini di responsabilità del giudice nazionale e dello Stato di appartenenza, atteso che, nell’ordinamento italiano, a fondamento di azioni di responsabilità civile nei confronti dei magistrati e dello Stato ai sensi della l. 117 del 1988 (come novellata dalla l. n. 18 del 2015) viene posta, fra l’altro, proprio l’asserita inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale (art. 2, co. 3-bis); del resto laddove si configuri un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la sua violazione è ritenuta dalla medesima Corte sanzionabile mediante la responsabilità degli Stati membri, che sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione riconducibili ad organi giudiziari, e in particolare quando questi ultimi omettano di ottemperare all’obbligo di rinvio pregiudiziale (a partire da Corte giust. 30 settembre 2003, causa C-224/01, Ko.; successivamente, 13 giugno 2006, causa C-173/03, Tr.i de. Me.; 24 novembre 2011, causa C-379/10, Commissione europea c. Repubblica italiana);

b) la necessità di evitare che si configuri il possibile abuso degli strumenti processuali ad opera delle parti con richieste di rinvio pregiudiziale che, pur formalmente assentibili, nella sostanza tendono, come nel caso di specie, a superare una decisione del giudice costituzionale nazionale nonostante sia stata resa all’esito della valutazione di parametri di giudizio sostanzialmente omogenei rispetto a quelli invocati nella richiesta di rinvio pregiudiziale; dunque in violazione del divieto del ne bis in idem processuale e con la conseguente ulteriore lesione del principio di ragionevole durata del processo;

c) la necessità di vagliare, in sede di interpretazione dell’art. 267 Trattato FUE, le più mature acquisizioni elaborate dalla Corte EDU, in applicazione dell’art. 6 CEDU, circa la possibilità di configurare la responsabilità del giudice nazionale di ultima istanza, solo quando ometta di motivare sulle ragioni del diniego di rinvio (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 8 aprile 2014, Dh. c. Italia)."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA ORDINANZA DELLA SEZIONE 4 DEL CONSIGLIO DI STATO, 1 GIUGNO 2016, N. 2334 ...

 

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Chi vincerà la guerra sulla liberalizzazione della professione di avvocato, che vede su sponde opposte, da una parte i giovani avvocati (di tutte le età) e aspiranti tali (e non solo, come si vorrebbe far credere, l'Antitrust, la BCE,  l'OCSE, la Commissione europea) e dall'altra parte l'ala corporativa dell'avvocatura ?

MI PARE CHE NON C'E' STORIA ! I CORPORATIVI PERDERANNO !

Dunque, i numerosissimi avvocati e aspiranti tali che dissentono radicalmente dalla pseudo riforma della professione forense approvata "di corsa" dal Senato il 21 dicembre 2012, legge  avranno, certamente, la forza di farsi sentire. Speriamo presto.

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Cancellazione da albo per incompatibilità: Cassaforense restituisce anche contributi "solidaristici"

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Il Tribunale di Rieti, nella sentenza n. 354/2016, depositata il 29/11/2016 (che -compensando integralmente le spese a causa della novità delle questioni trattate- ha deciso sul ricorso presentato dall'avv. Maurizio Perelli contro la Cassa forense) ha affermato:

"La parte convenuta va condannata alla restituzione di tutti i contributi versati negli anni di iscrizione all'albo che -a causa dell'incompatibilità allo svolgimento della professione di avvocato- devono essere ritenuti inefficaci (2007-2009): invero sebbene la formulazione testuale dell'art. 22 l. 576/1980 secondo cui sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni dichiarati di iscrizione dichiarati inefficaci, non autorizzi a ritenere che per i contributi rimborsabili si debbano intendere anche i contributi di tipo solidaristico, deve tuttavia rimarcarsi come la funzione solidaristica di quella parte dei contributi versati dal professionista mantenga la sua ragion d'essere qualora il professionista continui ad essere iscritto all'albo e cessi laddove -come nella specie- il professionista venga d'ufficio cancellato a causa del l'incompatibilità."

Inoltre, il Tribunale precisa che va affermato anche il diritto del ricorrente al rimborso dei contributi che (in relazione ad uno solo degli anni di accertata incompatibilità all'esercizio della professione forense) erano stati versati in forza di cartella esattoriale opposta dal ricorrente.

La cartella esattoriale, emessa in relazione ai contributi dovuti per quel solo anno di incompleto versamento in costanza di incompatibilità, non è stata annullata perchè alla data di emissione della medesima cartella non sussisteva alcuna dichiarazione della Cassa di inefficacia dell'iscrizione con riferimento all'anno in questione. Cionondimeno, per il Tribunale, il ricorrente ha diritto al tantundem, a titolo di rimborso.

Mi pare giusta la attenzione del Tribunale reatino ai limiti naturali del principio di solidarietà. In fondo, anche  proposito della solidarietà e non solo a proposito dell'amicizia, aveva ragione Schopenhauer.

 

Quale giudicato cede a sentenza di Strasburgo con ricorso straordinario?

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(da www.servizi-legali.it )

Con sentenza n. 16507/2010 (udienza 11 FEBBRAIO 2010 - deposito 28 APRILE 2010) la Cassazione ha affrontato la vicenda che ha formato oggetto della sentenza del 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03, caso Scoppola) con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato la violazione da parte dell’Italia degli artt. 6 e 7 della Convenzione in relazione alla condanna di un imputato alla pena dell’ergastolo inflitta in grado di appello seguito al giudizio abbreviato definito il giorno dell’entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000 (l'applicazione della pena dell'ergastolo, nella fattispecie, è stata ritenuta retroattiva e pertanto illegittima dalla Corte europea). La Corte di cassazione, preso atto dell’esigenza di provvedere all’immediata caducazione della decisione viziata, ha rideterminato la pena in trenta anni di reclusione, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello che aveva irrogato l’illegittimo trattamento sanzionatorio, previa la revoca in parte qua della sentenza della stessa Corte di cassazione che aveva fatto passare in giudicato la condanna all’ergastolo.
L'interpretazione della Cassazione segue la linea tracciata dalla Sesta sezione (affarie Drassich) che aveva ritenuto che il ricorso straordinario in Cassazione per la correzione dell'errore materiale o di fatto sia il rimedio più idoneo (anche in relazione alla necessità di rispettare il principio di economia dei mezzi processuali) per risolvere le iniquità dichiarate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in quei casi in cui non sia necessario riaprire il processo "nel merito". 
Leggi il testo della sentenza della Cassazione all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16507_02_10.pdf 

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Le generalizzazioni intellettuali sono sempre interessanti, ma le generalizzazioni in fatto di morale sono prive di ogni significato (O. Wilde)