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Cass. 20773/2010: il pubblico ministero deve poter partecipare al procedimento disciplinare forense

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Per la Cassazione il pubblico ministero deve esser messo in grado di partecipare al procedimento disciplinare forense.  Le sezioni unite della Suprema corte hanno infatti affermato, con sentenza n. 20773, depositata il 7 ottobre 2010: "E' principio già altre volte affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui, nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile; le norme del codice di procedura penale si applicano invece soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorchè sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. un. n. o692 del 2001). Ed allora, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna espressa indicazione di segno diverso, è da ritenere che anche la partecipazione del pubblico ministero  al procedimento disciplinare in questione sia retta dai principi che regolano l'intervento di detto organo pubblico nel giudizio civile: principi in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal mero fatto che il pubblico ministero sia stato posto in condizione di partecipare al processo, anche se poi abbia scelto in concreto di rimanere assente, come nel presente caso è accaduto."
Ovviamente la necessità che il pubblico ministero sia meso in grado di partecipare al procedimento che si svolge nei confronti di un avvocato innanzi al Consiglio dell'ordine non può esser limitata al procedimento per l'irrogazione di sanzione disciplinare ma deve valere anche quando si tratti di procedimento non disciplinare ma "amministrativo" di cancellazione dall'albo per incompatibilità.

 La sentenza delle Sezioni Unite n. 27266/2013, invece, lo nega immotivatamente. E percio' (anche su tale questione) sbaglia !

Leggi di seguito ampi stralci della sentenza della Cassazione 20773/2010...

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Gennaio 2014 17:48 Leggi tutto...
 

SSUU 27266/13 sbaglia. Il C.N.F. sull'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 96/2001

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 Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 17/12/2008, n. 156, accolse parzialmente un ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza del 28/11/2007 ed ha statuito che: "L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, il quale deve essere interpretato in senso conforme alla Direttiva 98/5/CE cui ha dato attuazione, non osta all'iscrizione dell'avvocato stabilito anche nella sezione degli addetti agli enti pubblici anche nel caso in cui il professionista non sia dipendente dello Stato di origine; diversamente, la citata norma non si sottrarrebbe ad inevitabile disapplicazione, con conseguente diretto riconoscimento del diritto all'iscrizione portato dalla Direttiva".

Aveva ragione la sentenza 156/2008 del CNF (e ha torto la sentenza delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 27266/2013).

 

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Rifugiati e protezione internazionale: ordinanza della Cassazione n. 25873/2013

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Leggi di seguito l'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 25873/2013 del 18/11/2013

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Alessandro Pace sulla responsabilità dello Stato - giudice

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Leggi un commento di Alessanro Pace sulla sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011 in causa C-379/10 all'indizrizzo http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pace_7.pdf

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zabaiono

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<<Per fare bono zabaiono; per farne una taza, piglia quattro ova, zoè lo rossumo, e del zuchero e canella a sufficienzia, e de bono vino amabille, e sel fusse troppo fumoso, metteli uno pocho de aqua o de brodo magro, poy falo cocere como se coce lo brodeto et sempre menalo  con lo cugiaro. Et quando se imbratta [quando lo zabaiono resta aderente al cucchiaio], leva lo zabaiono dal focho, poi mettelli in una taza; e questo se dà ala sera quando l'homo va a dormire; et notta chel conforta lo cervello>> .

 


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