(da www.servizi-legali.it )
Da un incontro studio del 2001 ancora attuale leggi la relazione di Ignazio Patrone dal titolo "La terzietà del giudice" all'indirizzo http://appinter.csm.it/incontri/relaz/6909.pdf
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Riporto di seguito le repliche scritte che sono state depositate per l'avv. Maurizio Perelli, nel corso dell'udienza tenutasi il 5 maggio 2016 innanzi alla Sezione Lavoro della Cassazione, contro le conclusioni del Pubblico Ministero. Si controverteva del dovere della Sezione Lavoro di disapplicare quelle norme dell'ordinamento interno (norme di legge e di vari contratti collettivi del comparto ministeri) che, in quanto prevedono, in tema di retribuzione, una discriminazione indiretta per età a danno degli impiegati dell'ex nona qualifica funzionale rispetto ai loro colleghi Direttori di Divisione e Ispettori Generali "ad esaurimento", appaiono in evidente conrtrasto con la direttiva 2000/78/CE che tal genere di discriminazioni vieta.
Queste le repliche scritte che sono state depositate:
"La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 19 aprile 2016 nella causa Dansk Industri (C-441/14), resa a seguito di quesiti pregiudiziali posti dalla Corte Suprema danese: 1) al punto 22 afferma che "il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, che la direttiva 2000/78/CE esprime concretamente, ... ora sancito all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione”; 2) al punto 36 afferma che "il principio della non discriminazione in ragione dell’età conferisce ai privati un diritto soggettivo evocabile in quanto tale che, persino in controversie tra privati (e certamente in controversie come quella che ci occupa tra un lavoratore e un datore di lavoro pubblico), obbliga i giudici nazionali a disapplicare disposizioni nazionali non conformi a detto principio”; 3) al punto 42 e nella dichiarazione finale n. 2 afferma che tale diritto evocabile in giudizio non può esser limitato: nè in considerazione dell'affidamento del datore di lavoro che si sia conformato al diritto nazionale nel trattamento economico del lavoratore; nè per il fatto che i lavoratori discriminati in malam partem in ragione dell’età possano ottenere il risarcimento del danno causato loro dalla trasposizione inesatta della direttiva 2000/78/CE nel diritto interno. Con ciò la sentenza Dansk Industri chiarisce anche, per quanto riguarda la presente causa, il contenuto del diritto soggettivo dei lavoratori a non esser discriminati quanto a retribuzione (neppure indirettamente in ragione dell’età, si deve ritenere) e completa la "risposta chiara" che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già dato (come ho dimostrato ai punti 4.3; 4.3.1 e 4.3.2 della memoria depositata per il controricorrente Maurizio Perelli il 26/4/2016) su quale sia il contenuto del diritto risarcitorio del mio assistito e degli altri impiegati dell’ex IX qualifica funzionale controricorrenti in Cassazione, in quanto discriminati indirettamente per età, come categoria. Cioè la sentenza Dansk Industri toglie ogni dubbio sul fatto che sia dovuto un risarcimento integrale (così come stabilito dalla sentenza d’appello impugnata dal Ministero) nel senso che non si possa limitare il diritto risarcitorio del mio assistito ma gli si debba concedere retroattivamente un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione da lui percepita e la retribuzione concessa alla categoria privilegiata degli Ispettori Generali “ad esaurimento”. Ciò in linea con quanto fu sancito dalla sentenza Terhoeve (C-18/95) punto 57 e dalla sentenza Landtovà (C-399/09) punto 51, ed è stato confermato dalla sentenza Schmitzer (C-530/13) punti 42 e 44; dalla sentenza Specht (C-501/12) indirettamente ai punti 62, 64, 69, 72, 73, 87, 93, 95 e 96; dalla sentenza Unland (C-20/13) indirettamente ai punti 42, 43, 46, 67, 68 e 69; dalla sentenza Maria Auxiliadora Arjona Camacho (C-407/14) indirettamente soprattutto punti 29 e 33. Tale "risposta chiara" e ormai completa della Corte di giustizia è rilevante, in quanto tale, ai sensi della sentenza Puligienica Facility Esco Spa del 5 aprile 2016 (causa C-689/13). Impone a codesta Sezione di giudice di ultima istanza di disapplicare la normativa interna rilevante in causa (se intesa come la intende il quarto motivo del ricorso ministeriale) anche in contrasto con la propria costante giusiprudenza e senza attivare le Sezioni Unite. In caso di dubbio sulla sussistenza della detta "risposta chiara" già data dalla Corte di giustizia si dovranno proporre quesiti pregiudiziali a quella Corte."
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Riporto uno stralcio dalla sentenza della Corte costituzionale 83/2015:
"5.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995 è fondata.
5.1.− La disposizione impugnata, introdotta dall’art. 11, comma 22, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto ‒ IVA ‒ e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, ha previsto una disciplina autorizzatoria ed impositiva per l’attività di commercio dei prodotti sostitutivi dei prodotti da fumo.
Come emerge dall’esame dei lavori preparatori, essa trova primaria giustificazione nell’esigenza fiscale, di recupero di un’entrata erariale − l’accisa sui tabacchi, con particolare riguardo alle sigarette − la quale ha subito una rilevante erosione, per effetto dell’affermazione sul mercato delle sigarette elettroniche.
Ma anche in materia tributaria, il principio della discrezionalità e dell’insindacabilità delle opzioni legislative incontra il limite della manifesta irragionevolezza, che nel caso in esame risulta varcato dalla indiscriminata sottoposizione ad imposta di qualsiasi prodotto contenente «altre sostanze», diverse dalla nicotina, purché idoneo a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio, che ne consentono il consumo, e in definitiva di prodotti che non hanno nulla in comune con i tabacchi lavorati.
La violazione del parametro di cui all’art. 3 Cost. va ravvisata nell’intrinseca irrazionalità della disposizione che assoggetta ad un’aliquota unica e indifferenziata una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo.
Infatti, mentre il regime fiscale dell’accisa con riferimento al mercato dei tabacchi, trova la sua giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo, tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti «altre sostanze», diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo del tabacco, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo.
Appare quindi del tutto irragionevole l’estensione, operata dalla disposizione censurata, del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco.
La sola indicazione dell’idoneità a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati − riferita ai prodotti non contenenti nicotina, e ai dispositivi che ne consentono il consumo – evidenzia, inoltre, l’indeterminatezza della base imponibile e la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria. Discende da ciò il contrasto della disposizione in esame con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui all’art. 23 Cost.
Ed invero, se è indubbio che la riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, abbia carattere relativo, nel senso che lascia all’autorità amministrativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie, va rilevato – in conformità al consolidato orientamento di questa Corte − che ciò «non relega tuttavia la legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad un prescrizione normativa “in bianco”, genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini» (sentenza n. 115 del 2011).
Questa Corte ha inoltre ritenuto, sin dalle sue prime pronunce, che «l’espressione “in base alla legge”, contenuta nell’art. 23 della Costituzione», si deve interpretare «in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale»; questo principio «implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione» (sentenza n. 4 del 1957). Lo stesso orientamento è stato ribadito in tempi recenti, quando la Corte ha affermato che, per rispettare la riserva relativa di cui all’art. 23 Cost., è quanto meno necessaria la preventiva determinazione di «sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa» (sentenze n. 350 del 2007 e n. 105 del 2003), richiedendo in particolare che «la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione» (sentenze n. 190 del 2007 e n. 115 del 2011).
Viceversa, la norma dell’art. 62-quater del d.lgs n. 504 del 1995, affida ad una valutazione soggettiva ed empirica − la idoneità di prodotti non contenenti nicotina alla sostituzione dei tabacchi lavorati – l’individuazione della base imponibile e nemmeno offre elementi dai quali ricavare, anche in via indiretta, i criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nella definizione del tributo. Né l’elasticità delle indicazioni legislative è accompagnata da forme procedurali partecipative, già indicate da questa Corte come possibile correttivo (sentenze n. 180 e n. 157 del 1996; n. 182 del 1994; n. 507 del 1988).
La disposizione in esame costituisce quindi violazione della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., che impone al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente i criteri direttivi e le linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-quater del d.l.gs. n. 504 del 1995, nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 188 del 2014, nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo."
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La sentenza della Corte EDU del 15 aprile 2014 sul ricorso 21838/10 (caso Stefanetti contro Italia) e ricorsi riuniti, aggiorna la sentenza Maggio in base ad una puntuale verifica del caso concreto in ordine all'entità del sacrificio imposto dal legislatore e, più in generale, come si legge al punto 59 della sentenza, in base a "all the relevant elements of the case".
Al punto 68, per negare la ricorrenza di una discriminazione (ex art. 14 CEDU) la sentenza sul caso Stefanetti ricorda che la sentenza Maggio, al punto 73 scriveva: ".73. E’ bene rammentare che la Legge 296/2006 è intesa a livellare qualsiasi trattamento di favore derivante dalla precedente interpretazione della normativa in vigore, che aveva garantito un vantaggio non giustificato a coloro che si trovavano nella situazione del primo ricorrente, tenendo presente le esigenze del regime previdenziale italiano". ..
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