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Incompatibilità con la professione di avvocato: cosa "c'era sotto" e perchè oggi devono cadere

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(da www.servizi-legali.it )

HO TROVATO SU INTERNET LE RIFLESSIONI CHE DI SEGUITO TRASCRIVO SULL'INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO. APPAIONO ATTUALISSIME, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE DELL'INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE D'AVVOCATO.

CONCLUSIONI - Il sistema delle “incompatibilità”, così come si è cercato di ricostruirlo in generale, impone indubbiamente un sacrificio del diritto del dipendente a svolgere liberamente attività che rientrano comunemente tra quelle consentite al cittadino, che è libero di utilizzare a fini lucrativi le proprie capacità lavorative ovvero di gestire come meglio crede a fini non economici le proprie energie e il proprio tempo libero.
Con riferimento alla disciplina positiva, nel pubblico impiego tale limitazione risulta assai più radicale di quanto non appaia nel settore privato, senza che in realtà si individui una precisa giustificazione di tale accentuazione.
Le incompatibilità nel pubblico impiego sono comparse nell’ordinamento in base a ragioni di ordine più sociale che giuridico all’inizio del secolo XX e abbiamo visto come la svolta di tipo pubblicistico impressa all’ordinamento le abbia giustificate e conservate nella prospettiva di uno speciale contenuto etico (ancor prima che giuridico) del rapporto tra Stato e dipendente pubblico, in cui il contenuto economico ricopriva un ruolo non determinante nella qualificazione della relazione. Inoltre, l’evoluzione in senso autoritario dello Stato e soprattutto la sua identificazione con l’esecutivo hanno portato a definire come tratto tipico del rapporto di lavoro pubblico un obbligo di esclusiva, che lo distingueva notevolmente da quello del lavoro privato.
Una volta instauratosi l’Ordinamento democratico, è venuta sostanzialmente meno l’identificazione dello Stato con l’esecutivo e si è avuta maggiore percezione dell’autonomia dell’amministrazione dall’influenza di quest’ultimo, ponendosi il problema di recuperare una dimensione economica del rapporto di lavoro pubblico e di ricondurlo nell’alveo del diritto comune.
In tal modo si è creata una certa confusione tra esigenze pubbliche di varia natura e regolazione del rapporto di lavoro, per cui in nome dell’interesse pubblico, indubbiamente sotteso all’azione delle singole amministrazioni, si sono giustificati aspetti peculiari del rapporto di lavoro pubblico.
Abbiamo cercato di evidenziare come un simile sistema presenti delle contraddizioni che non sono riconducibili a ragioni di effettivo interesse generale. In particolare pare che sia del tutto evidente che le ragioni di controllo e contenimento della spesa pubblica non sono tali da giustificare sempre e comunque le restrizioni delle libertà individuali.
Ugualmente non pare ragionevole giustificare l’istituto facendo riferimento a esigenze di lotta al lavoro nero e/o all’evasione fiscale/contributiva, in quanto simili ragioni hanno valenza generale (ferma restando la possibilità di contestare o meno la validità di simili prospettive) e potrebbero al massimo determinare l’estensione al lavoro privato delle medesime restrizioni presenti nel lavoro pubblico. Senza contare che si ha l’impressione che, almeno con riferimento al tema in questione, ci si trovi in fatto a dover riscontrare che proprio le restrizioni e i divieti spingono i pubblici dipendenti, che ne abbiano la possibilità (per competenze e buona volontà), a optare per lo svolgimento di attività in nero. Infatti, a fronte di un’organizzazione del lavoro caratterizzata da orari mediamente contenuti, non sono pochi coloro che ritengono di utilizzare il proprio tempo libero in attività remunerative che, se anche avessero l’intenzione di regolarizzare, dovrebbero comunque tenere nascoste a fronte dei divieti di cui stiamo parlando. Credo che ci troviamo, sotto questo profilo, davanti ad un caso tipico di eterogenesi dei fini: l’intento di combattere situazioni irregolari (fondamentalmente sul piano fiscale) in realtà le incoraggia.
Con riferimento alla pretesa necessità di favorire la piena occupazione (evitando che un solo individuo possa occupare più di uno spazio lavorativo) si deve riconoscere che se il legislatore ritenesse che una simile misura normativa (il divieto di svolgere una doppia attività) rispondesse davvero all’interesse generale non esisterebbe alcun ragione per cui essa debba essere limitata al solo lavoro pubblico.
Anche l’esigenza di assicurare al solo datore pubblico la piena disponibilità delle energie morali e fisiche dei propri dipendenti non può assolutamente giustificarsi, se non in base ad una sistematica che preveda una specialissima soggezione del lavoratore, esorbitante rispetto a quanto comunemente dovuto.
Conseguentemente la previsione di simili “privilegi” del datore pubblico potrebbero, quanto meno sul piano della illogicità e incoerenza, apparire censurabili rispetto al sistema privatizzato, e, solo in quanto tali, tacciabili di illegittimità.
Ma non basta: in un sistema democratico e liberale quale è il nostro, il sacrificio di parte delle libertà individuali (e massimamente di quelle che possono permettere al singolo di soddisfare i propri bisogni e di promuovere la propria posizione socio-economica) deve essere giustificato in base a solide basi di portata generale e non solo in relazione alla eventuale diversità di trattamento normativo tra lavoratore pubblico e lavoratore privato. Ciò che vogliamo dire è che anche in un sistema in cui il rapporto tra datore pubblico e dipendente sia caratterizzato da una speciale supremazia del primo rispetto al secondo, il sacrificio delle libertà in parola potrebbe essere giustificato sul piano dei principi generali dell’Ordinamento, solo a fronte della effettiva necessità di tutelare un preciso e rilevante interesse pubblico.
Ecco allora che in primo luogo appare possibile dubitare della legittimità di una disciplina generalizzata (cioè rivolta indistintamente a tutto il personale pubblico), che preveda l’indiscriminato e ordinario divieto di svolgere attività extralavorative se retribuite, mentre altrettanto generalmente, prevede la assoluta libertà di svolgere attività che non implichino la corresponsione di alcun compenso.
Se il solo vero bene meritevole di tutela è costituito dall’imparziale esercizio della prestazione lavorativa occorrerà ribaltare la prospettiva: qualora sia in pericolo tale bene collettivo (di un’azione amministrativa imparziale) sarà lecito, nell’operazione di contemperamento di interessi costituzionali, che il legislatore imponga dei divieti che sacrifichino diritti del lavoratore indipendentemente dal fatto che gli interessi di quest’ultimo siano di natura economica o meno.
Il bene da tutelare è il buon andamento dell’azione amministrativa che deve essere protetto da ogni minaccia di “parzialità” nel suo concreto svolgimento. In un contesto in cui il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni è da considerarsi un rapporto di diritto comune, tale protezione non inerisce – ordinariamente – le prestazioni dei dipendenti: a tutela del loro corretto adempimento vi sono infatti le normali regole sul contratto e il potere disciplinare.
Abbiamo visto essere questo il senso della previsione che impone al pubblico dipendente di operare ad esclusivo servizio della Nazione.
In altre parole ogni volta che un dipendente per ragioni personali della più svariata natura (l’interesse personale, ma anche la negligenza o la superficialità) non adempie alla propria prestazione, tale inadempimento determina un’inefficienza del servizio per la quale egli sarà sottoposto al potere disciplinare dal datore di lavoro, senza nessuna necessità di ricorrere ad altre ed ulteriori forme sanzionatorie. Qualora, tuttavia, si voglia tutelare maggiormente il datore pubblico a garanzia della efficienza e correttezza del servizio, si potrà prevedere in capo al dipendente qualche divieto di svolgere attività extralavorative solo e soltanto qualora queste possano condizionare negativamente il risultato dell’azione amministrativa.
L’importanza di tale valore e il suo rilievo collettivo potrebbero anche giustificare misure restrittive a prevenzione della situazione di pericolo (mentre per il datore privato la tutela scatta solo in presenza di effettive situazioni di concorrenza).
E’ evidente come sia eccessiva (e quindi illogica) la previsione di divieti generalizzati e assoluti, dal momento che in capo alla gran massa degli impiegati pubblici non è riconoscibile la possibilità di condizionare direttamente l’azione dell’ente dal quale dipendono (condizionare cioè l’azione dell’ente fino a trasgredire i principi del buon andamento – primo fra tutti quello dell’imparzialità - dell’azione amministrativa).
Pertanto, volendo mantenere la previsione di norme generali sull’incompatibilità nel pubblico impiego, occorrere riconoscere che l’azione amministrativa può essere “parziale” a causa di ingerenze di varia natura riconducibili alla sfera degli interessi religiosi, politici, sindacali, ideologici ed (anche ma non solo) economici, che possono condizionare il lavoratore nello svolgimento della propria attività in qualità di pubblico dipendente. Tali “moventi” del lavoratore non potranno tuttavia sempre e comunque condizionare l’azione amministrativa nel senso dell’effettiva negazione della sua imparzialità, soprattutto per l’ovvia ragione che non tutti i pubblici dipendenti possono condizionare l’azione dell’amministrazione. Ciò potrà avvenire soltanto in casi particolari e specifici, che le singole amministrazioni potrebbero individuare, sia in termini generali ed astratti sia in termini di effettivo pericolo/danno del bene tutelato, a fronte dell’individuazione di limiti normativi chiari in relazione al fine perseguito.
In tale prospettiva, qualora la norma facesse chiaro riferimento all’individuazione del bene tutelato e qualora, secondo le normali regole procedurali, la autorità giudiziaria fosse investita della piena conoscenza sostanziale delle fattispecie, un sistema in cui le singole amministrazioni analizzino e disciplinino concretamente le situazioni riscontrabili al loro interno risulterebbe decisamente ben congegnato.
E’ evidente che simili pericoli apparirebbero ben rari a fronte di profili professionali di medio/basso livello, caratterizzati per l’assenza di spessore decisionale autonomo o per l’assenza di efficacia esterna del comportamento, e, soprattutto, tali da non contribuire mai alla determinazione e all’attuazione delle scelte o alla formazione della volontà dei soggetti pubblici.
La categoria maggiormente assimilabile alla situazione che stiamo cercando di delineare pare essere quella che il diritto civile conosce come conflitto di interessi (tra il lavoratore e il datore). E’ chiaro che la declinazione del tema con riferimento alla gestione dell’amministrazione pubblica (e agli imprescindibili legami tra questa, gli interessi politici e quelli economici) pone problemi di stringente attualità nel panorama italiano, ma è altrettanto chiaro che, nell’approfondimento del tema delle incompatibilità nel lavoro pubblico, risulta essere il nodo che dovrà essere necessariamente affrontato e sciolto, per superare le contraddizioni e i limiti dell’istituto. E’ evidente che una simile previsione di incompatibilità generalizzata non potrebbe assolutamente essere limitata al solo svolgimento di attività remunerate, in quanto un condizionamento delle scelte dell’amministrazione potrebbe essere determinato da interessi di qualsiasi natura. Ecco allora che al posto del pesante aggravio in senso burocratico di un sistema quale quello disegnato dal legislatore italiano (predeterminazione dei criteri, domanda del dipendente, autorizzazione datoriale), in una prospettiva de iure condendo (o meglio perficiendo) sarebbe preferibile un sistema in cui venga imposto al dipendente, in base alla posizione che occupa nell’ente, un dovere di informazione relativo alle attività e agli interessi della sua vita privata che possono potenzialmente determinare il conflitto in parola affinchè, alla luce delle dichiarazioni formulate, l’amministrazione possa eventualmente segnalare l’insuperabile ostacolo allo svolgimento (corretto) delle mansioni ovvero provvedere a mutare le modalità di utilizzazione del dipendente. Per parte sua l’amministrazione potrebbe individuare, a titolo esemplificativo (come avviene per l’identificazione delle infrazioni disciplinari), una casistica relativa a specifiche situazioni di incompatibilità.

 

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Precari scuola (docenti e personale ATA): sentenza Corte costituzionale 187 del 2016

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E' del 19 aprile 2016 la sentenza Dansk Industri della Grande sezione della Corte di giustizia (C-441/14) che impone di non limitare i risarcimenti, da parte dei datori di lavoro, alle categorie discriminate (neppure in considerazione dell'affidamento del datore di lavoro nella cogenza della legge nazionale vigente e neppure in considerazione del diritto dei discriminati ad esser risarciti dallo Stato per inadeguata attuazione del diritto dell'Unione europea). A mio avviso, La Corte costituzionale, nel decidere sulla questione dei precari della scuola, avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione i principi sanciti da questa recentissima sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia. Quest'ultima avrebbe dovuto pesare, nel giudizio della Corte costituzionale, ben più che l'archiviazione della procedura di infrazione "argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta".

Clicca su LEGGI TUTTO per leggere la sentenza 187/2016 della Corte costituzionale, depositata il 21 luglio 2016 (neretto e sottolineature sono le mie).

 

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Delegificazione in mancanza di principi e criteri direttivi: delega al riordino è "minimale"

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Il Consiglio di Stato, con sentenza 470/2016, depositata il 5/2/2016, ha ribadito che in tema di delegificazione ai sensi dell'art. 17, co 2, l. 400/1988, le disposizioi regolamentari devono trovare "copertura" nei criteri fissari alla potestà regolamentare dalla legge di delegificazione. Ricorda pure come si tratti di "<<criteri>> da qualificare, con una più appropriata terminologia, come <<norme generali regolatrici>> ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1988, le quali, secondo la giurisprudenza costtituzionale, assolvono ad una funzione delimitativa stringente della potestà regolamentare governativa nelle materie delegificate. Vedi sent. Corte cost. n. 303/2005".

Dunque, a maggior ragione, le Delibere del Comitato dei delegati di Cassaforense alle quali la legge abbia affidato il potere di ...

SI CONSIDERI POI LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 303/2005 (PURE CITATA DA LLA SENTENZA 470/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO). Vi si legge ai punti 2 e 3 del "considerato in diritto":

"2. – La prima questione, concernente l'art. 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996, non è fondata.
La Commissione tributaria rimettente basa i propri dubbi di illegittimità costituzionale sull'erronea premessa interpretativa che la denunciata norma di delegificazione, prevedendo il «riordino» degli aspetti fiscali della materia, consentirebbe al regolamento governativo anche l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sulle scommesse relative alle corse dei cavalli, così violando l'art. 23 Cost.
Occorre al riguardo preliminarmente rilevare che questa Corte, a proposito dell'ipotesi analoga (sotto tale aspetto) di delega legislativa volta al «riordino» di una materia, ha più volte affermato che, «in mancanza di princípi e criteri direttivi che giustifichino la riforma» della normativa preesistente, la delega «deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo» (v. la sentenza n. 354 del 1998, richiamata dalle sentenze n. 66 del 2005 e n. 239 del 2003).
Nella specie, la norma censurata si limita a consentire all'autorità governativa di provvedere – con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – «al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei proventi», secondo i princípi elencati nella stessa disposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, tale norma, non prevedendo alcuna specifica direttiva in ordine ai soggetti passivi di imposta, lascia immutata la disciplina legislativa concernente gli elementi strutturali del suddetto tributo e, quindi, impone al regolamento di delegificazione di mantenere gli stessi soggetti passivi indicati dalla legislazione preesistente. Resta di conseguenza esclusa la denunciata violazione del principio della riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte, sancito dall'art. 23 Cost., e degli altri evocati parametri costituzionali. Il giudice a quo aveva dunque l'obbligo di individuare i soggetti passivi dell'imposta in base alle leggi vigenti in materia.

3. – La seconda questione sollevata dalla stessa Commissione tributaria, concernente l'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, è inammissibile.

La censura del rimettente si articola in diversi assunti, tra loro strettamente connessi, nessuno dei quali è motivato. Il giudice a quo omette, infatti, sia di esplicitare le ragioni per le quali ritiene di porsi in contrasto con l'unanime opinione dottrinale secondo cui (data anche l'evidente differenza semantica tra i termini “norma” e “principio”) le «norme generali regolatrici della materia» hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai «princípi e criteri direttivi»; sia di precisare le “norme generali regolatrici della materia” delegificata affette dal dedotto vizio di genericità e delle quali dovrebbe fare applicazione nel giudizio principale. Tali carenze rendono la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza."


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Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 19048/10: é mutato il giudizio delle SS.UU. sulla giurisdizione

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(da www.servizi-legali.it )

Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con sentenza n. 19048, depositata il 6 settembre 2010, ribadiscono il principio già affermato da Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254, secondo cui deve ormai riconoscersi mutato il giudizio sulla giurisdizione rimesso alle Sezioni Unite: tale giudizio è ormai realizzazione di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. 
In sostanza, per le Sezioni Unite la suddetta tutela si realizza, nel sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione ed eserciitando il sindacato per violazione di legge che la Suprema Corte può compiere:
1) attraverso l'interpretazione della norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice la cui sentenza è impugnata (nella fattispecie concreta il riferimento è al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, ma il principio deve estendersi ad ogni giudice la cui sentenza sia censurata per motivo attinente alla giurisdizione, compreso il Consiglio Nazionale Forense quale giudice speciale) la eroghi concretamente;
2) attraverso uno ius dicere con cui la Cassazione vincola il giudice la cui sentenza è impugnata ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale.
Si legge nella sentenza 19048/2010: "Il ricorrente richiama il principio già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., sez. un. 23 dicembre 2008, n. 30254) - e che qui va ribadito ulteriormente - secondo cui, ai fini dell'individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino, si deve tenere conto dell' evoluzione del concetto di giurisdizione - dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell'effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo, ecc. - e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle sezioni unite, non più riconducibile ad un giudizio di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, nè rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date controversie attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l'ordinamento è dotato, ma nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende, dunque, le diverse tutele che l'ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l'effettività dell'ordinamento; infatti è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che da contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca;
pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l'operazione che consiste nell'interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, la eroghi concretamente e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale, cosi esercitando il sindacato per violazione di legge che la Suprema Corte può compiere anche sulle sentenze del giudice amministrativo
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LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 19048/2010 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...

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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:27 Leggi tutto...
 


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