Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Non più veti agli avvocati part time (articolo di Maurizio Perelli su ilsole24ore del 30 agosto)

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(da www.servizi-legali.it )

Questo il mio articolo pubblicato sul numero del 30 agosto 2012 de ilsole24ore. Nell'articolo argomento sul perchè non si possa sostenere che ci sia ancora un "veto" agli avvocati part time nel D.P.R. 137/2012.
"Avvocato part time, il divieto è caduto. Non condivido la tesi espressa nell'articolo <<Resta il veto agli avvocati part time>> pubblicato su ilsole24ore del 24 agosto. Uno dei limiti all'accesso alla professione di avvocato che è stato rimosso dal DPR 137/12 (che ha riformato le professioni) è l'incompatibilita prevista dalla l. 339/03 nei confronti dei dipendenti pubblici a part time ridotto.
In primo luogo non era più consentito discriminare questi ultimi, con una insuperabile presunzione di incompatibilità che ne vietava l'iscrizione all'albo, rispetto ad altri soggetti ben più sospettabili di conflitti di interessi: si pensi a ministri, sottosegretari, viceministri, commissari governativi (per i quali l'art. 2 della l. 215/04 consente l'esercizio della professione forense con l'evanescente limite del divieto di patrocinio nella materia relativa all'alta carica ricoperta), e si pensi pure ai tanti avvocati che esercitano la professione mentre sono anche giudici di pace, vice procuratori onorari, parlamentari, insegnanti, mediatori, avvocati dipendenti di altri avvocati, avvocati dipendenti di società professionali.
In secondo luogo la prevenzione del rischio di compromissione dell'indipendenza dell'avvocato che sia anche dipendente pubblico a part time ridotto non può qualificarsi "motivo imperativo di interesse generale" e pertanto non giustifica la permanenza della suddetta incompatibilità. Non può qualificarsi "motivo imperativo di interesse generale" perchè (come ha espressamente riconosciuto il TAR Lazio, e come è evidente, se solo si pensa ai suddetti casi di avvocati ammessi ad esercitare mentre sono ministro, sottosegretario, parlamentare, giudice di pace, ecc...) il complessivo quadro regolatorio delle compatibilità e delle inocompatibilità con la professione di avvocato è improntato alla minima compressione delle opportunità d'esercizio della libera professione.
Certamente, per i dipendenti pubblici full time l'art. 53 D.Lgs. 165/01 stabilisce l'incompatibilità, tra l'altro, con la professione forense; diversa, però, è la situazione per i dipendenti pubblici a part time ridotto. Per essi già la sentenza 189/01 della Corte costituzionale ha spiegato le tante ragioni (oggi ancor più valide) per cui è consentito, e utile, ammetterli ad esercitare anche la professione di avvocato. Si legge al punto 6 della sentenza della Corte costituzionale 189/01 una affermazione che impone di interpretare il DPR 137/12 come certamente abrogativo della l. 339/03: "Nell'elidere il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, ha provveduto, infatti, a porre direttamente (ovvero ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all'esercizio, da parte del dipendente che richieda il regime di part time ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella professionale forense. Avvocato Maurizio Perelli.
"

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Retribuire gli impiegati ministeriali ex IX q.f. come i Direttori di Divisione a esaurimento ?

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Quella dell’equiparazione retributiva dei “ministeriali” della IX qualifica funzionale rispetto ai loro colleghi Direttori di Divisione e Ispettori Generali “a esaurimento” è questione che si agita da anni ed ha portato a molte sentenze della Sezione Lavoro della Cassazione che:
1) hanno affermato la non soggezione della contrattazione collettiva al principio di pari trattamento contrattule sancito dall'art. 45 del d.lgs. 165/2001;
2) hanno fatto derivare da ciò il rigetto della pretesa degli impiegti della IX qualifica funzionale ad ottenere il pagamento delle differenze retributive rispetto ai colleghi Direttori di Divisione e Ispettori Generali "a esaurimento".
E' anche vero, però che:
a) nessuna sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione ha esaminato la rilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 228/1997, sulla quale si può fondare una questione di legittimità costituzionale delle norme di legge (lo stesso art. 45 del d.lgs. 165/2001) che si ritenessero capaci di abilitare i CCNL a discriminare quanto a retribuzione gli impiegati della ex IX qualifica funzionale rispetto ai  colleghi (di area C) Direttori di Divisione e agli Ispettori Generali "ad esaurimento";
b) nessuna sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione ha esaminato la rilevanza di alcune sentenze del 2014 e del 2015 della Corte di giustizia che riguardano l’interpretazione della direttiva 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento anche in materia di retribuzioni dei lavoratori pubblici) e che dimostrano che la normativa italiana (art. 45 del d.lgs. 165/2001 e contratti collettivi che nel tempo hanno non solo mantenuto ma addirittura ampliato la differenza retributiva tra ex IX q.f. e ruoli "ad esaurimento") realizza una discriminazione indiretta per età.  Sono del 2014: la sentenza Specht, la Schimitzer, la Vital Perez. Sono del 2015: la sentenza Starjakob, la Unland, la O contro Bio Philippe August SARL;
c) infine, sono sopraggiunte ad aprile 2016 altre due importantissime sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta della sentenza PULIGIENICA FACILITY ESCO (del 5 aprile 2016) e della sentenza DANSK INDUSTRI (del 19 aprile 2016).

Quanto alla sentenza DANSK INDUSTRI, con la quale la Grande Sezione della Corte di giustizia ha risposto ai quesiti pregiudiziali posti dalla Corte Suprema danese proprio in ordine all'interpretazione della direttiva 2000/78/CE):
- ribadisce in maniera categorica, al punto 36, che “il principio della non discriminazione in ragione dell’età conferisce ai privati un diritto soggettivo evocabile in quanto tale che, persino in controversie tra privati (e certamente in controversie tra un lavoratore e un datore di lavoro pubblico), obbliga i giudici nazionali a disapplicare disposizioni nazionali non conformi a detto principio”;
- chiarisce il contenuto di tale diritto soggettivo a non esser discriminati in ragione dell’età, come realizzatosi nella direttiva 2000/78/CE, affermando che tale diritto non può esser limitato:
A) nè in considerazione dell'affidamento del datore di lavoro che si sia conformato al diritto nazionale;
B) nè per il fatto che i lavoratori discriminati per età possano ottenere il risarcimento del danno causato loro dalla trasposizione inesatta della direttiva 2000/78/CE nel diritto interno.   
Ebbene, il diritto soggettivo a non esser discriminati in ragione dell’età nemmeno per le dette due ragioni deve valere anche con riguardo alla questione dell'equiparazione retributiva tra ex IX qualifica funzionale e ruoli "ad esaurimento".          In particolare è importante l'affermazione (sopra sub A) che, anche nel nostro caso, deve escludersi che sul diritto dei lavoratori a non esser discriminati indirettamente per età, quanto a retribuzione, possa prevalere la tutela dell'affidamento del Ministero datore di lavoro, che ha erogato le retribuzioni conformandosi ai CCNL. Ciò significa che se pure fosse vero che l'art. 45 el d.lgs. 165/2001 debba essere interpretato comee l l'ha costantemente interpretato la giurisprudenza dominante (e sempre quella di Cassazione) ciònondimeno non deve risultarne ridotta la tutela che il diritto dell'Unione europea appresta al lavoratore discriminato indirettamente per età.       Altrimenti detto: non è decisivo stabilire se effettivamente l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 ponga ai CCNL l'obbligo di relizzare una parità di trattamento tra impiegati pubblici che svlgono lo stesso lavoro o invece si rivolga solo ai datori di lavoro pubblici affinchè rispettino il principio di pari trattamento inteso come applicazione a tutti i lavoratori delle regole sul quantum di retribuzione indicate nei CCNL. Decisivo è, invece, stabilire se PUR RISPETTANDO LA NORMATIVA ITALIANA (di legge e di CCNL) ILMINISTERO DATORE DI LAVORO ABBIA LESO IL DIRITTO, COME DELINEATO DALLA DIRETTIVA 2000/78/CE, A NON ESSER DISCRIMINATI INDIRETTAMENTE PER ETA'.

Affermando, la irrilevanza (rispetto al diritto dei lavoratori a non esser discriminati in ragione dell'età, quanto a retribuzione) dell'affidamento del datore di lavoro che si sia conformato al diritto interno, la sentenza Dansk Industri completa la "risposta chiara" già data dalla giurisprudenza della Corte di giustizia su quale sia il contenuto del diritto risarcitorio dei lavoratori indirettamente discriminati (come categoria) in ragione dell'età.    Cioè, la sentenza Dansk Industri toglie ogni dubbio sul fatto che sia dovuto un risarcimento integrale nel senso che non si possa limitare il diritto risarcitorio dei lavoratori discriminati in malam partem ma gli si debba loro concedere retroattivamente un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione da essi percepita e la retribuzione concessa alla categoria privilegiata dei Direttori di Divisione e degli Ispettori Generali “ad esaurimento” (in linea con quanto fu sancito dalla sentenza Terhoeve (C-18/95) punto 57 e dalla sentenza Landtovà (C-399/09) punto 51, ed è stato confermato dalla sentenza Specht ai punti 87, 93, 95 e 96, nonchè dalla sentenza Unland ai punti da 67 e 68, e dalla sentenza Maria Auxiliadora Arjona Camacho).

Quanto alla sentenza PULIGIENICA FACILITY ESCO (del 5 aprile 2016):
Essa ha interpretato l’art. 267, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e ci indica le conseguenze che una Sezione di giudice d'ultima istanza (quale è la Sezione Lavoro della Cassazione) deve trarre, anche d'ufficio, se condivide l’analisi delle predette sentenze della Corte di giustizia del 2014 e del 2015 e se condivide l'analisi della recentissima sentenza Dansk Industri (e cioè se ritiene che tali sentenze costituiscono una “risposta chiara” della Corte di giustizia alla questione interpretativa del diritto dell’Unione nel senso che la direttiva 2000/78/CE osta alla discriminazione retributiva dei funzionari dell'ex IX q.f.).

In particolare la sentenza Puligienica, chiarisce come la c.d. primazia del diritto dell'Unione imponga anche anche alla Sezione Lavoro della Cassazione, in quanto Sezione di giudice d'ultima istanza (anche d'ufficio e a prescindere dal "carattere chiuso" del giudizio di cassazione) di disapplicare direttamente, senza attivare le Sezioni Unite, ed anche contraddicendo i propri costanti prencedenti, la normativa interna che si ritenga fonte di discriminazione per come ritenuto dalla chiara giurisprudenza della Corte di giustizia (nel 2014: la sentenza Specht, la Schimitzer, la Vital Perez; nel 2015: la sentenza Starjakob, la Unland, la O contro Bio Philippe August SARL.         
In caso di dubbio, invece, la sentenza Puligienica impone di proporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia sull’interpretazione della direttiva 2000/78/CE, affinchè essa verifichi se la normativa di legge italiana (se interpretata come l'ha fino ad ora interpretata la Cassazione) e di CCNL:
1) ricada nella sfera d'applicazione della direttiva 2000/78/CE;
2) costituisca una misura discriminatoria fondata indirettamente sull'età;
3) possa esser considerata giustificata oppure no.

 

Sulla questione della equiparazione della retribuzione degli impiegati ministeriali dell'ex nona qualifica funzionale rispetto alla retribuzione dei loro colleghi "direttivi" dell' ex ruolo ad esaurimento (Direttori di Divisione e Ispettori Generali) è fissata al 5 maggio 2016 la discussione finale, in udienza pubblica, innanzi alla Sezione lavoro della Cassazione, di una causa promossa nel 2011 dall'Avvocatura dello Stato per impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 10311/2009. Stante la complessità della fattispecie è stata depositata, in vista dell'udienza, una ampia memoria a difesa del controricorrente Avv. Maurizio Perelli dalla quale, di seguito, traggo alcune considerazioni. Segnalo in particolare gli approfondimenti riguardanti la configurabilità di una discriminazione indiretta per età (esaminata anche alla luce di due recentissime sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea: la sentenza Puligienica Facility Esco spa (del 5/4/2016 in causa C-689/13) e la sentenza Dansk Industri (del 19/4/2016 in causa C-441/14) e la configurabilità di questioni di legittimità costituzionale ... CLICCA SU "LEGGI TUTTO"

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Conflitto di interessi: ecco il punto di arrivo anche per le incompatibilità forensi

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Anche nella individuazione dei conflitti di interessi che possono legittimamente fondare una previsione legislativa di incompatibilità (tra attività in generale e non solo tra attività lavorative) si deve dare attuazione al principio affermato da Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23909 del 2007, nel decidere questione solo apparentemente diversissima e cioè nel decidere circa la legittimità di un licenziamento: il conflitto di interessi può esser rilevante solo se concreto. La Cassazione, nell'occasione, fu chiamata a decidere della valenza di un conflitto di interessi solo potenziale che aveva fondato il licenziamento di un impiegato di una impresa che lo aveva ritenuto colpevole di essere contemporaneamente rappresentante legale di un'altra società. Ebbene, la Suprema Corte decise che se il conflitto di interessi è solo potenziale, e cioè ipotizzabile non in concreto ma solo in astratto, il licenziamento è illegittimo. Dette rilievo innanzitutto alle mansioni di magazziniere autista svolte dal dipendente, le quali nessuna attinenza potevano avere col rapporto tra le due società (e infatti nulla era stato dedotto in ordine alla violazione dei doveri contrattuali) e non potevano influire sul comportamento del datore di lavoro che aveva licenziato l'impiegato. Inoltre valutò che non è stata provata alcuna slealtà o scorrettezza del lavoratore. Pare importante il principio allora espresso dalla Cassazione secondo cui la valutazione dell'astratta possibilità di un conflitto di interessi tra le parti del rapporto di lavoro non contrasta logicamente con la affermazione della necessità di una verifica concreta di tale situazione.  E' un principio che occorrerà applicare per giungere ad una interpretazione non liberticida ma costituzionalmente orientata dell'art. 18, lettera d, della l 247/12.
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Regime probatorio del "danno comunitario" per discriminazioni

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Nella sentenza 27481/2014, del 30/12/2014, la Cassazione (punto 7.4 della motivazione) ricorda quale sia il regime probatorio del "danno comunitario" per le discriminazioni: il danneggiato deve solo fornire elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di una discriminazione in suo danno, spettando invece all'amministrazione convenuta l'onere di provar l'insussistenza dell'abuso.

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Corte di Giustizia su discriminazione indiretta (straordinari dei dipendenti pubblici a part time)

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La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con sentenza della I Sezione, in data 6/12/2007, in causa C-300/06) ha deciso che "L'art. 141 del Ce deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici  che, da un lato, definisce le ore  straordinarie effettuate sia dai dipendenti a tempo pieno sia dai dipendenti a tempo parziale come ore che essi svolgono  oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall'altro lato, retribuisce tali ore secondo una tariffa inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate entro l'orario individuale di lavoro, in modo tale che i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda le ore che effettuano oltre il loro orario individuale di lavoro e nei limiti del numero di ore dovute da un dipendente a tempo pieno nell'ambito del suo orario, nel caso in cui: i lavoratori danneggiati siano per la maggior parte lavoratori di sesso femminile e la disparità di trattamento non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso".
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA ...
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