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Onere di allegare in Cassazione la inosservanza delle disposizioni CEDU

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da http://antoniobortoluzzi.blogspot.it/

L'onere di allegazione in Cassazione in ordine alla inosservanza delle disposizioni CEDU - Istruzioni per l'uso

<Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce l’inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha l’onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in casi analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca.>
Così la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 76 del 7 gennaio 2014.

questo il link temporaneo dove reperire il testo della sentenza
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Può iscriversi all'albo forense chi ha un contratto di formazione a progetto ?

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(DALLA NEWSLETTER DI DEONTOLOGIA FORENSE DEL CNF DEL 23 MARZO 2014)

Il COA di Avezzano chiede se l’iscrizione all’Albo degli Avvocati sia compatibile con la stipula di un contratto di formazione a progetto per il quale non sembrerebbero emergere vincoli di subordinazione ovvero continuità della prestazione. Lo stesso COA segnala anche che il professionista intenderebbe iscriversi alla gestione separata INPS, pur rimanendo iscritto alla Cassa Forense. In relazione a tale ultimo aspetto si chiede se una tale condizione consenta la permanenza nell’Albo.

In relazione al primo quesito, questa commissione ha già formulato diversi pareri anche in relazione alla nuova legge professionale (art. 18 L. n. 247/12; v. Parere n. 110 del 23 ottobre 2013); in tali pareri veniva specificamente esaminata l’eventuale incompatibilità in relazione al rapporto di lavoro, del contratto di collaborazione a progetto, stabilendo che spetta esclusivamente al COA di analizzare l’oggetto della prestazione per poterne definire precisamente la natura e conseguentemente valutare la sussistenza dell’incompatibilità. Infatti, ove da questo esame derivasse la convinzione che si tratti di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione a progetto, sussisterebbe comunque l’incompatibilità di cui alla lett. d) dell’art. 18 cit.

Quanto al secondo quesito, dal momento che l’art. 21 non consente alcuna forma alternativa di iscrizione previdenziale diversa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a meno che l’iscrizione alla gestione separata INPS non assuma la forma di previdenza su base volontaria, la stessa sarebbe ostativa all’iscrizione e/o permanenza nell’Albo. Anche in questo caso, però, rientra nei poteri del COA accertare la natura volontaria di qualsiasi altra forma di previdenza.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 121

Quesito n. 339, COA di Avezzano

IO, INVECE, LA PENSO COSI'.

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L'assunzione dell'incarico di Trustee non è sempre compatibile con la professione di avvocato

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 19 marzo 2014)

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, con nota del 15 ottobre 2013 Prot. n. 849 – 13, ha richiesto parere in merito alla compatibilità, con la professione di avvocato, dell’assunzione dell’incarico di Trustee.

La risposta al quesito presuppone l’inquadramento, pur sintetico, dell’istituto giuridico del Trust, implicante la traslazione della titolarità di un bene o di un complesso di beni (anche eterogenei) dal disponente (Settlor) al Trustee, con l’effetto precipuo di separare – o “segretare” – il compendio conferito in Trust dal patrimonio del disponente stesso e del Trustee; quest’ultimo funge da amministratore dei beni nell’interesse dei beneficiari indicati dal Settlor o per un unico scopo prestabilito.
Come è ben noto manca nell’ordinamento interno una disciplina espressa del Trust, che vada oltre la questione dei riflessi della ratifica della Convenzione dell’Aja che ancora coinvolge il dibattito della dottrina, mentre l’amministrazione finanziaria ha adottato diverse direttive in ordine alle implicazioni fiscali dell’istituto; ordinamenti esteri contemplano, invece, specifiche regolamentazioni.
Pacifica è in dottrina la qualificazione fiduciaria della preposizione del Trustee, il quale è chiamato al compimento degli atti di gestione patrimoniale coerentemente con le istruzioni assegnate dal Settlor.
Osserva la Commissione che, seppure siffatta natura fiduciaria dell’incarico non appare, in via di principio generale ed astratto, confliggente con la disciplina dell’incompatibilità con l’esercizio della professione forense, delineata dall’art. 18 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, la relativa valutazione non può prescindere dalla previa ricognizione, caso per caso, della composizione del patrimonio conferito in Trust e dei conseguenti poteri gestori attribuiti al Trustee; occorre, infatti, di volta in volta, verificare che l’attuazione di queste funzioni non configuri “l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale”, ovvero “la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale” o “la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali … nonché … di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”, espressamente vietate dall’art. 18, comma 1 lett. b) e c) della L. n. 247/2012.
Deve, pertanto, concludersi che al quesito del Consiglio rimettente può essere data risposta nel senso che, in via di principio, l’attività del Trustee non è di per sé incompatibile, salvo si traduca nell’esercizio di funzioni di per sé incompatibili; di talché rientra nei compiti del Consiglio valutare se il Trustee si sia fatto carico di compiti o funzioni incompatibili.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 118

Quesito n. 329, COA di Pesaro

 

Modifica condizioni divorzio: figlio non può esser parte dell'accordo post negoziazione assistita

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( da www.negoziazione-assistita.it )

Il Tribunale di Torino, sezione VII, Presidente Cesare Castellani, con interessante decreto del 20 aprile 2015 ha autorizzato un accordo tra ex coniugi per la modifica delle condizioni di divorzio. La particolarità del caso sta nel fatto che il detto accordo era stato precedentemente stipulato, all'esito di negoziazione assistita da avvocati, da tre parti: gli ex coniugi ed un figlio maggiorenne. Proprio per la trilateralità dell'accordo il P.M. non lo aveva avallato. Il Presidente del Tribunale, dopo l'"uscita" del figlio dal patto, lo ha, invece, autorizzato, provvedendo "senza ritardo".

Leggi su www.negoziazione-assistita.it"Tribunale di Torino, Sezione VII, decreto 20/4/2015 (Presidente Cesare Castellani)

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