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Corte cost. 7/2017: nel bilanciamento pesa l'effetto macroeconomicamente esiguo della norma

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 dell'11/1/2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Ebbene, la sentenza offre spunti di riflessione anche riguardo al tema della restituibilità dei contributi inutilmente versati alle Casse professionali (ad esempio nel caso di versamento a Cassaforense per meno di 5 anni).

Infatti, se è vero che (punto 4.3 del "considerato in diritto" della sentenza 7/2017) "per effetto della riforma del 1994 – le posizioni previdenziali degli iscritti sono collettivamente e singolarmente condizionate dalla regola per cui la prestazione deve essere resa solo attraverso la contribuzione capitalizzata del destinatario e non attraverso l’impiego delle contribuzioni versate dagli altri iscritti in attività", è anche vero che (così come "sotto il profilo della ragionevolezza l'art. 3 Cost. risulta violato per l'incongrua scelta di sacrificare l'interesse istituzionale della CNPADC ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale" [punto 4.1 del "considerato in diritto" della medesima sentenza 7/2017]) deve riconoscersi che sotto il profilo della ragionevolezza l'art. 3 Cost. risulta violato per l'incongrua scelta di sacrificare l'interesse individuale dell'iscritto alla Cassa all'interesse istituzionale della Cassa stessa ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel suo bilancio.

Così come, riguardo alla questione di legittimità costituzionale del versamento alla Stato dei risparmi imposti alla Casse professionali la sentenza 7/2017 ha potuto affermare che "Nella ponderazione delle due finalità non appare ragionevole il sacrificio – a beneficio di un generico interesse dello Stato ad arricchire, in modo peraltro marginale, le proprie dotazioni di entrata – di quella della CNPADC, che è collegata intrinsecamente alla necessaria autosufficienza della gestione pensionistica.", allo stesso modo, riguardo alla questione di legittimità costituzionale che fosse sollevata, per irragionevolezza della legge che consente alle Casse professionali di stabilire che versamenti effettuati solo per un breve periodo, non sufficiente a generare pensione contributiva, non vengano rimborsati a domanda, la Corte costituzionale dovrebbe affermare l'incostituzionalità di tale norma, in base ad analogo ragionamento sulla ponderazione irragionevole degli interessi in conflitto. Si deve infatti porre rimedio a una grave alterazione del vincolo funzionale tra contributi degli iscritti ed erogazione delle prestazioni previdenziali.


Si deve partire dalla riflessione che la sentenza 7/2017 fa al punto 4.1 del "considerato in diritto": "Una valutazione in termini di proporzionalità e di adeguatezza tra i dialettici interessi in gioco può essere realizzata solo all’interno del quadro legislativo della materia «secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nell’attuazione graduale di quei principi, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa» (sentenza n. 119 del 1991). Infatti, se il costante orientamento di questa Corte è nel senso che il legislatore conserva piena libertà di scelta tra sistemi previdenziali di tipo mutualistico – caratterizzati dalla corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali – e sistemi di tipo solidaristico – caratterizzati, di regola, dall’irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali – una volta scelta con chiarezza la prima delle due opzioni, il bilanciamento degli interessi in gioco deve avvenire tenendo conto della soluzione normativa prevista dal d.lgs. n. 509 del 1994."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 7/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...

 

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Preclusa interpretazione che disapplichi "liberalizzazioni per chiare abrogazioni" sancite da legge

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(da www.servizi-legali.it )

Non si può retrocedere, in via interpretativa, la liberalizzazione dell'accesso degli abilitati alle professioni regolamentate (liberalizzazione voluta con d.l. 138/11, art. 3, comma 5, lettera a, e comma 5-bis) a mera latenza di sistema. Semmai si può proporre questione di legittimità costituzionale, per irragionevolezza e conseguente violazione dell'art. 3 Cost. (q.l.c. ritenuta ammissibile in analoghe questioni di liberalizzazione da Corte cost. n. 200/12, n. 299/2012 e n. 8/2013), delle disposizioni di legge che si ritenessero troppo vaghe nell'indicazione del criterio d'abrogazione automatica a data fissa (13 agosto 2012)  o tramite DPR attuativo (DPR 137/12).

Ricordiamo perchè Corte cost. 200/12 potè dichiarare incostituzionale l'art. 3, comma3, del d.l. 138/11. Spiegò la sentenza 200/12, al punto 8.2 del "considerato in diritto":

"8.2. — L’art. 3, comma 3, è costituzionalmente illegittimo, in quanto dispone, allo scadere di un termine prestabilito, l’automatica «soppressione», secondo la terminologia usata dal legislatore, di tutte le normative statali incompatibili con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, stabilito al comma 1.

Alla luce delle precedenti considerazioni relative al tenore normativo dell’art. 3, comma 1, che contiene disposizioni di principio, e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale, la soppressione generalizzata delle normative statali con esso incompatibili appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali. Infatti, sebbene la disposizione abbia ad oggetto le sole normative statali, la «soppressione» di queste per incompatibilità con principi così ampi e generali come quelli enunciati all’art. 3, comma 1, e che richiedono una delicata opera di bilanciamento e ponderazione reciproca, a parte ogni considerazione sulla sua praticabilità in concreto, non appare suscettibile di esplicare effetti confinati ai soli ambiti di competenza statale. Altro è prevedere l’abrogazione di normative statali, altro è asserire che gli effetti dell’abrogazione di tali normative restino circoscritti ad ambiti di competenza statale. Vi sono normative statali che interessano direttamente o indirettamente materie di competenza regionale, come accade nel caso delle leggi dello Stato relative a materie di competenza concorrente, o di competenza statale di carattere trasversale, che di necessità s’intrecciano con le competenze legislative regionali. L’effetto della soppressione automatica e generalizzata delle normative statali contrarie ai principi di cui all’art. 3, comma 1, oltre ad avere una portata incerta e indefinibile, potrebbe riguardare un novero imprecisato di atti normativi statali, con possibili ricadute sul legislatore regionale, nel caso che tali atti riguardino ambiti di competenza concorrente o trasversali, naturalmente correlati a competenze regionali.

Inoltre, l’automaticità dell’abrogazione, unita all’indeterminatezza della sua portata, rende impraticabile l’interpretazione conforme a Costituzione, di talché risulta impossibile circoscrivere sul piano interpretativo gli effetti della disposizione impugnata ai soli ambiti di competenza statale.

Infine, poiché la previsione censurata dispone la soppressione per incompatibilità, senza individuare puntualmente quali normative risultino abrogate, essa pone le Regioni in una condizione di obiettiva incertezza, nella misura in cui queste debbano adeguare le loro normative ai mutamenti dell’ordinamento statale. Infatti, le singole Regioni, stando alla norma censurata, dovrebbero ricostruire se le singole disposizioni statali, che presentano profili per esse rilevanti, risultino ancora in vigore a seguito degli effetti dell’art. 3, comma 3, primo periodo. La valutazione sulla perdurante vigenza di normative statali incidenti su ambiti di competenza regionale spetterebbe a ciascun legislatore regionale, e potrebbe dare esiti disomogenei, se non addirittura divergenti. Una tale prospettiva determinerebbe ambiguità, incoerenza e opacità su quale sia la regolazione vigente per le varie attività economiche, che potrebbe inoltre variare da Regione a Regione, con ricadute dannose anche per gli operatori economici.

Di conseguenza, l’art. 3, comma 3, appare viziato sotto il profilo della ragionevolezza, determinando una violazione che si ripercuote sull’autonomia legislativa regionale garantita dall’art. 117 Cost., perché, anziché favorire la tutela della concorrenza, finisce per ostacolarla, ingenerando grave incertezza fra i legislatori regionali e fra gli operatori economici."

Ebbene, con riguardo alla lettera a) dell'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011, non può farsi analogo ragionamento, per sostenere l'incostituzionalità del suo combinato disposto con il comma 5 bis del medesimo art. 3.

La citata lettera a), infatti, sancendo il libero accesso alle professioni regolamentate (cioè l'iscrivibilità nei relativi albi) per gli abilitati all'esercizio delle professioni:

1) non reca "disposizioni di principio" che richiedono una delicata opera di bilanciamento e ponderazione, bensì reca una "prescrizione di carattere specifico e puntuale" che non pone problemi in ordine alla sua praticabilità in concreto;

2) non appare suscettibile di esplicare effetti di là dall'ambito di competenza statale.

Per questo vanno superate le sentenze delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 11833/2013 e sentenze "gemelle" depositate il 16 maggio 2013.

Ma se pure all'udienza dell'8/10/2013 le SS.UU. civili della Cassazione, investite dai ricorsi dei c.d. avvocati-part-time, ritenessero che, invece, abbia una portata incerta e indefinibile la soprressione automatica e generalizzata delle norme statali contrarie al principio di libero accesso degli abilitati alle professioni regolamentate, compresa quella d'avvocato (comma 5 bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011, in relazione al primo periodo della lettera a del comma 5 dell'art. 3 del medesimo d.l. 138/2011), dovrebbe esser sconfessata l'affermazione di SS.UU. 11833/13 secondo cui sarebbe logicamente superabile il contrasto tra, da una parte, il principio di libertà di accesso alle professioni per gli abilitati e, dall'altra, la previsione di impedimenti di iscrizione negli albi professionali dei medesimi, per incompatibilità.

Le SS.UU., conseguentemente, dovrebbero sollevare q.l.c. per irragionevolezza del comma 5bis del detto art. 3 del d.l. 138/2011 (cos' come altro giudice fece in relazione al comma 3 dell'art. 3 del d.l. 138/11, provocandone la declartoria di incostituzionalità a  seguito di sentenza della Corte cost. 200/12).

La questione (in relazione ai ricorsi all'esame delle SS.UU. all'udienza dell'8/10/2013) riguarderebbe, stante la ritenuta (vedasi SS.UU. 11833/13) inoperatività della l. 247/12, fino all'emanazione del regolamento previsto dal suo art. 15, comma 2, in tema di cancellazioni dall'albo:

- la abrogazione automatica, in forza dell'art. 3, comma 5bis, del d.l. 138/11, alla data del 13/8/2012 (abrogazione negata -con non consentita interpretazione abrogatrice- da Cass., SS.UU. 11833/2013 e sentenze "gemelle" depositate il 16/5/2013), di tutte le norme di legge contrarie al principio generale sancito dalla lettera a del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/12, per cui "a)  l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista...";

- la abrogazione derivante dall'art. 12 del DPR 137/12 in combinato disposto col comma 1 dell'art. 2 (intitolato "Accesso ed esercizio dell'attività professionale") del medesimo DPR, per il quale: "Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale."

Ma, come si accennava, a ben vedere, le SS.UU. non potranno giungere a sollevare q.l.c.. Infatti, una volta riconosciuto (come si deve e, in linea di principio, ha implicitamente confermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 200/12) pienamente legittimo il meccanismo della abrogazione automatica di norme di legge per contrasto con principi generali (e non generici) indicati in legge (in particolare art. 3, comma 5, lettera a, del d.l. 138/11), le SS.UU. dovranno valutare se "motivi imperativi di interesse generale" capaci di legittimare limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali, sebbene non specificamente individuati nè dal d.l. 138/2011 nè dal DPR 137/12, possano e debbano essere individuati dai giudici (le stesse SS.UU.) per valutare la legittimità di provvedimenti di cancellazione dagli albi, o se invece tale individuazione sia preclusa ai giudici (e, ancor prima, ai Consigli degli ordini) e i detti "motivi imperativi di interesse generale" si sarebbero dovuti individuare, almeno, nel DPR "attuativo" della programmata liberalizzazione.

Ebbene, per decidere sul punto, le SS.UU. dovranno riconoscere fondamentale quanto afferma la Corte di giustizia, nella sentenza del 30/11/1995 che ha deciso la causa C-55/94, Reinhard Gebhard Contro Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano. Vi si legge al punto 37: "Dalla giurisprudenza della Corte risulta tuttavia che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discrimintorio, essere giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il perseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. Sentenza 31 marzo 1993, causa C- 19-92, Kraus, racc. Pag. I-1663, punto 32)."

Le SS.UU. dovranno riconoscere che per la Corte di giustizia i "provvedimenti" d'ostacolo o scoraggianti di cui sopra non sono solo provvedimenti legislativi ma anche provvedimenti amministrativi di cancellazione dagli albi, e pertanto, in relazione a tali provvedimenti amministrativi il giudice nazionale  può e deve valutare anche la ricorrenza di "motivi imperativi di interesse pubblico" che siano idonei a "giustificare" il provvedimento di cancellazione dall'albo in questione. In sostanza il provvedimento di cancellazione dovrà esser dichiarato illegittimo se ritenuto capace di ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

Nè potrebbe asserirsi che le sentenze della Corte cost. n. 200/12, n. 299/12, n. 8/13 abbiano opinato che sia compito esclusivo del legislatore l'individuazione dei suddettii "motivi imperativi di interesse pubblico": non v'era necessità, quindi, di una loro tipizzazione legislativa. Conseguentemente non può nè disapplicarsi (come ha fatto la sentenza 11833/12 delle SS.UU. Civili della Cassazione e sentenze "gemelle" depositate il 16/5/2013) nè qualificarsi incostituzionale la abrogazione delle norme di legge che contrastavano col principio generale della libertà di accesso alle professioni regolamentate da parte di tutti gli abilitati al loro esercizio (art. 3, comma 5bis, del d.l. 138/11, in relazione all'art. 3, comma 5, lettera a, del medesimo d.l.).

In linea con la sentenza del TAR Piemonte n. 276/2013 (depositata il 28/2/2013) e contrariamente a quanto ritenuto da Cass. SS.UU. 11833/13, potrà affermarsi che, con riguardo alla cancellazione d'un avvocato dall'albo forense (stante la chiarezza e semplicità d'attuazione del principio di cui alla lettera a del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/11, che impedisce di censurare -come ha fatto la sentenza della Corte cost. n. 200/12, in riferimento a diverso meccanismo d'abrogazione, irrispettoso delle attribuzioni delle Regioni e della necessaria univocità degli effetti abrogativi- l'abrogazione automatica delle norme con esso contrastanti voluta dall'art. 3, comma 5bis, del d.l. 138/11 "in ogni caso alla data del 13 agosto 2012"), non può ammettersi un rinvio sine die dell’effettività delle liberalizzazioni, retrocedendo queste ultime a mera latenza di sistema, e in palese contrasto, inoltre, con gli intendimenti della decretazione d’urgenza (d.l. 138/2011). Ciò non comporterà, però, una incondizionata prevalenza del principio di liberalizzazione a discapito delle altre istanze costituzionalmente rilevanti (circostanza che revocherebbe in dubbio la costituzionalità dell'operazione di "liberalizzazione attraverso abrogazione automatica" in quanto produrrebbe un ingiustificato sbilanciamento tra valori di pari rango). Si deve concordare con la sentenza n. 299 del 2012 della Corte costituzionale: ritenere che la liberalizzazione attraverso abrogazione automatica di norme contrastanti con principi “non consenta eccezioni per motivi imperativi di interesse generale” costituisce un “erroneo presupposto interpretativo” che non tiene conto della necessità di tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti.

In definitiva, quando si tratti di cancellare o meno un avvocato dall'albo, rientra ormai (visto che sono state abrogate automaticamente, in data 13 agosto 2012, le presunzioni odiose di incompatibilità -quali la sussistenza di rapporto di impiego pubblico a part time ridotto- e residua però il potere di irrogare sanzione deontologica espulsiva) nel potere/dovere dei Consigli degli Ordini il compimento, in sede di procedimento disciplinare, di tutte le verifiche volte ad evitare sbilanciamenti a favore di alcune, piuttosto che di altre, categorie di valori primari, mediante un'azione tesa a effettuare un'opera di contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco (libertà di lavoro professionale e prevenzione dei conflitti di interessi e dell'accaparramento di clientela), componendo i relativi conflitti; azione che, evidentemente deve accompagnarsi con l'estrinsecazione dell'istruttoria eseguita e delle ragioni che hanno portato al bilanciamento operato (cfr. anche, in tal senso, TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 1830 del 2012 , depositata l'8/11/2012).

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Lettera aperta dagli avvocati part time pronti a ricorrere a Strasburgo...

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Esempio tipico di corporativismo inaccettabile è il trattamento legislativo riservato ai c.d. "avvocati-part-time".

Il quadro è di Caravaggio e si intitola I bari. E' un olio su tela del 1594 ed è a Fort Worth, nel Kimbell Art Museum)

LEGGI DI SEGUITO UNA BOZZA DI LETTERA APERTA, INTEGRALA, MIGLIORALA E DATTI DA FARE PER UNA RIFORMA VERA DELLA PROFESSIONE FORENSE (CHE NON SIA UNA CONTRORIFORMA) ...

Tratterò di un caso sintomatico della patologica e pericolosissima (per i singoli avvocati e per i loro clienti) chiusura corporativa della professione forense. Si sa che tale chiusura corporativa è stata confermata con l'approvazione della legge di (pseudo)riforma forense n. 247/12. Si sa pure che quest'ultima "riformicchia" è stata partorita dall'ansia di "specialità" -o, meglio, di “eccezionalità” rispetto alle regole comunitarie della concorrenza- che ispira le rivendicazioni odierne di tanti “organismi” rappresentativi, in maniera più o meno "unitaria", dell'Avvocatura italiana.
Il "caso" che esamino è  il "caso" dei c.d. avvocati part time. Dimostra che l'Avvocatura italiana propone ed esige dal legislatore soluzioni culturalmente arretrate e giuridicamente incostituzionali rispetto all'esigenza di concorrere in un mercato di servizi legali il più possibile aperto all'accesso di tutti gli abilitati (la Corte costituzionale, con sentenza n. 189/01, dichiarò che il mercato dei servizi professionali di avvocato è ormai "naturalmente concorrenziale").

Ma chi sono gli "avvocati part time" ? In genere con tale espressione non si indicano i parlamentari-avvocati o i commissari di governo-avvocati o gli insegnanti-avvocati e men che mai i giudici di pace-avvocati o i giudici-ausiliari-avvocati o i giudici onorari di tribunale-avvocati o i vice procuratori-avvocati.  Con l'espressione "avvocati part time" ci si riferisce in genere agli impiegati pubblici a part time ridotto che vennero iscritti negli albi forensi ai sensi della l. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65. Si tratta di soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato che tra il 1997 e il 2003, trasformarono il loro rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione in un rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto (tra il 30% e il 50% del tempo pieno) per aderire ad una "proposta" che veniva dallo Stato (appunto con l'art. 1, comma 56 e seguenti, della l. 662/1996) e che si può esprimere in questi termini: "se mi fai risparmiare ti permetto di fare la professione per la quale sei abilitato, nei giorni che non vieni a lavorare da me e con adeguate garanzie di evitare conflitti di interesse (ad esempio, se vorrai fare l'avvocato, non potrai patrocinare ove sia parte una pubblica amministrazione)".

Era questa una proposta seria, un raro caso di legislazione proconcorrenziale e volta a realizzare nell'impiego pubblico una flessibilità condivisa. Non appena la scelta del part time fu possibile, molti dipendenti pubblici abilitati ad attività professionali ma non soddisfatti dell'impiego pubblico, scelsero di limitare a poche ore settimanali il lavoro nella P.A. e iniziarono a svolgere la libera professione di commercialista, ingegnere, avvocato ecc. per quattro o (più spesso) cinque giorni pieni a settimana.  Un caso di flessibilità condivisa, dicevo, che porta ancora oggi tanti abilitati a tutte le professioni -meno quella d'avvocato- a fare la stessa scelta del doppio lavoro con utilità propria e della pubblica amministrazione.
Sottolineo, al riguardo, che già Corte cost. 189/01 individuò i pregi dell'incentivazione del part time dei professionisti della P.A.: 1) rivalutazione e miglior uso della professionalità vera (quella degli abilitati alle professioni e non quella ipotizzata nella mera anzianità di servizio) dei dipendenti pubblici, con correlata riduzione delle consulenze esterne; 2) risparmio della P.A. per gli stipendi dei professionisti interni, stipendi erogati in percentuale corrispondente alla percentuale di lavoro a part time prestato.
Fiduciosi di trovarsi a vivere in uno Stato serio, qualche centinaio di persone (dei quali oggi solo qualche decina non s'è arresa all'imperante corporativismo italico e rimane decisa a ottenere salvaguardia dei propri diritti quesiti a svolgere due attività lavorative di impiegato pubblico e di avvocato) trasformò il proprio rapporto di lavoro pubblico in un rapporto a part time ridotto, rinunciando ad almeno metà dello stipendio e alla possibile carriera da dirigente (poichè la dirigenza pubblica è incompatibile col part time) ed ottenne l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Noi "avvocati-part-time" (che, nient'affatto offesi dall'epiteto di "mezzotempista", rivendichiamo la bellezza e autentica umanità di avere più interessi nella vita) abbiamo avviato con enormi sacrifici una professione difficile, fatto mutui, pagato per anni i contributi alla Cassa forense, ecc... fidandoci dello Stato, che addirittura, attraverso la Corte costituzionale (sentenza 189/2001) aveva confermato il nostro affidamento e la nostra scelta di vita, sancendo la piena legittimità costituzionale di quelle disposizioni della legge 662/96 che ci avevano invitato a passare al part time ridotto per fare l'avvocato.

Subimmo, però, la pronta reazione della corporazione forense che, rappresentata in Parlamento da una marea di avvocati, ottenne, infine, con la legge n. 339 del 2003, la reintroduzione della incompatibilità tra esercizio della professione d'avvocato e impiego pubblico a part time ridotto che era stata abrogata circa sette anni prima. La legge 339/03 fu approvata con un unanimismo di forze politiche degno di miglior causa e senza tener minimamente conto delle plurime segnalazioni critiche dell'Antitrust, che avevano evidenziato i gravi profili di sproporzionatezza e anticoncorrenzialità delle molte proposte di legge presentate per reintrodurre l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la sola professione di avvocato. E, si badi, non v'erano stati casi di cronaca o procedimenti disciplinari che avessero potuto giustificare una battaglia parlamentare per la reintroduzione della cautela preventiva estrema (l'incompatibilità) contro i conflitti di interessi dei "poveri Cristi" impiegati (semplici impiegati e non certo dirigenti) pubblici a part time ridotto che facevano, ormai da anni, anche l'avvocato ! La reintroduzione dell'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la sola professione di avvocato, con l. 339/03, fu, in realtà, la prima espressione legislativa di quella “specialità” dell'avvocatura che poi divenne costante rivendicazione del, non a caso costantemente in declino, “ceto forense". Infatti, con evidente discriminazione, tutte le altre professioni, ordinistiche o meno, possono ancora oggi essere svolte da impiegati pubblici a part time ridotto. E' importante sottolineare la forza della corporazione degli avvocati, che ottenne la reintroduzione della citata incompatibilità addirittura dopo che Corte costituzionale aveva avallato (con motivazione ampia sui benefici del "regime di compatibilità" per tutti i soggetti interessati, compresa la pubblica amministrazione) la sua abrogazione e nonostante l'Antitrust avesse in particolare segnalato al Parlamento e al Governo che tale reintroduzione di incompatibilità dopo sette anni dalla sua abrogazione era alterazione del gioco della concorrenza ed era contraria alla naturale concorrenzialità del mercato dei servizi professionali di avvocato.

Noi “vecchi avvocati-part-time” abbiamo combattuto affinchè la legge 339/03 fosse almeno riconosciuta capace di “chiudere” al part time solo dal 2003 in poi e non si riconoscesse capace di pregiudicare il nostro "diritto quesito" a fare due lavori (con tutte le garanzie contro i conflitti di interessi che Corte cost. 189/01 riconobbe adeguate). Abbiamo perso qualche battaglia (anche in Corte costituzionale, soprattutto con la sentenza 166/2012) ma non siamo domi.
Per la salvaguardia dei diritti quesiti degli impiegati pubblici a part time ridotto che hanno svolto, nel pieno rispetto della legge e della deontologia forense, la professione d'avvocato per molti anni (taluni dal 1997 ininterrottamente fino ad oggi) e intendono continuare a svolgerla senza rinunciare all'impiego pubblico a part time pende oggi un ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e altri nummerosi si stanno predisponendo.
Vedremo.

Un paragone tra situazioni analoghe, comunque, si vuol prospettare, in forma di domanda: quando si alza l'età pensionabile, s'è mai visto che si dica a chi sia pensionato da numerosi anni che deve tornare a lavorare e che altrimenti gli si toglie la pensione?

Domandiamoci pure: che razza di truffatore è lo Stato italiano che con l'artifizio e il raggiro (prima tappa del raggiro: una legge di apertura del mercato dei servizi professionali di avvocato (l. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65); seconda tappa del raggiro: una sentenza della Corte Costituzionale che conferma tale legge di apertura del mercato e rafforza le scelte di chi pensa di cambiar vita col sacrificio (Corte cost. 189/01); terza tappa del raggiro: una successiva leggina (l. 339/03) di reintroduzione di quella incompatibilità tolta di mezzo sei anni prima)  mette sul lastrico cittadini onesti e gli rovina la vita ?
Domndiamoci ancora: fanno forse bene, in Italia, gli impiegati pubblici (e non mi riferisco, ripeto, ai dirigenti) che restano a tempo pieno e poi (tutt'altro che  fannulloni) fanno un doppio o triplo lavoro, magari da consulenti sulle materie nelle quali sono decisori pubblici?

Bisogna rispondere a domande del genere ! Altrimenti l'Italia non va da nessuna parte !

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L'avvocato può fare il liquidatore di una società commerciale?

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dal sito del CNF:

"Il COA di Barcellona P. di G. chiede se l’attività di liquidatore di una società d’ambito ATO s.r.l. per la gestione dei rifiuti possa configurare una causa d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 3, RDL 1578/1933.

Se mai tali enti dovessero essere ricompresi, per la titolarità della partecipazione al capitale e per le funzioni svolte, tra quelli aventi natura pubblicistica, essi dovrebbero essere assimilati agli enti pubblici economici, dovendo informare la loro attività a criteri appunto economici: si tratterebbe comunque di enti pubblici che hanno per oggetto un’attività commerciale e soggiacendo per questo all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, prescritto dall’art. 2201 cod.civ.
Questo premesso, ritiene la Commissione che l’adempimento della funzione di Liquidatore di una società commerciale del genere sopra illustrato concreti di certo l’esercizio del commercio che l’art. 3, comma 1, del R.D.L. n.1578/1933, pone come uno dei requisiti d’incompatibilità con lo svolgimento della professione forense.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 marzo 2011, n. 40

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Ma se questa sembra la posizione del CNF, altra opinione pare avere CASSAFORENSE, almeno stando ad Un interessante articolo in tema di incompatibilità tra professione forense ed attività commerciale.

 

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La disobbedienza, per chiunque conosca la storia, è la virtù originale dell'uomo. Con la disobbedienza il progresso è stato realizzato; con la disobbedienza e con la rivolta (O. Wilde)