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Casse professionali: Cass., SS.UU., 18136/15 sul principio del pro rata

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La Cassazione a Sezioni Unite conferma la linea tracciata dalla sentenza 17742/2015 in tema di pro rata. Infatti, con sentenza 18136/2015 ha affermato i seguenti principi di diritto:

"A) Nel regime dettato dalla l. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportate dalla l. 27.12.06, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell'art. 3, c. 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1° gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del  pro rata -il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periodi commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti- ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali  (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera -per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006- il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece  per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art. 3, c. 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dalla citata l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente"  -e non più rispettando in modo assoluto- il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006.  Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla l. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03).

In relazione alla tematica (non oggetto immediato della sentenza delle SS.UU.) del diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati alla Cassa Forense, pare importantissimo che le SS.UU.:

1) abbiano rilevato (al punto 8.5 della motivazione) che"Con riferimento agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza generale ... e nel rispetto dei principi di autonomia del d.lgs. 509 del 1994, la stessa legge [la n. 335 del 1995] stabilì che "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" (art. 3, c. 12)";

2) abbiano rilevato (al punto 8.8 della motivazione) che l'ultimo periodo del comma 763 dell'art. 1 della l. 296/06, dopo le modifiche apportate all'art. 3, c. 12, stabilì che "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge";

3) abbiano rilevato (al punto 8.10 della motivazione) che ll'art. 1, c. 488, della legge 27.12.13, n. 147, prevede che "L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri viglanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine";

4) abbiano, infine, chiarito (al punto 14.3 della motivazione) la portata dell'interpretazione autentica del riportato secondo periodo del detto comma 763, fornita dal citato comma 488. Hanno scritto, al riguardo, le SS.UU.: "14.3. In definitiva, dunque, esisteva una oggettiva ambiguità della disposizione del secondo periodo dell'art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, che giustifica l'intervento di interpretazione autentica. La norma contenuta nel comma 488 ha, dunque, una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che legittimano l'intervento interpretativo del  legislatore. Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della CNPR di rendere efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati ... ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06 n. 296."

A mio avviso, anche in relazione alla tematica del diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati alla Cassa Forense, le sentenze delle SS.UU. della Cassazione n. 18136/2015 e 17742/2015 hanno detto l'ultima parola: LA CASSA FORENSE NON AVEVA E NON HA IL POTERE DI ABROGARE (CON DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI) LA PREVIGENTE PREVISIONE LEGISLATIVA DELLA RESTITUIBILITA' DEI CONTRIBUTI AD ESSA VERSATI DAGLI AVVOCATI: CIO' PER IL SEMPLICE FATTO CHE L'ABROGAZIONE DEL DIRITTO ALLA DETTA RESTITUZIONE NON PUO' FARSI RIENTRARE NEL CONCETTO (DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 12, DELLA L. 335/95) DI "RIPARAMETRAZIONE DI UN CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO".

Sempre in relazione alla tematica del diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati alla Cassa Forense, ritengo che sia certamente importante (con possibili e fruttuosi approfondimenti) esaminare il punto 15 in relazione al 15.3 e 15.4 della motivazione della sentenza 18136/2015: VANNO DIMOSTRATE IN GIUDIZIO LE RAGIONI PER LE QUALI LA LEGGE CHE SI RITENESSE AVER FACOLTIZZATO IL COMITATO DEI DELEGATI AD ABROGARE IL PREVIGENTE DIRITTO A CHIEDERE LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI A CASSA FORENSE SAREBBE INCOSTITUZIONALE E CONTRARIA AL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO N. 1 ALLA CEDU E ALL'ART. 14 CEDU.

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Cass. Lav. 13579/16 su art. 36 Cost. e impiego pubblico: retribuite mansioni superiori di 2 livelli

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Si legge nella sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, 4 luglio 2016, n. 13579 (Pres. Napoletano, Rel. De Gregorio) che ha rigettato ricorso dell'I.N.P.S.:

"6.3 L’estensione della norma costituzionale [art. 36 Cost.] all’impiego pubblico è condivisa anche dalla dottrina giuslavoristica che evidenzia come – pur essendo a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento economico dell’impiegato disciplinato dalla contrattazione collettiva e pur essendo detta contrattazione non priva di vicoli unilateralmente opposti per fini di controllo della spesa pubblica (quali quelli derivanti dai primi tre commi dell’art. 48 del suddetto decreto) – i suddetti vincoli derivanti da esigenze di bilancio non impediscano comunque la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall’art. 36 Cost.. Principio questo che per poggiare sulla peculiare corrispettività del rapporto lavorativo – qualificato dalla specifica rilevanza sociale che assume in esso la retribuzione volta a compensare una attività contrassegnata dall’implicazione della stessa persona del lavoratore, il quale ricava da tale attività il mezzo normalmente esclusivo di sostentamento suo e della sua famiglia – da un lato ha portato autorevole dottrina a sganciare il rapporto giuridico retributivo dal novero dei diritti di credito per inquadrarlo tra i diritti assoluti della persona, e dall’altro ha spinto ad affermare, sulla base di una coessenzialità o di una stretta relazione dei due principi della sufficienza e della proporzionalità ostativa a qualsiasi rapporto gerarchico tra gli stessi, che l’attenuazione del principio sinallagmatico, integrato nel caso in esame dalla rilevanza della persona umana (che determina una traslazione del datore di lavoro del rischio della inattività del prestatore di lavoro, come in caso di sospensione del rapporto) attestano una dimensione sociale della retribuzione e la sentita esigenza della copertura a livello costituzionale dei diritti inderogabili del lavoratore.

6.4  .... Ne consegue che il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2007 n. 9130 cui adde, da ultimo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13877, che precisa anche che l’applicazione dell’art. 36 Cost. non debba però necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza; ed ancora per lo stesso indirizzo: Cass. 14 giugno 2007 n. 13877; Cass. 8 gennaio 2004 n. 91; Cass. 4 agosto 2004 n. 19444).

6.5. Corollario di quanto sinora esposto è che – stante la valenza generale dei criteri parametrici fissati dalla norma costituzionale in materia di retribuzione – il disposto dell’art. 36 Cost. non può non trovare applicazione anche nelle fattispecie, analoghe a quella in esame, in cui la pretesa del lavoratore alla retribuzione corrispondente allo svolgimento dell’attività prestata riguardi mansioni superiori corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento (cfr. sul punto: Cass. 25 ottobre 2004 n. 20692)."

 

 

Art. 18 della riforma forense alla luce di TAR Campania 1283/2013 su giudicato e ius superveniens

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(da www.servizi-legali.it )

Il TAR Campania, Sez. Napoli, con sentenza 1283 depositata il 7 marzo 2013, ha approfondito il tema del rapporto tra ius superveniens e azione amministrativa conseguente al giudicato.

LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DALLA SENTENZA TAR CAMPANIA, NAPOLI, 1283/2013 ...

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"... consolidato indirizzo interpretativo per cui «nelle situazioni giuridiche di durata il tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato resta soggetto alla disciplina delle eventuali leggi sopravvenienti, qualunque sia il contenuto qualificatorio del giudicato medesimo» (cfr. C.d.S., ad. plen., 22 luglio 1999, n. 19), in quanto il vincolo del giudicato «non copre …. gli effetti giuridici successivi al tempo del processo (e nemmeno i fatti futuri), che tornano ad essere disciplinati dalle fonti normative astratte, ancorché la norma costitutiva delle situazioni giuridiche accertate abbia struttura diacronica» (cfr. C.d.S., ad. plen., 10 dicembre 1998, n. 9).

Come è stato, infatti, da tempo chiarito (cfr. C.d.S., ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2): «Il giudicato, in forza del principio costituzionale dell'indipendenza dei giudici, è intangibile dalla legge sopravvenuta retroattiva, che entra in conflitto con il contenuto tipico dell'accertamento. Per il resto, il rapporto tra giudicato e jus superveniens va impostato secondo il contenuto tipico del giudicato e secondo la temporalità delle situazioni giuridiche oggetto di accertamento: situazioni giuridiche istantanee o durevoli. Situazioni giuridiche istantanee sono quelle che conseguono il loro scopo quando si estinguono; situazioni giuridiche durevoli sono quelle che conseguono il loro scopo in quanto durano nel tempo. Il giudicato consta di un contenuto dichiarativo - della situazione giuridica accertata, interesse legittimo nei giudizi di impugnazione di atti amministrativi - e di un contenuto precettivo - relativo alla regola della condotta futura delle parti funzionale alla realizzazione dell'interesse protetto dalla situazione sostanziale accertata. Sotto il profilo dichiarativo, atteso che giurisdizione è attuazione della volontà di legge nel caso concreto, l'accertamento giurisdizionale si ricollega ad una situazione di fatto e ad una norma giuridica del passato: copre il tratto delle relazioni giuridiche tra le parti che si è svolto nel passato, non gli effetti giuridici successivi al tempo del processo, né i fatti futuri che tornano ad essere disciplinati dalle fonti normative astratte. Sotto il profilo precettivo, la fissazione della normativa giudiziale non elide l'attitudine dei fatti posti a fondamento della domanda ad essere costituiti in fattispecie di nuovi effetti giuridici. La legge sopravvenuta al giudicato irretroattiva, pertanto, da un lato è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee; dall'altro incide sulle situazioni giuridiche durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica».

Questi principi assumono viepiù rilievo nel caso in esame, dove, come fondatamente osservato dal Comune resistente, non si verte neppure di una sentenza passata in cosa giudicata (essendo ancora pendente il giudizio di appello) e la posizione giuridica del ricorrente è puramente strumentale, vantando egli un interesse pretensivo all'espletamento della procedura di concorso ed alla corretta valutazione della propria domanda in quella sede.

L'amministrazione comunale, pertanto, non poteva sottrarsi all'osservanza della legge sopravvenuta costituita dall'art. 6 (“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”) del d.l. n. 78/2010 cit., il cui settimo comma prevede che «a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale», rientrando gli enti locali nel novero delle pubbliche amministrazioni così identificate
."

 

A quale tipo di lavoro ha diritto ogni persona secondo la Chiesa cattolica

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Dal compendio del catechismo della Chiesa cattolica:

"513. Che significato ha il lavoro per l'uomo? (2426-2428   2460-2461) Il lavoro per l'uomo è un dovere e un diritto, mediante il quale egli collabora con Dio creatore. Infatti, lavorando con impegno e competenza, la persona attualizza capacità iscritte nella sua natura, esalta i doni del Creatore e i talenti ricevuti, sostenta se stesso e i suoi familiari, serve la comunità umana. Inoltre, con la grazia di Dio, il lavoro può essere mezzo di santificazione e di collaborazione con Cristo per la salvezza degli altri.

514. A quale tipo di lavoro ha diritto ogni persona? (2429 2433-2434) L'accesso a un sicuro e onesto lavoro deve essere aperto a tutti, senza ingiusta discriminazione, nel rispetto della libera iniziativa economica e di un'equa retribuzione.

515. Qual è la responsabilità dello Stato circa il lavoro? (2431) Allo Stato spetta di procurare la sicurezza circa le garanzie delle libertà individuali e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti; di sorvegliare e guidare l'esercizio dei diritti umani nel settore economico. In rapporto alle circostanze, la società deve aiutare i cittadini a trovare lavoro."

 

IMPORTANTISSIMO: compatibile l'avvocato concessionario di distributori di benzina dati in gestione

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(da www.servizi-legali.it )

La Cassa Forense è tenuta ad iscrivere l’avvocato -mero concessionario di impianti di distribuzione di carburante- che affida a terzi la gestione della attività. Ciò perchè il suddetto avvocato non versa in posizione di incompatibilità.
L'ha chiarito la Sezione Lavoro della Cassazione, respingendo il ricorso della Cassa Forense, con sentenza del 16 ottobre 2013 n. 23536.

Si tratta di una sentenza importantissima perchè riconosce la rilevanza della previsione di incompatibilità forensi talora per qualifiche rivestite e talaltra per attività concretamente esercitate. In ciò conferma Cass. SS.UU. 23239/2005, per la quale: "Il primo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (conv. con mod. in l. 22 gennaio 1934 n. 36) distingue espressamente casi di incompatibilità con la professione di avvocato collegati all'esercizio di attività (commercio in nome proprio o in nome altrui, professione di notaio) da altri collegati invece all'assunzione di una determinata qualità, tra cui quella di mediatore."

Evidenzio che, nel riconoscere la portata di tali diverse ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, la sentenza 23536/2013 della Cassazione trova conferma nella lettera dell'art. 18 della legge di riforma forense, n. 247/12.

SI AVALLA COSI', DOVEROSAMENTE, UNA INTERPRETAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA' FORENSI COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA NEL SENSO DELLA MASSIMA APERTURA AL MERCATO DEI SERVIZI PROFESSIONALI D'AVVOCATO E DEL SUPERAMENTO DI INCOMPATIBILITA' LIBERTICIDE CHE SI FONDANO SU PRESUNZIONI ODIOSE DI INDIMOSTRATI CONFLITTI DI INTERESSI E NON SUPERANO IL VAGLIO DI PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE (VAGLIO RICHIESTO DAL PRINCIPIO DI CONCORRENZA, ORMAI ACCOLTO NELLA CARTA COSTITUZIONALE). Ciò non esclude,peraltro, il permanere d'una doverosa attività di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in relazione al dovere deontologico di mantenere la necessaria indipendenza evitare conflitti di interessi. Può infatti confermarsi quanto già affermavano le SSUU nella sentenza 23239/2005 in ordine alla autonomia delle sfere d'applicazione del codice deontologico e delle previsioni legislative di incompatibilità (scrivevano le SSUU nella sentenza 23239/2005: "L'art. 10 del codice deontologico forense - che riguarda il dovere di indipendenza e che prevede che l'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione - non rileva in questo giudizio, il quale non ha natura disciplinare, avendo invece per oggetto la cancellazione dall'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 37 n. 1 del r.d.l. citato, per la ricorrenza di una delle cause di incompatibilità elencate dal precedente art. 3. Nè il citato art. 10 può essere utile ai fini interpretativi di tale ultima disposizione, atteso che esso non esclude la sussistenza della causa d'incompatibilità specificamente prevista dalla legge professionale forense in relazione al possesso della qualità di mediatore, ma ha una sua autonoma sfera di applicazione, riguardante lo svolgimento di fatto di attività di mediazione da parte di avvocati (a prescindere dall'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)."

Scrive ad ottobre 2013 la Cassazione, nella sentenza 23536/2013:
"L’invocata incompatibilità dell’esercizio della professione forense di cui all’art. 3 del R.D.L. 1578/1933 -che preclude, ex art. 2, comma 3, della legge 319/75, ancorché non accertata e perseguita dal Consiglio dell’Ordine competente, sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense del periodo di tempo in cui l’attività incompatibile sia stata svolta- è quella con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui.
Nella specie è pacifico che l’avvocato S. , mero titolare di una concessione per impianti di distribuzione di carburante, abbia affidato a terzi la gestione degli impianti in questione. La espressa previsione dell’esercizio del commercio da parte del professionista in nome proprio o altrui e la previsione, nello stesso articolo 3 Rdl 1578/33 citato, di ipotesi connesse all’assunzione di una determinata qualifica, a prescindere dall’effettivo svolgimento della relativa attività, induce a ritenere che la mera titolarità della concessione per impianti di carburanti non sia ostativa all’esercizio della professione forense, così come motivatamente e condivisibilmente ritenuto dal giudice del gravame.
E più oltre ribadisce: "Non colgono, poi, nel segno le considerazioni che valorizzano il riferimento della norma anche alla mera qualifica, quale quella del mediatore, presa in esame da Cass. s. u. 23239/2005, proprio per le considerazioni correttamente svolte dalla Corte del merito sulla puntuale previsione di ipotesi di incompatibilità, riferite alcune al tipo di attività svolta ed altre alla assunzione di una determinata qualità indipendentemente dall'esercizio di attività alla stessa riconnessa...”.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 23536 / 2013 E LA SENTENZA  23239 /2005 DELLA CASSAZIONE ...

 

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La vita  ci fa pagare troppo care le sue merci, ed acquistiamo il più meschino dei suoi segreti a un prezzo mostruoso ed infinito (O. Wilde)