Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Corte cost. 189/01: il parlamentare dev'essere più fedele alla Repubblica che l'impiegato part time

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Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n.183 del 20-12-2012, rigettando il ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine di Roma del 09.11.2007, statuì che "l'art. 3, comma 2, del r.d.l. n. 1578/33 si riferisce ai rapporti di impiego e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell'avvocato di mansioni politiche e rappresentative; e la ragione della differenziazione sta nell'esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall'obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall'altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell'obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell'attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva."
Si legge nella motivazione della sentenza:
"Con il primo mezzo, si censurano nel provvedimento l’eccesso di potere per disparità di trattamento, la manifesta ingiustizia e la contraddittorietà della motivazione. Ci si riferisce al non essere mai stata in precedenza disposta dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati la cancellazione dagli Albi di iscritti che rivestano pubblici uffici, come quelli investiti di cariche politiche elettive, in violazione della prescrizione dell’art.3, co.2, RDL 1578/33: ché anzi il Consiglio Nazionale Forense avrebbe, in più pareri della sua Commissione Consultiva, dato per ammissibile l’esercizio della professione da parte sia di Consiglieri comunali, che di Senatori della Repubblica.
Il motivo non può essere accolto. Esso trova il suo apparente fondamento nell’equiparazione tra chi ricopra cariche politiche o amministrative elettive (sia pure percependo un’indennità) e chi invece abbia un impiego od un ufficio retribuito con stipendio sul bilancio di una pubblica amministrazione, secondo l’elenco contenuto nell’art. 3, comma 2, del Regio Decreto Legge n. 1578/33: ma tale equiparazione non ha ragion d’essere, poiché essa poggia su di una erronea esegesi dell’art. 3 cit. che si riferisce ai rapporti di impiego e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative; e la ragione della differenziazione sta nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva. La norma dell’art. 3, pacificamente e con costanza di indirizzo interpretata da questo Consiglio Nazionale Forense nel senso suindicato è stata pertanto altrettanto correttamente interpretata ed applicata dal consiglio territoriale, la cui decisione non merita censura. Né così fissata la portata della norma, può discutersi di una sua eventuale irrazionalità (e quindi incostituzionalità) dal momento che il motivo in esame né prospetta un’eventualità del genere né, ove la si dovesse ritenere sottintesa, indica i parametri di costituzionalità e quindi le norme costituzionali violate. Da ultimo, il provvedimento del consiglio dell’Ordine che ha fatto corretta applicazione, sia dei principi suesposti, sia dell’altrettanto corretta interpretazione dell’art. 3 cit. si sottrae, per questi motivi, alle censure di illegittimità per eccesso di potere, o di manifesta ingiustizia, nonché di contraddittorietà della motivazione, posto che esso è ben chiaro nel motivare, col riferimento all’art. 3 cit., la ragione dell’incompatibilità.
Quanto detto a proposito della differenziazione delle posizioni dell’avvocato che sia contemporaneamente dipendente pubblico e dell’avvocato che sia investito di funzione rappresentativa di natura elettiva rende ragione del rigetto della parte del motivo concernente una presunta violazione del principio di uguaglianza: posto che le situazioni oggetto di comparazione non sono, come si è visto, affatto uguali."

Ebbene, Corte cost. 189/01: il parlamentare dev'essere più fedeli alla Repubblica che l'impiegato part time. Inoltre, ormai, l'art. 18, lettera d, della l. 247/12 (c.d. legge di riforma forense) ha sostituito all' "incompatibilità da impiego" una "incompatibilità da attività" che impone di riconsiderare la questione. 

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Piero Alberto Capotosti sui limiti della delegificazione (in relazione al CNF-giudice speciale)

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Nel parere reso dal Prof. Piero Alberto Capotosti al CNF in tema di applicabilità al CNF stesso dell'art. 3, co 5, lettera f) del decreto-legge 13/8/2011, n. 138, trovi una interessante ricognizione dei limiti della c.d. delegificazione. Si legge al punto 4 del detto parere:

"4. — Se questo è il quadro normativo vigente si impone dunque una sintetica ricognizione dei limiti propri e caratterizzanti dell’istituto della delegificazione nell’ordinamento costituzionale ed in primo luogo dei limiti posti dall’art. 17, comma 2, della legge 400 del 1988, in quanto pur se si tratta di una norma di legge ordinaria, non idonea, in quanto tale, a condizionare le successive leggi successive, i limiti che essa individua a questo riguardo costituiscono la pura ricognizione di condizioni poste dalla Costituzione all’utilizzo della fonte regolamentare.

Si tratta essenzialmente di un doppio ordine di limitazioni.

In primo luogo, la delegificazione viene esclusa nelle materie riservate in via assoluta alla legge, e ciò per la ragione che regolamenti sostitutivi della legge non possono darsi in quegli ambiti dove l’intervento della fonte secondaria è precluso in radice da una disposizione costituzionale; in secondo luogo, la delegificazione viene esclusa se non accompagnata dalla previa posizione da parte del legislatore delle “norme generali” regolatrici della materia, e questo perché, in forza del principio costituzionale di legalità, non possono darsi regolamenti che intervengono come “liberi”, e cioè abilitati a disciplinare interi ambiti normativi in difetto di una previa regolazione generale da parte del legislatore (Corte costituzionale, ordinanza n. 359 del 2005).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, detti limiti sono suscettibili di operare in una duplice forma, ancora una volta discendente dai caratteri propri dell’istituto.

Nel caso che il loro superamento risulti infatti direttamente imputabile alla legge di delegificazione – per aver essa abilitato il regolamento alla disciplina di ambiti ad esso costituzionalmente preclusi, o per averlo autorizzato ad operare in difetto di una previa determinazione di norme generali della materia – il vizio, riguardando appunto l’atto legislativo, deve farsi nelle forme del giudizio di costituzionalità (sentenza n. 427 del 2000). L’invalidità della legge di autorizzazione, nel caso, non può non riflettersi immediatamente sulla fonte regolamentare autorizzata, che ne risulta allora viziata in via indiretta.

Nel caso che invece il loro superamento sia imputabile al solo regolamento autorizzato – per aver questo travalicato l’ambito di competenza attribuitogli o per aver contraddetto le norme generali poste dalla legge – il vizio, riguardando appunto il solo atto regolamentare, deve farsi valere nelle forme conseguenti dell’annullamento o della disapplicazione da parte del giudice comune (ordinanza n. 401 del 2006).

In quanto imposte direttamente dalla Costituzione, queste limitazioni risultano intrinseche all’istituto, e condizionano dunque necessariamente l’ambito della procedura di delegificazione in oggetto, a pena di incostituzionalità. In primo luogo, escludendo dal suo raggio di azione le materie riservate in via assoluta alla legge, che sono inibite alla fonte secondaria; in secondo luogo, escludendo che tale fonte possa spingersi al di fuori degli specifici settori della materia, puntualmente

individuati dai criteri di cui alle lettere da a dell’art. 3, comma 5, in esame: al di fuori di quelli, infatti, il regolamento sarebbe abilitato a sostituire discipline legislative in difetto di norme legislative di riferimento, operando quindi, in modo inammissibile, alla stregua di una fonte primaria."

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PSEUDO riforma forense ostacola la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione

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(da www.servizi-legali.it ) La legge di riforma forense (l. 247/12) ostacola la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Questa andrebbe perseguita soprattutto con una più razionale organizzazione della pubblica amministrazione, capace di rafforzare l'organigramma attraverso l'inserimento e la valorizzazione di ruoli professionali. La legge di riforma della professione forense (art. 18, lett. d) va in senso contrario: reintroduce, infatti, l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato (incompatibilità che -a mio avviso e contrariamente a quanto ritenuto dalle sentenze delle SSUU Civili della Cassazione n. 11833/2013 e n. 27266/2013- era stata appena abrogata "in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012" in forza dell'art. 3, comma 5-bis, del d.l. 138/2011).

Escludere i c.d. "avvocati-part-time" dalle pubbliche amministrazioni va contro i più seri intenti di riforma delle pubbliche amministrazioni: la funzionalità dei publici poteri, infatti, deve essere incentivata con interventi che ridisegnino in primo luogo competenze e organigrammi nel segno della professionalità vera (come quella quotidianamente aggiornata dalla frequenza delle aule di giustizia). Si dovrebbe assicurare all'ente pubblico lo stabile consiglio dei suoi dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, ammettendo questi ultimi all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati entro i limiti che Corte cost. 189/2001 ha ritenuto l' "uovo di Colombo" per conciliare risparmi notevoli per le pubbliche finanze, miglioramento delle capacità professionali dell'apparato pubblico, salvaguardia della libertà di lavoro professionale.  Quale sia la strada per combattere seriamente la corruzione dei pubblici poteri lo scrissero a chiare note, con riguardo particolare agli enti locali, i professori Cassese, Pizzorno, e Arcidiacono, chiamati a comporre il c.d. “Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, istituito con decreto n. 211 del 30.9.1996 dall’allora Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante. «Una delle ragioni principali della corruzione -scrissero- è la debolezza dell’Amministrazione, data dall’assenza o dall’insufficienza dei ruoli professionali. Essa costringe le Amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che riguardano l’opera di specialisti. Il rimedio ipotizzabile è che i professionisti dipendenti iscritti agli albi vanno organizzati in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le Amministrazioni non abbiano superato questa loro debolezza».

E' dunque evidente che sussistono motivi imperativi di interesse generale per confermare, e non per escludere, la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio delle professione forense (in linea, peraltro con quanto si legge a pag. 47 dell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione). Parimenti evidente è che non sussiste nessun motivo di interesse generale (e men che mai un motivo di interesse generale che possa definirsi imperativo e dunque tale da giustificare, in base al diritto dell'Unione europea, la reintroduzione di una misura, quale l'incompatibilità, che restringa la libertà d'accesso alla professione di avvocato) per reintrodurre la detta incompatibilità in un ordinamento che continua a tollerare i parlamentari-avvocati, i giudici onorari-avocati, i commissari governativi-avvocati, i sindaci e presidenti di Regione o Provincia- avvocati, i giudici ausiloiari di Corte d'appello-avvocati (per non parlare dei ministri, viceministri, sottosegretari di Stato, che, invece d'essere cancellati dall'albo appena nominati, si vorrebbe solo sospendere dal temporaneo esercizio in prima persona della professione forense, permettendogli però di essere al vertice della società tra avvocati che continui a lavorare a pieno ritmo mentre essi ricoprono la carica di ministro, viceministro o sottosegretario).

 

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Cgue C-548/15: giudice del rinvio giudichi discriminazione per età (finalità e mezzi appropriati)

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La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10/11/2016 ha dichiarato:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell’età di quest’ultima, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva, nei limiti in cui mira a favorire l’accesso alla formazione dei giovani.

2)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, qualora, da un lato, detto regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi per conseguire tale obiettivo siano appropriati e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA CAUSA C-548/15 ...

 

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Art. 18, lettera d, della l. 247/2012: incompatibilità "DA ATTIVITA' " e non più "DA IMPIEGO"

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Si legge nella sentenza 11833/2013 delle SS.UU. Civili della Cassazione (pag. 19 e 20) e nella sentenza 27266/2013 delle medesime SS.UU. (pag. 16): "Deve inoltre aggiungersi che la successiva legge 31-12-2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ancorché non suscettibile di efficacia immediata (invero l'art. 1 terzo comma prevede che "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore..."), conferma l'operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense; infatti, considerato che l'art. 65 (Disposizioni transitorie) primo comma sancisce che "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate", e che l'art. 18 lettera d) prevede espressamente l'incompatibilità della professione di avvocato anche "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato", ne consegue logicamente che non sono stati certamente abrogati dalla legge in esame gli artt. 3 del R.D.L 27-11-1933 n. 1578 ed 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, che anzi sono riconducibili agli stessi principi informatori di cui all'art. 18 citato."

Ebbene, in senso contrario alle riportate affermazioni delle SS.UU. si deve ritenere che la legge di riforma forense n. 247/12 abbia abrogato la l. 339/03 (se la l. 339/03 non si ritenga già abrogata, in data 13 agosto 2012, dall'art. 3, comma 5 bis del d.l. 138/11 in combinato disposto con la lettera a del comma 5 del medesimo art. 3) o ne determini sopravvenuta incostituzionalità.  Ciò in conseguenza dell'innovativa formulazione dell'art. 18, lettera d), della l. 247/12 rispetto al previgente art. 3 del r.d.l. 1578/1933. Peraltro,  ai sensi dell'art. 65 l. 247/12, l'incompatibilità "da impiego" (stabilita dall'art. 3 del rdl 1578/1933) che è stata sostituita dalla incompatibilità "da attività" (stabilita dall'art. 18, lettera d, della l. 47/12) è inapplicabile già prima dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla l. 247/12 e, in particolare, già prima del regolamento sulla cancellazione dall'albo previsto dall'art. 15, co 2, della legge 247/12, perchè:

- in primo luogo,  non può qualificarsi "compatibile" con l'incompatibilità "da attività";

- in secondo luogo, non è "riconducibile agli stessi principi informatori di cui all'art. 18 citato";

- in terzo luogo, non è "necessario" applicarla, essendo sufficiente l'attivazione del potere di controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine.

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Disapprovo tutto ciò che offusca l'ignoranza naturale. L'ignoranza è simile a un delicato frutto esotico; toccatelo e la sua freschezza è sfiorita (O. Wilde)