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CNF a composizione variabile "fino a quando non si sia provveduto a riformare l'ordinamento forense"

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Che il CNF, come giudice speciale, possa decidere "a composizione variabile" fino a quando non si fosse provveduto a riformare l'ordinamento forense lo ha stabilito l'art. 18 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944: nei riguardi della professione di avvocato le disposizioni di quella fonte legislativa (e perciò anche gli artt. 16 e 22) si applicano "fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell'ordinamento forense". DUNQUE, ORA CHE LA RIFORMA FORENSE E' STATA FATTA (L. 247/2012) LE COSE SON CAMBIATE.

Ma andiamo per gradi, partendo da due interessanti massime in tema di composizione variabile del CNF giudice, riportate dalla newsletter di deontologia del CNF del 27/11/2012:

"Procedimento disciplinare: le norme sulla composizione variabile del CNF
Il precetto sulla composizione variabile dei Collegi o dei Consigli centrali degli Ordini professionali in generale (e del Consiglio nazionale forense, in particolare), di cui agli artt. 16 e 22 del D.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, non è inscindibilmente ed ontologicamente collegato allo “stato di guerra” e alle connesse difficoltà dei collegamenti esistenti alla data di entrata in vigore del detto D.Lgs.Lgt.; al contrario, esso rinviene la propria ragion d’essere, per un verso, nel rilevante numero dei chiamati a comporre i Collegi dei quali si tratta, e per altro verso, nella necessità di contemperare la funzionalità dei Collegi con le prioritarie esigenze professionali dei loro componenti. Con riguardo al Consiglio nazionale forense, la scissione tra persistenza in vigore degli artt. 16 e 22 del citato D.Lgs.Lgt. e cessazione dello stato di guerra è comprovata dall’art. 18 dello stesso testo normativo, che prevede l’applicabilità delle disposizioni di quella fonte legislativa fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell’ordinamento forense.
Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)
"

"Le norme sulla composizione variabile del CNF
La disciplina normativa sulla composizione variabile del Consiglio nazionale forense (artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382), applicabile anche quando il detto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali, non contrasta con il principio di precostituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.), nè incide in alcun modo sulla indipendenza ed imparzialità dell’organo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)
"

Cosi dispongono gli artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23-11-1944 n. 382, "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali":

art. 16: "Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vice-presidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo". Quindi nel Capo IV "Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore";

art. 18, "Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore";

art. 22, "Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti".

Ebbene, con la aprovazione della riforma forense non è più vigente la norma (art. 22 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944) che consente il funzionamento del CNF giudice con la presenza di un quarto dei componenti. Il CNF deve ora operare quale giudice sempre con la totalità dei suoi membri. Evidente l'irragionevolezza (incostituzionalità) d'una tale disciplina che impedirsce in concreto al giudice di funzionare, stante l'elevato numero dei membri del CNF (vedasi al riguardo Cass 10137/2004).

L'art. 22 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944 dispone: "Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti". Ma l'art. 18 del medesimo D. L.vo Lgt. n. 382/1944, nei riguardi della professione di avvocato prevede che le disposizioni di quella fonte legislativa (e perciò anche l'art. 22) si applicano "fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell'ordinamento forense".  Nè a tale "scadenza d'operatività" dell'art. 22 pone rimedio l'art. 37 della legge di riforma forense, che, al comma 1, prevede "Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'art. 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile" e, al comma 5, prevede che "Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio". Solo per l'attività non giurisdizionale, però! Per quella giurisdizionale deve operare il "plenum" del CNF.

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E LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SS.UU. n. 10137/2004 ...

Cass., sez. un., 26-05-2004, n. 10137.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dottoressa M. M., dopo aver superato l'esame di concorso per la professione di procuratore legale, chiese al Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Venezia di essere iscritta al relativo Albo.
Con delibera 3 dicembre 2001 il Consiglio adito denegò l'iscrizione stante la carenza del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" previsto dall'art. 17.1 n. 3 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.
Il Consiglio territoriale considerò, in fatto, due circostanze: la radiazione della dottoressa M. M. dall'albo dei praticanti procuratori a cagione del reiterato abusivo esercizio di attività riservate agli avvocati e procuratori, inflitta dallo stesso Consiglio con decisione divenuta intangibile; l'utilizzazione, nella corrispondenza epistolare, di fogli nella cui intestazione si qualificava come "avvocato" anche successivamente alla radiazione dall'albo.
Ritenne, poi, che dette circostanze (in particolare, i fatti, in se e per considerati, che avevano imposto e legittimato la radiazione) dimostrassero la sussistenza di un comportamento idoneo sia a violare "i generali e fondamentali principi deontologici" che impongono all'esercente la professione legale di "tutelare la buona fede e fiducia del cliente e di evitare a costui il pericolo di vedersi dichiarare inammissibili a causa della mancanza di jus postulandi, citazioni e ricorsi"; e sia a ledere il dovere di fiducia, probità e decoro propri della classe forense.
Ne trasse, appunto, l'insussistenza del requisito.
Con ricorso 3 gennaio 2002 la dottoressa M.M. impugnò la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense.
Il gravame censurò il provvedimento, innanzitutto, per aver presupposto la persistente vigenza del precetto racchiuso nell'art. 17.1 n. 3 R.D.L. n. 1578/1933 che, invece, era rimasto abrogato, quanto meno implicitamente, con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana; in subordine, per avere attribuito rilevanza alla radiazione dall'albo di praticanti procuratori legali, mentre non se ne poteva tener conto per diverse ragioni.
Nella stessa impugnazione, in previsione dell'eventualità che il Consiglio nazionale Forense non decidesse nel suo plenum: in via principale, propose la questione della legittimità costituzionale degli artt. 16 e 22 D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (dettante Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali professionali) nella parte in cui non prescrivono (ed anzi escludono) che per la validità delle delibere Consiglio Nazionale Forense aventi natura giurisdizionale occorra la partecipazione alla discussione ed alla decisione di un numero fisso di componenti; in via subordinata, eccepì l'inefficacia di siffatta disciplina per il suo contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Il Consiglio Nazionale Forense, pronunciando con decisione depositata il 14 luglio 2003, ha respinto l'impugnazione osservando che:
- la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 22 D. L.vo Lgt. N. 382/1944 è inammissibile: per motivi formali, non essendo stata formulata secondo le prescrizioni dettate dall'art. 23 L 11 marzo 1953 n. 87; nel merito, per la sua manifesta infondatezza, atteso che il principio dell'indipendenza del giudice speciale non è inciso dalla c.d. composizione variabile dei taluni collegi giurisdizionali speciali (tra essi, il Consiglio Nazionale Forense), ed alla cui stregua le loro decisioni sono valide anche se alla relativa discussione e delibera non abbia partecipato un numero ed un'identità di componenti predeterminati e fissi;
- non si individua alcun contrasto della disciplina sulla composizione del Consiglio Nazionale Forense con l'art. 6 della C.E.D.U.;
- il precetto di cui all'art. 17.1 n. 3 R.D.L. n. 1578/1933 è tuttora in vigore;
- non può essere condiviso l'assunto subordinato della Dott.ssa M.M. secondo cui la norma in questione deve essere letta alla luce del 3^ comma della medesima fonte legislativa, rivestendo, invece, totale autonomia;
- il Consiglio territoriale ha posto a fondamento della sua decisione, non già la sanzione della radiazione in se e per se considerata, sibbene il comportamento della Dottoressa M.M. durante l'esercizio del praticantato legale, che aveva giustificato quel provvedimento disciplinare;
- le circostanze valorizzate dal Consiglio territoriale non possono che escludere il requisito della condotta specchiata ed illibata.
Con atto notificato il 7/13 ottobre 2003, la Dottoressa M.M. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre articolati motivi di annullamento.
Gli intimati Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e Consiglio Nazionale Forense non hanno svolto attività difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 373 Cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo d'annullamento denuncia, nell'epigrafe, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione ai principi fondamentali in tema di giurisdizione (art. 25 sul giudice naturale e 111 sul giusto processo) ed all'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, ratificata con legge.
Dalla sua illustrazione si evince che, col mezzo, la ricorrente imputa al Consiglio Nazionale Forense d'essere incorso nel vizio di cui all'art. 360 n. 3 Cod. proc. civ. allorquando ha ritenuto: a) la persistente vigenza degli artt. 16 e 22 del D. Ivo Lgt. 23 novembre 1944 n. 382; b) l'applicabilità del precetto dettato in queste norme anche alle proprie decisioni in sede giurisdizionale; c) la compatibilità della disciplina de qua sia con l'ordinamento costituzionale, che, in subordine, con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali C.E.D.U. formata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con L. 4 agosto 1955 n. 848; d) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della previsione del Consiglio Nazionale Forense quale giudice speciale, nonostante il divieto posto dall'art 102 Cost. e il decorso del termine quinquennale della 6^ Disposizione transitoria; e) la validità della decisione impugnata, nonostante sia stata pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense in una seduta alla quale non aveva partecipato ingiustificatamente alcuni suoi componenti (addirittura la maggioranza) i quali erano così incorsi nella "violazione del dovere di giudicare" che, trovando la sua fonte positiva nell'art. 54.4 Cost., non può non reagire sull'atto posto in essere, invalidandolo.
1.2.1.- Il primo profilo di censura si dipana dall'assunto che nel D. L.vo Lgt. n. 382 del 1944 la previsione della legittimità della composizione variabile dei Collegi centrali degli ordini professionali era inscindibilmente connessa al particolare momento storico attraversato dall'Italia alla data della sua emanazione. Infatti, spiega la ricorrente, in quel periodo, la persistenza dello stato di guerra nonchè le difficoltà dei collegamenti e degli spostamenti tra le varie regioni rendevano di fatto impossibile la partecipazione di tutti i componenti di quegli organi alle rispettive riunioni, con il connesso rischio di paralizzarne l'attività, se per la validità delle riunioni fossero state prescritte rigide regole rigide di partecipazione; ed è esclusivamente in funzione di questa situazione, e per ovviarla, che fu sancita la legittimità e la validità delle sedute di quegli organi, anche se non vi avessero partecipato tutti i componenti, sempre che fosse rispettato un determinato quorum.
Questo dato storico, soggiunge la dottoressa M.M., comporta che le disposizioni in esame sono ontologicamente "a carattere temporaneo in relazione alla durata delle ostilità e della guerra"; e che, pertanto, hanno cessato di aver effetto alla data del 15 aprile 1946, così come previsto dall'art. 4 del D. Lvo Lgt. 8 febbraio 1946 n. 49.
Da ciò, appunto, la denunciata violazione di legge per avere il Consiglio Nazionale Forense applicato una norma la cui disciplina è stata abrogata espressamente da una successiva fonte legislativa.
Il riassunto profilo di censura è infondato e deve essere respinto.
Innanzitutto, perchè è da escludere che il precetto sulla composizione variabile dei Collegi o Consigli Centrali degli ordini professionali in generale (e del Consiglio Nazionale Forense, in particolare) sia inscindibilmente ed ontologicamente collegato allo "stato di guerra", e con la difficoltà dei collegamenti esistenti alla data della legge. Quel precetto, invece, ha la propria ragion d'essere, per un verso, nel rilevante numero dei chiamati a comporre i Collegi dei quali si tratta, dato questo che, veramente, rendeva, e rende, pressochè impossibile che alle sedute di quegli organi possa sempre partecipare la totalità dei suoi componenti; e, per altro verso, nella necessità di contemperare la funzionalità dei collegi con le prioritarie esigenze professionali dei loro componenti (che assumono rilievo non tanto in se e per se, ma piuttosto in funzione dei loro contratti professionali e della tutela degli interessi dei clienti) che, all'improvviso ed in modo non rimediabile tempestivamente, possono impedire la partecipazione alle riunioni.
Inoltre, e comunque
, perchè - perlomeno per quanto riguarda il Consiglio Nazionale Forense - v'è una disposizione di legge che prevede in modo incontrovertibile la scissione tra la persistenza in vigore degli artt. 16 e 22 e la cessazione dello stato di guerra. Infatti, per l'art. 18 dello stesso D. L.vo Lgt. n. 382/1944, nei riguardi della professione di avvocato e procuratore, le disposizioni di quella fonte legislativa (e perciò anche gli artt. 16 e 22) si applicano "fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell'ordinamento forense", il che, peraltro, non si è ancora verificato.
Quindi, correttamente il Consiglio Nazionale Forense ha affermato la persistente vigenza del regime della composizione variabile delle sue riunioni.
1.2.2.- Nel secondo profilo di censura la ricorrente sostiene che il regime sulla "composizione variabile" del Consiglio Nazionale Forense è applicabile solo allorquando il Consiglio funzioni in sede amministrativa, e non anche quando eserciti funzioni giurisdizionali. Tale interpretazione restrittiva del regime in questione sarebbe imposta da un'esegesi della disposizione condotta in sintonia e coerenza coi precetti fondamentali sul giudice naturale e sul giusto processo dettati dagli artt. 25 e 111 della Carta costituzionale, nonchè dall'art. 6 della C.E.D.U.
Addebita, conseguentemente, al Consiglio Nazionale Forense d'essere incorso in violazione di legge, avendo applicato falsamente la prescrizione normativa sulla composizione variabile degli organi professionali.
Anche questa censura deve essere respinta essendo manifestamente infondata.
La proposta interpretazione restrittiva non è supportata da alcun argomento ermeneutico. Al contrario, è addirittura preclusa in radice dal complesso della disciplina dettata nel D. L.vo Lgt. n. 382/1944 che depone in modo incontrovertibile ed insuperabile per la sua applicazione con riferimento all'intera attività degli organi professionali, tanto in sede amministrativa che in quella giurisdizionale.
Diverso problema è, ovviamente, quello relativo alla compatibilità del precetto de quo con l'ordinamento costituzionale e con la C.E.D.U., temi questi che formano oggetto dei successivi profili del mezzo.
1.2.3.- In questa prospettiva, appunto, la ricorrente ripropone le distinte questioni della legittimità costituzionale della attribuzione al Consiglio Nazionale Forense di funzioni giurisdizionali, nonchè del regime positivo che legittima la composizione variabile anche quando esercita funzioni giurisdizionali, ostandovi rispettivamente, gli artt. 103 e 25 e 111 della Costituzione.
In proposito deve essere tenuto fermo che la coerenza con le norme ed i principi costituzionali (in altri termini, la sua legittimità costituzionale) della disciplina relativa alla composizione ed alle modalità di funzionamento degli organi degli ordini professionali è già stata affermata dalla Corte Costituzionale - che si era posta d'ufficio la relativa questione - nella sentenza 19 dicembre 1986 n. 284.
Nella sentenza, il giudice delle leggi ha affermato che:
- è incontestabile la natura giurisdizionale delle attribuzioni in materia disciplinare e di iscrizione all'albo di tutti i consigli nazionali degli ordini professionali previsti dalle normative che anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione hanno regolamentato in enti autonomi alcune professioni, ossia quelli indicati negli artt. 1 e 18 D. Lvo. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 e successive modificazioni: dunque, anche quella del Consiglio Nazionale Forense;
- pertanto, detti consigli nazionali in sede giurisdizionale devono essere qualificati come organi speciali di giurisdizione, conservati in vigore anche dopo la Costituzione in base al disposto della 6^ Disposizione transitoria, ed ad onta del decorso del quinquennio previsto in questa norma;
- il parametro di riferimento costituzionale di siffatti giudici speciali è dettato dal secondo comma dall'art. 108 della Costituzione per il quale "la legge assicura l'indipendenza dei giudici speciali";
- la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei consigli nazionali degli ordini professionali, che consente loro di giudicare in composizione variabile non presenta un'incidenza costituzionalmente viziante;
- difatti, "l'indipendenza del giudice consiste nell'autonomia della potestà decisionale non condizionata da interferenze dirette, ovvero indirette, provenienti dall'autorità di governo o di qualsiasi altro soggetto"; e mira ad "assicurare che l'attività giurisdizionale nelle sue varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne";
- alla luce di questa ricostruzione costituzionalmente rilevante e corretta del concetto di indipendenza del giudice, "è da escludere che le modalità di funzionamento de quibus possano incidere su quel requisito...e ciò perchè la variabilità numerica, comunque la si consideri, non ha affatto l'idoneità a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la libertà di giudizio dei membri intervenuti".
Ora, la ricorrente non enuncia alcun argomento idoneo a far dubitare della correttezza o della persistente validità delle ragioni sottese alla richiamata sentenza della Corte costituzionale.
Nè, d'altra parte, se ne ravvisa alcuno.
Nel contempo è da escludere che la disciplina sulla composizione variabile collida col principio del giusto processo dettate dall'art. 111 della Costituzione e con l'art. 6 della C.E.D.U. Tanto, perchè il giudice competente a decidere in materia disciplinare e di iscrizione all'albo e la sua astratta composizione sono predeterminati per legge, e la loro "composizione variabile" non Incide in alcun modo sulla sua indipendenza ed imparzialità, così come ha statuito la Corte Costituzionale.
Ne discende la manifesta infondatezza dell'eccezione formulata dalla ricorrente.
1.2.4.- Il quarto profilo di censura è inammissibile perchè si fonda su una circostanza di fatto (la mancata partecipazione dei componenti assenti alla seduta del Consiglio Nazionale Forense del 22 febbraio 2003 è ingiustificata, onde si configura come violazione del loro dovere di giudicare) che è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità e che, in ogni caso, è del tutto indimostrata.
1.2.5.- La reiezione di tutti i suoi profili di censura determina il rigetto del motivo.
2.1.- Nel secondo mezzo di annullamento la ricorrente richiama preliminarmente che l'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede, nel primo comma n. 3, che per l'iscrizione all'albo dei procuratori è necessario..."essere di condotta specchiatissima ed illibata" e, nel terzo comma, che "non possono conseguire l'iscrizione all'albo...coloro che hanno riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo ad una radiazione dall'albo...".
Sostiene, poi, che il Consiglio Nazionale Forense è incorso nella violazione delle citate disposizioni di legge avendo errato nella ricostruzione del sistema normativo relativo alla identificazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali.
Sotto una prima prospettiva, perchè la disposizione del primo comma deve essere letta alla luce del regime fascista vigente all'epoca della sua emanazione, si che aveva ad oggetto la condotta politica, la fedeltà al partito unico, il PNF considerato come organo dello Stato, mentre soltanto quella del terzo comma atteneva al requisito della condotta "etica", nel senso di non indegnità morale; con la conseguenza che, "essendo mutato il quadro di riferimento giuridico (la rilevanza anche costituzionale del PNF) era venuta meno la rilevanza della condotta specchiatissima ed illibata, l'unico requisito per l'accesso all'Ordine degli avvocati era solo l'assenza di quelle condanna penali".
Sotto una seconda prospettiva, subordinata, perchè non si può dubitare che le due disposizioni sono (e non possono che essere coordinate tra loro) di modo che, letta la prima alla luce della seconda, le circostanze idonee ad incidere negativamente sul requisito della condotta specchiatissima sono quelle che rivestono il carattere della massima gravità.
Pertanto, la decisione del Consiglio nazionale Forense è inficiata dal vizio di violazione di legge, da un canto perchè, tra l'altro senza fornirne alcuna giustificazione, ha ritenuto ancora vigente il precetto di cui all'art. 17.1 n. 3 R.D.L. n. 1578/1933; dall'altro, perchè ha ritenuto che ad integrare la carenza del requisito in esame possano valere anche comportamenti di modesta gravità, quali quelli valutati a suo carico nella specie.
2.2.- I richiamati profili di censura non possono essere condivisi.
2.3.- Quanto al primo, la sua infondatezza deriva dalla constatazione che nessun criterio ermeneutico sorregge l'assunto che al momento della emanazione della disciplina de qua il precetto aveva unico ed esclusivo riguardo alla condotta dell'aspirante procuratore legale valutata in funzione della rilevanza anche costituzionale del Partito Nazionale Fascista.
Anzi, già a quel momento l'ampio e generico dato letterale consentiva di configurare come preclusivi all'iscrizione all'albo dei procuratori legali comportamenti e condotte affatto estranei alla coerenza al regime giuridico introdotto dal Partito Nazionale Fascista.
A fortiori, la disciplina di cui all'art. 17.1 n. 3 R.D.L. n. 1578/1933 presenta, attualmente, un suo significato ed una sfera di applicazione.
Si tratta di una conclusione sulla quale questa Corte Suprema non ha mal dubitato, una volta che in numerosissime sentenze ha sempre presupposto il persistente vigore del requisito. Infatti, proprio su questo presupposto ha potuto procedere all'esame delle questioni sottopostole relative ai limiti della sindacabilità in sede di legittimità del convincimento del Consiglio Nazionale Forense circa la sussistenza nei singoli casi concreti del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, nonchè alla necessità del requisito in questione rispetto a particolari ipotesi di iscrizione o di reiscrizione all'albo (V., Cass. S.U., 3 novembre 1966 n. 2818, 19 luglio 1974 n. 2177, 22 giugno 1990 n. 6331, 20 ottobre 1993 n. 10382, 9 novembre 1994 n. 9291).
Nello stessa linea si è espressa anche la Corte Costituzionale nella sentenza 25 luglio 1996 n. 311, dove ha affermato che in materia di accesso a funzioni pubbliche o a particolari professioni (ivi compresa quella forense) è costituzionalmente legittima la previsione di requisiti (tra essi ha espressamente richiamato quello della "condotta specchiatissima ed illibata") attitudinali o di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere: sempre però che non consistano in atteggiamenti di carattere ideologico, religioso, o politico o scelte di adesione ad associazioni, movimenti, partiti operanti nell'ordinamento e l'appartenenza ai quali non sia, in ipotesi determinate, ritenuta normativamente incompatibile con la funzione specifica.
2.4.- Quanto al secondo profilo, l'infondatezza discende direttamente dal rilievo, intuitivo ed addirittura ovvio, che ben si possono individuare condotte che - pur senza realizzare illeciti penali - si caratterizzano come non specchiatissime ed illibate.
In concreto poi, escludono la sussistenza del requisito le condotte non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche della professione forense che - mutuando i parametri di costituzionalità del requisito individuati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 311 del 1996 - siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionante, la prossimità alla data in cui il requisito assume rilievo) ad incidere negativamente sull'affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento della attività forense.
Ebbene, il Consiglio Nazionale Forense si è uniformato a questa ricostruzione costituzionalmente corretta del requisito di cui all'art. 17.1 n. 3 R.D.L. n. 1578/1933, come si desume dalla constatazione che - facendo proprie le considerazioni svolte nell'impugnata delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia - ha affermato che i comportamenti della Dottoressa M.M. ponevano in evidenza: costante modus operandi e, dunque, la non occasionante della condotta; l'antinomia di quel modus operandi rispetto a precise norme giuridiche ed a principi e regole deontologiche; la sua perpetuazione sino ad epoca prossima all'istanza di iscrizione all'albo, e con ciò, la sua prossimità al momento rilevante; la sua idoneità a pregiudicare la buona fede e la fiducia del cliente, nonchè la sua rilevante gravità perchè foriero per il cliente dell'immanente pericolo di vedersi dichiarare inammissibili a causa della sua mancanza dello ius postulandi, citazioni e ricorsi, ossia la sua idoneità ad incidere negativamente sull'affidabilità del professionista.
2.5.- Ne discende il rigetto anche del secondo mezzo.
3.- Il terzo motivo addebita al Consiglio Nazionale Forense la violazione dell'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., una volta che nella decisione impugnata:
a) non ha indicato gli argomenti giuridici alla cui stregua è addivenuto alla ricostruzione dei precetti dettati, rispettivamente, negli art. 17, comma 1 n. 3, e comma 3 R.D.L. n. 1578/1933, da esso accolta;
b) non ha indicato le ragioni dell'affermata autonomia e rilevanza del requisito di cui al 1^ comma n. 3 della suddetta fonte normativa rispetto alla preclusione prevista nel successivo terzo comma;
c) non ha indicato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla qualificazione dei comportamenti ascritti alla Dottoressa M.M. come condotta non specchiatissima e non illibata; nè, sopratutto, dell'omessa valutazione della loro intrinseca non gravità.
Il motivo è inammissibile.
Per le censure sub a) e b) la conclusione discende dall'assorbente rilievo che nella loro essenza le doglianze investono l'interpretazione di norme positive e la ricostruzione di precetti giuridici; e che, secondo un principio affatto consolidato, il vizio di motivazione denunciato come motivo di ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 5 Cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione di norme giuridiche, giacchè - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso la questione di diritto sottoposta al suo esame, sia pure senza fornire adeguata motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria - la Corte di Cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384 Cod. proc. civ., deve limitarsi a sostituire, integrare od emendare la motivazione della sentenza impugnata (V. tra le tante, da ultimo, 6 agosto 2003 n. 11881, 9 aprile 2003 n. 5595, 10 gennaio 2003 n. 261).
In ordine, invece, alla censura sub c), la conclusione è imposta dal principio che in tema di ricorso per Cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra un vizio che è denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi (non dell'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., ma dell'art. 111 Cost.) solo allorquando dia luogo ad una violazione del precetto di cui all'art. 132 n. 4 Cod. proc. civ.: vale a dire, solo quando la motivazione manchi affatto, o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata (v. da ultimo, Cass. S.U. 2 aprile 2003 n. 5075, 2 aprile 2003 n. 5072, 26 giugno 2001 n. 8747, 6 aprile 2001 n. 150, 22 novembre 1999 n. 819); nonchè dal rilievo che, come emerge in modo manifesto dalla disamina dei precedenti mezzi di annullamento, la motivazione della decisione impugnata consente di ricostruire l'iter logico seguito dal Consiglio Nazionale Forense, e non è priva di congruenza.
4.- Il ricorso, in sintesi, deve essere respinto.
Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto gli intimati Ordini professionali non hanno svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Rigetta il ricorso.

 

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