Avvocati Part Time

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CGUE (causa C-98/2015) su discriminazione indiretta in caso di part time verticale

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La Corte di giustizia (Quinta Sezione), con sentenza del 6/11/2017 in causa C-98/2015, ha dichiarato:

"1)      La clausola 4, punto 1,dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, contenuta nell’allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, non è applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella oggetto del procedimento principale.

2)      L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale sia costituita da donne che subiscano le conseguenze negative di tale normativa."

Si legge in sentenza:

"38      Per quanto riguarda la questione se una normativa come quella in esame nel procedimento principale realizzi, come suggerito dal giudice del rinvio, una discriminazione indiretta nei confronti delle donne, da costante giurisprudenza della Corte emerge che vi è discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in termini neutri, sfavorisca di fatto un numero molto più alto di donne che di uomini (sentenze del 20 ottobre 2011, Brachner, C‑123/10, EU:C:2011:675, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 novembre 2012, Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 29).

...

43      Ciò considerato, è giocoforza concludere che una misura come quella oggetto del procedimento principale costituisce una disparità di trattamento a sfavore delle donne ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto [38] supra.

44      Orbene, una misura di tal genere è contraria all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, salvo che non risulti giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Ciò avviene se i mezzi scelti rispondono ad uno scopo legittimo di politica sociale, se sono idonei a raggiungere tale obiettivo e se sono necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 32).

45      Nel caso di specie occorre rilevare che, sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale non contenga alcun riferimento all’obiettivo perseguito dalla misura in discussione nel procedimento principale, il Regno di Spagna ha fatto valere, all’udienza, che il principio del «contributo al sistema previdenziale» giustifica l’esistenza della disparità di trattamento constatata. Pertanto, poiché il diritto alla prestazione di disoccupazione e la durata di tale prestazione sono determinati esclusivamente in base al periodo durante il quale il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa o è stato iscritto al sistema di previdenza sociale, occorrerebbe, al fine di rispettare il principio di proporzionalità, tener conto unicamente dei giorni effettivamente lavorati.

46      A tal riguardo, e sebbene spetti in ultima analisi al giudice nazionale valutare se tale obiettivo sia effettivamente quello perseguito dal legislatore nazionale, è sufficiente rilevare che la misura nazionale oggetto del procedimento principale non sembra idonea a garantire la correlazione che, secondo il governo spagnolo, deve sussistere tra i contributi versati dal lavoratore e i diritti che questi può richiedere in materia di prestazione di disoccupazione.

47      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle conclusioni, un lavoratore a tempo parziale verticale che abbia versato contributi per ogni giorno di tutti i mesi dell’anno riceve una prestazione di disoccupazione per un periodo di tempo inferiore rispetto a un lavoratore a tempo pieno che abbia versato gli stessi contributi. Pertanto, nei confronti del primo di questi due lavoratori, la correlazione invocata dal governo spagnolo non è manifestamente garantita.

48      Orbene, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle conclusioni, tale correlazione potrebbe essere garantita se, per quanto concerne i lavoratori a tempo parziale verticale, le autorità nazionali tenessero conto di altri elementi, quali ad esempio, il periodo durante il quale tali lavoratori e i loro datori di lavoro hanno versato i contributi, l’importo totale dei contributi versati o il cumulo delle ore di lavoro, e detti elementi, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, sono presi in considerazione per tutti i lavoratori il cui orario di lavoro è strutturato in modo orizzontale, a prescindere dal fatto che essi lavorino a tempo pieno o a tempo parziale.

49      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale sia costituita da donne che subiscano le conseguenze negative di detta normativa."

L'Avvocato Generale Sharpstone aveva scritto ai paragrafi da 55 a 60 delle sue conclusioni:

"55.      Nelle sue osservazioni scritte la Spagna non si è espressa riguardo alla possibile giustificazione di un’eventuale discriminazione fondata sul sesso. Tuttavia, all’udienza del 15 giugno 2016 il governo spagnolo ha confermato che le sue osservazioni relative alla giustificazione della discriminazione ai sensi dell’accordo quadro dovevano essere considerate parimenti applicabili alla discriminazione fondata sul sesso. A suo parere, il principio del «contributo al sistema previdenziale» fornirebbe una giustificazione obiettiva per un’eventuale discriminazione. Poiché il diritto alla prestazione di disoccupazione e la durata di tale prestazione dipendono esclusivamente dal periodo per il quale il lavoratore è stato occupato o è stato iscritto al sistema di previdenza sociale, sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità non tenere conto dei giorni effettivamente lavorati.

56.      Non condivido tale posizione.

57.      Il giudice del rinvio precisa che l’obiettivo della prestazione contributiva di disoccupazione è fornire al lavoratore risorse sostitutive della retribuzione che non viene più percepita (articolo 204 della LGSS).

58.      A mio parere, tale obiettivo può essere raggiunto tenendo conto di quanto segue: i) il periodo durante il quale il lavoratore e il suo datore di lavoro versano i contributi, ii) l’importo di detti contributi e iii) l’orario di lavoro del lavoratore interessato (se si tratti di un lavoratore a tempo parziale o a tempo pieno). Secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, il sistema spagnolo sembra effettivamente tenere conto proprio di tali fattori per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale «orizzontale». Tutti i lavoratori (che abbiano versato i contributi per uno stesso periodo di tempo) ricevono la prestazione di disoccupazione per lo stesso periodo. Tuttavia, una persona che lavori con un orario pari al 50% del tempo pieno percepirà una prestazione proporzionalmente ridotta, che riflette i minori contributi versati in base alla retribuzione inferiore corrispondente al tempo parziale. Ciò è perfettamente coerente con il principio «pro rata temporis» (32).

59.      Tuttavia, un lavoratore a tempo parziale «verticale» riceverà la prestazione per un periodo di tempo inferiore rispetto a un lavoratore a tempo pieno comparabile, anche qualora versi a sua volta i contributi per ogni giorno di tutti i mesi dell’anno. Il sistema tratta i due gruppi di lavoratori in modo diverso. Nel caso dei lavoratori a tempo parziale «verticale», esso dà rilevanza ai giorni effettivamente lavorati anziché al periodo di tempo che il lavoratore trascorre svolgendo il proprio lavoro nel corso di una settimana lavorativa.

60.      Ciò determina un’anomalia illogica e punitiva che svantaggia i lavoratori a tempo parziale «verticale». I lavoratori a tempo parziale che svolgono attività retribuite con compensi relativamente bassi, quali i lavori di pulizia, hanno poche possibilità di scelta riguardo alle loro condizioni di lavoro. Essi possono anche vedersi obbligati ad accettare un regime «verticale» che conviene al loro datore di lavoro solo per assicurarsi un impiego."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA ...

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D.Lgs. 19/1/2017 n. 3: per la concorrenza arriva il "private enforcement"

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Nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 19-1-2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa  a  determinate  norme  che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea."

Leggi di seguito il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 ...

 

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Ecco perchè la negoziazione assistita da avvocati avrà successo e la mediaconciliazione scomparirà

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Mentre alune ipotesi di mediazione obbligatoria sono previste in via permanente (ad es. la mediazione in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e operatori, la mediazione in materia di subfornitura, la mediazione in materia di patto di famiglia e in materia di diritto d’autore), quello che fino al 9 febbraio 2015 appariva l'istituto "centrale" delle A.D.R. in Italia, e cioè la mediazione ad opera di mediatori inseriti in Organismi di mediazione risulta, invece, in vigore in via precaria. Infatti, la c.d. "mediaconciliazione" disciplinata dal d.lgs. 28/2010 (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) è obbligatoria in via sperimentale per soli quattro anni successivi alla data dell’entrata in vigore della legge n. 98 del 2013 (e dopo due di tali quattro anni è previsto un “monitoraggio” dll'efficacia dell'istituto).
La negoziazione assistita da uno o più avvocati, entrata in vigore il 9 febbraio 2015, è, invece, un istituto di A.D.R. previsto come permanente. Fondamentale, quindi, è la domanda: soppiantrerà (divenendo "obbligatoria" in tutte le materia oggi riservate a quell'istituto di A.D.R.) la c.d. "mediaconciliazione", che di certo mostra scarso seguito e ancor più scarsi risultati deflattivi? Il ruolo chiave riconosciuto agli avvocati è giusto e risulterà vincente per una degiurisdizionalizzazione ampia? Spiego, di seguito, perchè la risposta non può che essere si. ... (continua cliccando su "Leggi tutto")

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

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Vicedirigenza: il Consiglio di Stato il 16/4/14 rinvia in Corte costituzionale la legge abrogatrice

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Così ha disposto il Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 16 aprile 2014: "rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l abrogazione dell articolo 17-bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che aveva previsto l istituzione, previa la mediazione della contrattazione collettiva, della vice dirigenza, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 117, Cost., sospende il giudizio e dispone l immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale."

Di particolare interesse i seguenti passaggi dell'ordinanza:

a pag. 11-12 "E non v è nemmeno dubbio che i ricorrenti disponessero di un bene suscettibile di essere tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. E solo il caso di rammentare che, come da consolidata giurisprudenza della Corte CEDU (cfr. Maurice c. Francia [GC], n. 11810/ 03, § 63, CEDU 2005 IX, il concetto di «beni», infatti, può coprire tanto i «beni attuali» quanto le legittime speranze , posto che il riconoscimento abbia una base sufficiente nel diritto interno, il che è confermato da una giurisprudenza ben consolidata degli organi giudicanti.
Nel caso di specie siamo ben al di là delle legittime speranze, perché i ricorrenti, odierni appellanti, hanno diritto all'integrale esecuzione della res iudicata.
Ad avviso del Collegio, la norma della cui legittimità costituzionale si tratta ha comportato un ingerenza nell'esercizio dei diritti che i ricorrenti potevano far valere in virtù di una sentenza passata in giudicato e della quale era in corso l'esecuzione
."

e a pag. 13 "Così come stabilito dai giudici costituzionali la valutazione delle circostanze temporali in cui si inserisce un intervento legislativo è fondamentale in ordine alla costituzionalità dello stesso, in particolare: Nel caso in esame peculiare valenza sintomatica assume la considerazione del tempo, delle modalità e del contesto in cui è stata emanata la disposizione censurata (sent. n. 267/ 2007)."

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA DEL 16 APRILE 2014 CON CUI IL CONSIGLIO DI STATO HA RIAPERTO LA "QUESTIONE VICEDIRIGENZA" ...

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Cassazione 13043/2014 sul restituzione somme a cliente da professionista non abilitato

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La Cassazione, in sentenza 13043/2014, depositata il 10 giugno 2014, scrive: "... in difetto della prova concernente la esatta individuazione dell'attività "protetta", richiedente, cioè, l'iscrizione in apposito albo professionale, il giudice di appello è ricorso, come si desume in motivazione, ad un calcolo approssimativo e probabilistico, non potendosi presumere che tutto il lavoro svolto dalla ... fosse contra legem. La sentenza impugnata ha, infatti, affermato che, stante la prevalenza dello svolgimento di attività non protettaespletata dalla ... ed avendo la stessa percepito i compensi forfettariamente, appariva equo limitare le somme da restituire al venti per cento di quelle riconosciute dal Tribunale, dovendosi discriminare,  "rispetto all'attività svolta, quali atti afferissero alla competenza di un professionista abilitato e quali, invece, alla normale attività generica" ... Tale liquidazione equitativa, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, avendo detta motivazione della decisione dato adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione stessa, nè è ravvisabile un vizio di extrapetizione per il ricorso al critario equitativo, rientrando nel potere ufficioso del giudice l'esercizio di detto potere discrezionale, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc (vedi Cass. n. 21103/2013; n. 4047/2013). Tale potere concernente la determinazione del quantum dovuto si distingue, infatti, da quello di emettere la decisione secondo equità ex art. 114 cpc, ipotesi richiedente la concorde richiesta delle parti (Cass. n. 2148/2000; n. 21103/2013).

Come ricorda Cass. 4047/2013, è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione:
"- che il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione;
- che l'art. 432 c.p.c. che consente al giudice di procedere alla liquidazione equitativa, pur non derogando al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., trova applicazione allorchè il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo;
- che il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene sia alla liquidazione equitativa che alla determinazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti alla base della decisione
."
Ebbene, anche nella fattispecie che ci occupa, la Corte territoriale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso argomentativo coerente, immune da vizi ed adeguatamente motivato, onde le censure del Ministero ricorrente sono prive di fondamento.
Si ricordi pure che, secondo la sentenza della Cassazione, Sez. lavoro, n. 50 del 7/1/2009, "quando è certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicché il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 4047/2013 ...

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Quando ci si trova nella posizione di tutore si è costretti a darsi un contegno moralissimo ad ogni proposito; e si avrebbe il dovere di conformarvisi (O. Wilde)