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Con sentenza n. 16507/2010 (udienza 11 FEBBRAIO 2010 - deposito 28 APRILE 2010) la Cassazione ha affrontato la vicenda che ha formato oggetto della sentenza del 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03, caso Scoppola) con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato la violazione da parte dell’Italia degli artt. 6 e 7 della Convenzione in relazione alla condanna di un imputato alla pena dell’ergastolo inflitta in grado di appello seguito al giudizio abbreviato definito il giorno dell’entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000 (l'applicazione della pena dell'ergastolo, nella fattispecie, è stata ritenuta retroattiva e pertanto illegittima dalla Corte europea
). La Corte di cassazione, preso atto dell’esigenza di provvedere all’immediata caducazione della decisione viziata, ha rideterminato la pena in trenta anni di reclusione, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello che aveva irrogato l’illegittimo trattamento sanzionatorio, previa la revoca in parte qua della sentenza della stessa Corte di cassazione che aveva fatto passare in giudicato la condanna all’ergastolo.
L'interpretazione della Cassazione segue la linea tracciata dalla Sesta sezione (affarie Drassich) che aveva ritenuto che il ricorso straordinario in Cassazione per la correzione dell'errore materiale o di fatto sia il rimedio più idoneo (anche in relazione alla necessità di rispettare il principio di economia dei mezzi processuali) per risolvere le iniquità dichiarate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in quei casi in cui non sia necessario riaprire il processo "nel merito".
Leggi il testo della sentenza della Cassazione all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16507_02_10.pdf
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