Leggi di seguito (cliccando su "Leggi tutto") il testo delle ordinanze della Corte costituzionale n. 137 e n. 138 dell'8/7/2015 con le quali, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), la Corte ha dichiarato ammissibili i conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nei confronti del Senato della Repubblica e nei confronti del Presidente della Repubblica.
A quando un nuovo giudizio di legittimità costituzionale sulla ormai intollerabile carenza di terzietà del giudice speciale Consiglio Nazionale Forense ? Sono finalmente maturi i tempi per superare l'ordinamento corporativo della professione forense ? O, invece, l'Avvocatura merita più guarentigie di Senato, Camera dei Deputati e Presidente della Re4pubblica ?
A chi volesse provocare una q.l.c. della provvista di giurisdizione ancor oggi riconosciuta al giudice speciale Consiglio Nazionale Forense suggerisco di impugnare innanzi al TAR un provvedimento che, in tema di disciplina o di tenuta degli albi forensi, sia ancor oggi (in forza della legge di pseudoriforma forense n. 247/2012) riconducibile alla giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense. Suggerisco in particolare di sottoporre al TAR un rilievo, in tema di rilevanza della q.l.c., analogo a quello che le SS.UU. civili hanno formulato nel sollevare conflitto di attribuzione col Senato con le seguenti argomentazioni: "che, in particolare, all’attuale ricorrente sarebbe precluso l’accesso alla giustizia, non essendogli consentito − in ragione della sussistente autodichia del Senato − adire il giudice comune; ad avviso della Corte di cassazione, questo profilo di invasività sarebbe rilevante poiché, se fosse rimossa l’autodichia del Senato, si riespanderebbe la giurisdizione comune, con la conseguenza che l’attuale ricorso per cassazione sarebbe sì inammissibile, ma per una ragione diversa e logicamente successiva rispetto a quella, prioritaria, dell’assoluto difetto di giurisdizione". ...
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