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Autotrasporto e Legge di stabilità 2015: disapplicare le tariffe surrettiziamente reintrodotte

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Dispone l'art. 1, comma 250, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015):
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi."

Ebbene, è facile prevedere che della vicenda si occuperà ben presto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale (è altrettanto facile prevedere) non si discosterà dalla linea interpretativa delle norme comunitarie di liberalizzazione delle tariffe seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4/9/2014 che ha deciso la causa C-184/13.

Ricordiamo che la Corte costituzionale si esprimerà in Camera di consiglio il 15 aprile 2015 sulla q.l.c. sollevata in tema con atto di promovimento 160/2013. Probabilmente la Corte costituzionale solleverà innanzi a se stessa q.l.c. del sopravvenuto comma 250 dell'art. 1 della l. 190/2014. Ciò, a mio avviso, potrebbe accadere (in relazione al parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, con riguardo all'art. 101 TFUE)  per argomentazioni analoghe a quelle che si leggono nel provvedimento (vedi soprattutto i punti 82, 95, 112, 114, 117, 120, 122 e 123) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato I748 .

Ricordiamo, infatti, che di recente, con provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato I748 , è stato pesantemente sanzionato il Consiglo Nazionale Forense per violazione della concorrenza ex art. 101 TFUE, per aver pubblicato sul proprio sito internet (addirittura solo in una sezione dedicata allo sviluppo storico del regime delle tariffe professionali) dati analoghi a quelli che ora la legge di stabilità 2015 impone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pubblicare sul suo sito internet.

OPPURE LA CORTE COSTITUZIONALE (SEGUENDO L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE FORNITA DAL DETTO PARERE DELL'ANTITRUST E DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 4/9/2014 CHE HA DECISO LA CAUSA C-184/13) RITERRA' DOVERSI PROCEDERE A IMMEDIATA DISAPPLICAZIONE DEL COMMA 250 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 ?

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Sulla discriminazione in tema di incompatibilità nel pubblico impiego

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Interessante articolo di Luca Benci dal titolo "Ma perché solo i dirigenti hanno la deroga all’esclusività con il Ssn? Una proposta per superare il “doppio binario”.
L'autore evidenzia come oggi solo i dirigenti sanitari possono esercitare attività al di fuori del Ssn pur essendo dipendenti pubblici. Per gli altri sanzioni durissime per il “doppio lavoro”, fino al licenziamento.

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Cassa forense non può rettificare in ogni tempo i contributi "utili" che gli avvocati devono versare

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7621 del 9/1/2015 - 15/4/2015, ha ribadito il principio di diritto per cui, in caso di mancato esercizio del potere di rettifica dei contributi versati dal professionista da parte della Cassa nel termine fissato dall’art. 20 l. cit. [art. 20 l. 576/1980], gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo com@e base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo”.

LEGGI DI SEGUITO (cliccando su "Leggi tutto") LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 7621 DEPOSITATA IL 15/4/2015 ...

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La GCUE (C-354/16) valuta IN SPIRITO DI COLLABORAZIONE se c'è discriminazione indiretta per età

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La CGUE, nella sentenza del 13/7/2017 in causa C-354/16, afferma al punto 59: "Spetta al giudice del rinvio, l’unico a possedere una conoscenza diretta della causa di cui è investito, effettuare le verifiche necessarie al fine di stabilire se la normativa oggetto del procedimento principale sia, concretamente e al di là di circostanze aleatorie, atta a comportare una differenza di trattamento indirettamente fondata non sull’anzianità di servizio, ma sull’età".

Cionondimeno, ai punti 63 da 63 a 67, "nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'art. 267 TFUE"(vedi punto 61) esamina tutto il fascicolo sottoposto dal giudice del rinvio per rispondere al quesito pregiudiziale inerente la sussistenza o meno di una discriminazione indiretta per età.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CGUE IN CAUSA C-354/16 ...

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Gli organi apicali dell'ente pubblico non possono controllare l'avvocatura interna

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Riporto dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 9/5/2015

"Il COA di Mantova chiede “parere sulla portata ed estensione dei poteri di verifica e controllo in capo al Segretario Generali di una Provincia nei confronti dell’attività del legale interno inscritto all’elenco speciale annesso all’Albo, con particolare riferimento all’autonomia ed indipendenza del difensore nello svolgimento del mandato professionale”

Deve escludersi ogni “potere di verifica e controllo” in capo al Segretario Generale di una Provincia, e comunque agli organi rappresentativi dell’Ente Pubblico” nei confronti degli avvocati iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo relativamente allo svolgimento del mandato professionale, posto che gli stessi hanno piena autonomia tecnico-giuridica ed intellettuale nella trattazione degli affari dell’Ente presso il cui ufficio legale operano.
Essi peraltro in funzione del rapporto di pubblico impiego nell’ambito del quale espletano l’attività difensiva sono tenuti ad adeguarsi sia alle scelte organizzative interne – ove non pregiudichino le necessarie modalità di esplicazione del mandato difensivo – sia a quelle di indirizzo politico-generale dell’ente.
L’ineludibile autonomia nell’esercizio del mandato non fa venir meno il dovere di fedeltà (cui l’avvocato dell’Ente è tenuto sia in forza del codice deontologico sia dal rapporto di pubblico impiego) che deve però essere osservato esclusivamente nei confronti dell’Ente (che riveste la qualifica sia di cliente che di parte assistita) in quanto tale e non nei confronti delle persone fisiche che lo costituiscono o ne hanno la rappresentanza.
Tale ultima considerazione costituisce un ulteriore motivo per opinare che nelle sue scelte di difesa tecnica l’avvocato dell’Ente Pubblico non possa essere soggetto al potere gerarchico e di controllo degli Organi apicali dell’Ente.

Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 22 ottobre 2014, n. 83

Quesito n. 430, COA di Mantova"   FINE DELL'ESTYRATTO DA NEWSLETTER

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... non c'è per l'uomo preoccupazione più ansiosa che di trovar qualcuno cui affidare al più presto quel dono della libertà, col quale quest'essere infelice viene al mondo. Ma s'impossessa della libertà degli uomini solo colui che rende tranquille le loro coscienze. (Dostoevskij)