Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

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In questo sito si ragiona della (e si propone una) regolamentazione pro-concorrenziale della professione di avvocato in Italia.

Il sito è luogo di incontro e confronto per coloro che chiedono di rimuovere ingiustificati limiti alla concorrenza nella professione di avvocato. Quella che si vuol proporre è, però, una concorrenza sana nella professione, capace di esaltare la libertà dell': ci si oppone, cioè, alla tendenza contemporanea a fare dell'avvocato un mero ingranaggio "stressato" della macchina erogatrice del servizio giustizia. Si propone il ritorno all'ad vocatus e, dunque, di consentire lo svolgimento della professione forense non come unica attività lavorativa professionalmente svolta. Ciò perchè sarà sempre il mercato a selezionare i migliori professionisti mentre la responsabilità civile dell'avvocato, la sua polizza assicurativa, la formazione continua obbligatoria e il costante controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine garantiscono a sufficienza il cliente (anche quello non particolarmente avvertito), con conseguente inutilità di limiti eccessivi (eccessivi sono quelli che, per usare il linguaggio della Corte di giustizia, non derivano da esigenze imperative di interesse generale) alla libertà del professionista avvocato di svolgere anche attività lavorative ulteriori rispetto alla professione forense.

Ciò, comunque, senza dimenticare che, come diceva Voltaire: 1) il lavoro più intenso possibile è il mezzo migliore per evitare all'uomo di pensare; 2) l'uomo è si stato creato perchè lavorasse ma prima perchè pensasse.

Figo per leggere gli articoli pubblicati nel sito scorrendone agevolmente i titoli puoi cliccare nel Menù principale in colonna a sinistra. Accederai ai contenuti raggruppati per categorie e sottocategorie.

Con la lingua fuori il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].

Occhiolino
Una seria analisi di cosa sia in Italia il principio di concorrenza deve partire dal riconoscere che viviamo in un paese in cui la locuzione "concorso pubblico" non evoca un sistema in pratica ben funzionante per realizzare una giusta valutazione di talenti ma evoca corruttela, bustarelle, nepotismo, lottizzazione ecc ...
Senza mai dimenticare in che paese "sentiamo" di essere, dobbiamo però pensare al perchè sembra così difficile cambiare.  Approfondiamo l'analisi...

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La Corte costituzionale il 4 dicembre 2013, in Camera di consiglio, ancora sulla l. 339/03

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(da www.servizi-legali.it )

Nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2013 la Corte costituzionale deciderà sulla q.l.c. della l. 339/03, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., sollevata dal Tribunale di Nocera Inferiore ed avente ad oggetto:
"Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di libertà d'iniziativa economica privata."

La assegnazione alla Camera di consiglio e non alla udienza pubblica non promette niente di buono, anche perchè l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Nocera è improntata sulla falsariga dell'ordinanza di rimessione sulla quale la Corte costituzionale decise con sentenza di rigetto n. 166/2012. Ma la Corte avrebbe fondatissime ragioni per cambiare indirizzo. Infatti, il diritto dei c.d. "vecchi avvocati-part-time" a rimanere iscritti negli albi per l'affidamento di cui hanno tanto a lungo goduto, è un diritto fondamentale, riconducibile al diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU (vedasi sentenza Bigaeva della Corte EDU) che, per quanto riconosce anche la sentenza 249/2010 della Corte costituzionale, imponeva di sottoporre la legge 339/03 (che tale diritto conculca) ad un approfondito vaglio di ragionevolezza innanzi alla Corte costituzionale, "non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)". Dovrebbe risultare evidente alla Corte costituzionale che la l. 339/03 non supera il vaglio di ragionevolezza di cui tratta la sentenza della stessa Corte costituzionale n. 249/2010.

Inoltre, la Corte costituzionale dovrebbe riconoscere che la sua sentenza n. 166/2012 non ha adeguatamente salvaguardato l'incolpevole affidamento che i "vecchi avvocati part time" avevano riposto nella stabilità del previgente regime di compatibilità. In particolare, la sentenza 166/2012:
1) non ha adeguatamente considerato il livello di affidamento nell'impossibilità che una leggina quale la 339/03 (non certo inquadrata in una comlessiva riforma dell'ordinamento professionale forense) potesse derogare al regime di compatibilità che aveva avuto il "pesantissimo" avallo della stessa Corte costituzionale con le sentenze 171/1999 e 189/2001;
2) ha fatto una affermazione errata, per categoricità e incompletezza, scrivendo che la Corte di Giustizia avrebbe ribadito "... con forza, in ordine al principio della tutela dell’affidamento, la propria giurisprudenza costante secondo cui gli amministrati non possono legittimamente confidare nella «conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (sentenza 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, Racc. pag. I-8343, punto 53 e giurisprudenza ivi citata)» (punto 44)". La Corte costituzionale, nella sentenza 166/2012 ha dimenticato di rilevare che la citata sentenza Plantanol della Corte di giustizia, dopo la frase riportata, ha affermato, al punto 57, che "Tuttavia, spetta al giudice del rinvio decidere se un operatore economico prudente ed accorto poteva essere in grado di prevedere  la possibilità di tale abolizione in un contesto come quello della causa principale. Trattandosi di un regime previsto da una normativa nazionale, è tenendo conto delle modalità di informazione di regola utilizzate dallo Stato membro che l’ha adottata e delle circostanze del caso di specie che tale giudice deve valutare, globalmente e in concreto, se sia stato debitamente rispettato il legittimo affidamento degli operatori economici considerati dalla detta normativa".

Dovrebbe pure valutare, la Corte costituzionale, le possibilità che siano accolti i ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo a seguito delle sentenze che le SSUU civili della Cassazione hanno depositato il 16 maggio 2013 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 166/2012. Sono stati presentati, infatti, ricorsi ampiamente argomentati alla corte europea dei diritti dell'uomo, chiedendo che sia accertata la violazione da parte dell’Italia:
- dell’art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952;
- dell’art.14 CEDU “Divieto di discriminazione” in congiunzione con l’art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e con l'art. 8 CEDU “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”;
- dell' art. 8 CEDU “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”;
- dell'art. 7 CEDU "Nulla poena sine lege";
- dell’art. 6 CEDU “Diritto a un equo processo”;
- dell’ art. 6 della CEDU “Diritto a un equo processo”, anche in congiunzione con l’ art. 13 CEDU, “Diritto ad un ricorso effettivo”.

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Corte di giustizia in causa C-386/07: avvocati e regole su concorrenza

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La Corte di Giustizia delle Comunità europee - Sezione VII - con ordinanza 5 maggio 2008 nella causa C-386/07 ha confermato l'applicabilità al servizio professionale di avvocato delle regole comunitarie antitrust che impongono agli Stati di non introdurre (nemmeno con legge) e di eliminare gli ostacoli al raggiungimento dell'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese. Su tale applicabilità la Corte ha, infatti, basato tutta l'argomentazione che nella fattispecie concreta  ha portato alla affermazione di non contrarietà alle norme comunitarie del sistema italiano di tariffe obbligatorie per prestazioni d'avvocato precedente alla c.d. legge Bersani. Evidenzio come la sentenza Cipolla (sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04), citata dalla Corte nella detta ordinanza, abbia individuato una sola possibilità per i legislatori nazionali di invocare una eccezione: la ricorrenza di ragioni imperative di ordine pubblico (e non generiche, asistematiche e indimostrate esigenze di prevenzione d'abusi per conflitti d'interessi che venissero invocate col paravento della buona amministrazione della giustizia e la tutela dei consumatori). LEGGI DI SEGUITO L'INTERA ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUStIZIA...


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COA non motiva adeguatamente? Il CNF, giudice del fatto e del diritto, supplisce.

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Nella sentenza 117/2013 del CNF si legge: "Il dedotto difetto di motivazione non può comunque tradursi nella nullità della decisione impugnata poiché il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, può sopperire alla inadeguatezza, e financo all’assenza totale della motivazione, apportandovi tutte le integrazioni che ritiene necessarie. (cfr. per tutte Cons. Naz. Forense 30-01-2012, n. 4)."

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.

 

Condizioni di legittimità del recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica amministrazione

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Il TAR Umbria, in sentenza n. 559/2013, depositata il 5 dicembre 2013, ha chiarito le condizioni e i limiti di legittimità del recupero, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle somme che siano state indebitamente erogate ai dipendenti. Ha, in particolare, statuito:

"3. Merita condivisione la doglianza di cui al III motivo di gravame, atteso che la possibilità per il dipendente di recuperare le imposte globalmente corrisposte sui redditi oggetto di restituzione attraverso il meccanismo della deduzione di cui all’art. 10 c. 1 lett. d-bis del TUIR, secondo le argomentazioni difensive della difesa erariale, non legittima l’Amministrazione alla ripetizione di somme non corrisposte al proprio dipendente.

La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendo invece pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Consiglio di Stato sez. VI, 2 marzo 2009, n.1164)."

e ancora:

"5. Sono invece fondate e vanno accolte anche le censure di cui al I motivo.

Se è certo che in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede del percipiente non è di ostacolo alla ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti - attesa la riferita doverosità del rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2043 c.c., che costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non rinunciabile, in quanto conseguente al perseguimento di finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate ed oggetto di ripetizione - è altrettanto vero che l'eventuale affidamento ingenerato nel percipiente circa la regolarità dei pagamenti di somme successivamente ritenute indebitamente corrisposta comporta l'onere, a carico dell'Amministrazione, di operare il recupero con modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente, al quale deve essere consentito di restituire con opportuna rateizzazione quanto indebitamente corrisposte, in modo da non pregiudicare soverchiamente le esigenze di vita del debitore (così T.A.R. Campania Napoli sez. VII 15 dicembre 2010, n. 27382; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979; id., sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2350; T.A.R. Marche, sez. I, 30 marzo 2007, n. 436; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 6780).

E’vero come, nella fattispecie per cui è causa, la soccombenza nel giudizio di primo grado (sent. 823/2003 T.A.R. Umbria) abbia invero in parte escluso il consolidamento dell’affidamento del ricorrente al mantenimento di quanto indebitamente percepito per il periodo 16 giugno 2002 - 31 ottobre 2006.

Ne consegue comunque, ad avviso del Collegio, che il recupero disposto nei confronti dell’odierno ricorrente, non tenendo minimamente in considerazione l’incidenza sulla possibilità di soddisfazione dei bisogni essenziali di vita del percipiente e della sua famiglia, anche in considerazione della non lieve entità dell’importo, si manifesta quanto a tal profilo illegittimo, fermo restando la doverosità di procedere al recupero degli importi corrisposti.

6. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto va annullata in parte qua l’impugnata nota del 9 giugno 2009 dell’ufficio Contenzioso del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede in Chieti, con salvezza per l’Amministrazione di procedere al recupero delle somme nette effettivamente corrisposte, purché con previsione di modalità compatibili con le esigenze di vita del ricorrente e del proprio nucleo familiare."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 559/2013 DEL TAR UMBRIA ...


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