Avvocati Part Time

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Conclusioni dell'Avvocato Generale in causa Torresi: guida per dimostrare che il CNF non è giudice

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Sono state depositate il 10 aprile 2014 le conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl  nelle cause C-58/13 e C-59/13, riguardanti la legittimità o meno del diniego (per abuso del diritto dell'Unione) di iscrizione negli albi forensi per quegli "abogados" che abbiano acquisito la qualifica professionale in Spagna e poco dopo siano tornati in Italia chiedendo l'iscrizione alla speciale sezione dell'albo riservata a chi ha ottenuto la qualifica professionale d'avvocato all'estero.

 

In quest'articolo (che aggiornerò man mano) approfondirò la questione della imparzialità del Consiglio Nazionale Forense, alla quale l'Avvocato Generale Nils Wahl ha dedicato la prima e più ampia parte delle sue conclusioni.

Adopererò le argomentazioni dell'Avvocato Generale Walhl come "scaletta" per una dimostrazione definitiva innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, del fatto che al Consiglio Nazionale Forense non può riconoscersi qualità di giudice per carenza dell'essenziale requisito dell'imparzialità.

Ritengo che il mio work in progress possa essere utile, in primo luogo, per gli "avvocati part time" che hanno impugnato o intendono impugnare la loro cancellazione dagli albi che recenti sentenze delle SS.UU. della Cassazione hanno confermato previa qualificazione del CNF come dotato della necessaria imparzialità di giudice.

Non sarà difficile, ritengo, per usare le parole dell'Avvocato generale Wahl (punto 53 delle sue conclusioni), verificare se "nel diritto nazionale esistono disposizioni idonee a garantire l'indipendenza in senso stretto e l'imparzialità di tale organo e dei suoi componenti".

Per leggere le argomentazioni che, nel 2013, ho inutilmente sottoposto alle SS.UU. della Cassazione CLICCA QUI.

Invece, cliccando sul bottone "LEGGI TUTTO", puoi leggere le argomentazioni che (aggiornandole man mano) vado elaborando sulla base dei rilievi formulati dall'Avvocato Generale Nils Wahl ai punti da 19 a 81 delle sue conclusioni sulla causa Torresi (C-58/13 e C-59/13). In sintesi l'Avvocato Generale Wahl suggerisce alla Corte di Giustizia di accordare al CNF, in quanto soggetto FORMALMENTE "giudice", la possibilità di proporre utilmente questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia stessa ma nel contempo TRACCIA LA STRADA PER UNA SERRATA CRITICA ALLA LEGITTIMITA' DEL CNF-GIUDICE SPECIALE IN RELAZIONE SIA ALL'ART. 6 CEDU, SIA IN RELAZIONE ALL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA.

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La giurisprudenza italiana e comunitaria sul "legittimo affidamento"

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Si legge al punto 5 delle motivazioni in diritto della sentenza del TAR Lazio 125/2013: "La necessità della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della condotta è stata affermata dalla giurisprudenza italiana (Consiglio di Stato, Sez. VI – 21 giugno 2011, n. 3719) e da quella comunitaria, per la quale la tutela del legittimo affidamento può essere accordata soltanto a condizione che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell'amministrazione e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte e che fossero conformi alla disciplina applicabile, potendo il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento operare solo in presenza di comportamenti che abbiano fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni sufficientemente precise ed ufficiali delle istituzioni (Corte giustizia CE, sez. III, 17 settembre 2009 , n. 519 – caso Comm. CE c. Koninklijke FrieslandCampina NV; Tribunale I grado C.e.e., sez. III, 30 novembre 2009 , n. 427, caso France Télécom; Tribunale I grado C.e.e., sez. II, 04 febbraio 2009, n. 145, caso Omya AG c. Comm. Ce), con la conseguenza che i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità non possono rappresentare un impedimento per l’azione delle istituzioni che, alla luce delle disposizioni e dei principi generali, non riveli elementi tali da inficiarne la validità."

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Corte di giustizia 15/10/14: si può obbligare al full time un pubblico dipendente già in part time

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Il dipendente che non accetta la riconduzione forzosa al full time che sia motivata dal datore con ragioni organizzative non rischia il licenziamento ma il recesso del datore (che la Corte di giustizia ha riconosciuto legittimo anche se il dipendente stesso era già da tempo a part time). E' contrario al diritto dell'Unione solo il licenziamento che non sia motivato col solo rifiuto del lavoratore di accettare la riconduzione al full time. COMPLIMENTI !!!

Con sentenza del 15/10/2014 la Corte di giustizia ha deciso la causa C-221/13 (Mascellani) stabilendo che "L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, ed in particolare la sua clausola 5, punto 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato."...

CLICCA SU "LEGGI TUTTO" PER LEGGERE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA  DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-221/13 (MASCELLANI) ....

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Reintroducendo una incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico a part time si è esagerato

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Scrivilo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  copiando il testo che trovi qui sotto ! PUOI OVVIAMENTE MODIFICARLO O AMPLIARLO, MA ATTENZIONE: l'indirizzo rivoluzione@governo.it  non consente la ricezione di messaggi di dimensione superiore ai 50kb

Qui la lettera a firma Renzi-Madia con cui si invita a fare proposte di modifica della pubblica amministrazione.

 Qui la conferenza stampa Renzi-Madia del 30 aprile 2014.

 Le esigenze di prevenzione dei conflitti di interessi che si sono sbandierate per sostenere la necessità di reintrodurre (con legge 339/03, ora confermata dall'art. 18, lettera d, della l. 247/12) la incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato sono evidentemente insussistenti: basti leggere la sentenza n. 189/2001 della Corte costituzionale.

Esse, inoltre, appaiono per quel che veramente sono (una ipocrita copertura di interessi schiettamente corporativi della lobby degli avvocati) se si considera che il sistema italiano delle compatibilità-incompatibilità degli avvocati disegna (come scrisse il TAR Lazio, Sez. I, nell'ordinanza 10125 del 28/4/2004) un "quadro ordinamentale ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali" fino al punto di consentire (ad esempio):

1) in generale a un avvocato che sia stato in passato ministro della giustizia di rappresentare, quale avvocato, gli interessi di soggetti sui quali ebbe a decidere all'epoca in cui era ministro. Al riguardo sarebbe anche interessante verificare se è vero quanto si legge a proposito dell'ex ministro Paola Severino in quest'articolo;

2) all'avvocato che sia presidente del Consiglio Nazionale Forense di essere nel contempo membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali quale FINMECCANICA (Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore dell'alta tecnologia. E' tra i primi player mondiali in difesa, aerospazio e sicurezza. Il suo maggiore azionista è il Ministero dell'Economia italiano). Al riguardo si vedano le notizie di stampa sulla nomina dell'Avv. Guido Alpa, presidente del Consiglio Nazionale Forense, a membro del c.d.a. di Finmeccanica in data 14 aprile 2014.

Qualcuno vorrà sostenere che un semplice impiegato pubblico a part time ridotto (si badi bene NON UN DIRIGENTE MA UN SEMPLICE IMPIEGATO che lavori magari presso un ministero, come usciere, per un solo giorno a settimana) sia caratterizzato da "maggior pericolità" (per usare le parole di Corte cost. 390/2006, paragrafo 5.1.3 del "considerato in diritto"), in relazione al rischio di conflitto di interessi, al rischio di accaparramento di clientela e al rischio di carenza dell'indipendenza necessaria a svolgere la professione di avvocato, rispetto ad un soggetto che sia stato ministro della giustizia oppure che sia membro del c.d.a. di una società quale FINMECCANICA e faccia anche l'avvocato e magari sia anche presidente del Consiglio Nazionale Forense ?  

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Nuovo codice deontologico forense in Gazzetta 241 del 16/10/2014. Entra in vigore il 15/12/2014

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Il nuovo codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 241 del 16-10-2014. Entrerà in vigore dal 15/12/2014.

Ciliegina sulla torta (la torta è la legge di pseudoriforma forense n. 247/12) per il CNF, il quale ormai troneggia quale legislatore di settore, amministratore con enormi poteri, giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi.

Montesquieu si rigira nella tomba !!!

Qui il tutti gli articoli del nuovo codice di deontologia degli avvocati.

 

 

 

 

 

 

 

Il corporativismo fascista, al confronto, era roba da educande !

Una vignetta sui rischi del corporativismo mi sembra il commento migliore al nuovo codice deontologico forense.

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In ogni grido di ogni Uomo, in ogni grido di paura di Bambino, in ogni voce, in ogni divieto, odo le catene forgiate dalla mente (W. Bllake 1794)