
Sono state depositate il 10 aprile 2014 le conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl
nelle cause C-58/13 e C-59/13, riguardanti la legittimità o meno del diniego (per abuso del diritto dell'Unione) di iscrizione negli albi forensi per quegli "abogados" che abbiano acquisito la qualifica professionale in Spagna e poco dopo siano tornati in Italia chiedendo l'iscrizione alla speciale sezione dell'albo riservata a chi ha ottenuto la qualifica professionale d'avvocato all'estero.
In quest'articolo (che aggiornerò man mano) approfondirò la questione della imparzialità del Consiglio Nazionale Forense, alla quale l'Avvocato Generale Nils Wahl ha dedicato la prima e più ampia parte delle sue conclusioni.
Adopererò le argomentazioni dell'Avvocato Generale Walhl come "scaletta" per una dimostrazione definitiva innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, del fatto che al Consiglio Nazionale Forense non può riconoscersi qualità di giudice per carenza dell'essenziale requisito dell'imparzialità.
Ritengo che il mio work in progress possa essere utile, in primo luogo, per gli "avvocati part time" che hanno impugnato o intendono impugnare la loro cancellazione dagli albi che recenti sentenze delle SS.UU. della Cassazione hanno confermato previa qualificazione del CNF come dotato della necessaria imparzialità di giudice.
Non sarà difficile, ritengo, per usare le parole dell'Avvocato generale Wahl (punto 53 delle sue conclusioni), verificare se "nel diritto nazionale esistono disposizioni idonee a garantire l'indipendenza in senso stretto e l'imparzialità di tale organo e dei suoi componenti".
Per leggere le argomentazioni che, nel 2013, ho inutilmente sottoposto alle SS.UU. della Cassazione CLICCA QUI.
Invece, cliccando sul bottone "LEGGI TUTTO", puoi leggere le argomentazioni che (aggiornandole man mano) vado elaborando sulla base dei rilievi formulati dall'Avvocato Generale Nils Wahl ai punti da 19 a 81 delle sue conclusioni sulla causa Torresi (C-58/13 e C-59/13). In sintesi l'Avvocato Generale Wahl suggerisce alla Corte di Giustizia di accordare al CNF, in quanto soggetto FORMALMENTE "giudice", la possibilità di proporre utilmente questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia stessa ma nel contempo TRACCIA LA STRADA PER UNA SERRATA CRITICA ALLA LEGITTIMITA' DEL CNF-GIUDICE SPECIALE IN RELAZIONE SIA ALL'ART. 6 CEDU, SIA IN RELAZIONE ALL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA.
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Il dipendente che non accetta la riconduzione forzosa al full time che sia motivata dal datore con ragioni organizzative non rischia il licenziamento ma il recesso del datore (che la Corte di giustizia ha riconosciuto legittimo anche se il dipendente stesso era già da tempo a part time). E' contrario al diritto dell'Unione solo il licenziamento che non sia motivato col solo rifiuto del lavoratore di accettare la riconduzione al full time. COMPLIMENTI !!!
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