Ricordo alcuni dati di uno studio realizzato qualche anno fa, tra gli altri, da Tommaso Nannicini, docente all'Università Bocconi (furono anticipati a Firenze durante la presentazione della quarta edizione di Eunomiamaster, svoltasi poi dal 23 gennaio 2009). L'analisi dei dati sull'attività dei parlamentari, divisi per professione precedente, rivela che le categorie professionali leader nella graduatoria dell'assenteismo sono anche quelle che percepiscono un reddito extraparlamentare più elevato. La classifica dei redditi di qualche anno fa era guidata dagli avvocati (che peraltro, quanto alla percentuale di assenze, si attestavano al 37%) con 113.500 euro annui, i professori guadagnavano 109.300 annui, gli imprenditori 106.000 euro annui, i militari 82.800 euro annui. La ricerca era basata su una banca dati di parlamentari dal 1987 al 2008 (ma si estendeva anche ai sindaci, esaminando una banca dati riferita al periodo dal 1993 al 2007). Ebbene, secondo me, non c'è nulla di scandaloso e nemmeno è scandaloso che i parlamentari facciano anche l'avvocato (o altre professioni) mentre sono parlamentari, ma non si devono inventare incompatibilità a limitare il diritto di lavorare di chi non ha il "potere del parlamentare" (penso soprattutto ai dipendenti pubblici e privati, soprattutto a part time ridotto).... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni).
Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...






Leggo sul numero 4 del 2007 di Rassegna Forense (rivista trimestrale del C.N.F.) due sentenze sconcertanti che danno doppia giustificazione al titolo di questo mio articoletto: NO COMMENT. La sentenza Cass. Civ., I sez., 6/7/2007, n. 15299, e la sentenza Cass. SS.UU., 16/11/2007, n. 23728. Mi astengo da commenti che paiono superflui. Riporto di seguito le massime. Cass. 15299/2007 afferma che "Il divieto posto dall'art. 26, comma 3, del r.d.l. 1578/1983 a coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, doveva ritenersi limitato, secondo l'esplicito richiamo della norma, alle sole funzioni attribuite al procuratore legale e tra tali funzioni non rientrava la sottoscrizione del ricorso per cassazione, riservata sia dal r.d.l. 1578/1933, sia successivamente dagli artt. 82 e 365 cpc, agli avvocati iscritti nell'albo speciale (di cui all'art. 33 del r.d.l. 1578/1933), nè la norma poteva applicarsi per analogia trattandosi di una norma eccezionale. Unificate le professioni di avvocato e procuratore dalla legge 48/1997, deriva che il divieto continua ad applicarsi alle sole funzioni riservate in precedenza ai procuratori legali". (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente essendo il ricorso sottoscritto dal ricorrente personalmente, nella sua qualità di avvocato cassazionista, già magistrato con funzione di consigliere presso la Corte di Cassazione entro il biennio). 


Quanto poi alla attuale sostanziale inoperatività della legge di pseudoriforma forense, vedasi la 