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Vitalizi parlamentari: ecco il parere del CdS n. 2016 del 3/8/2018

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Il Consiglio di Stato ha espresso parere n. 2016/2018 circa la riforma della disciplina dei cosiddetti “vitalizi” spettanti ai parlamentari cessati dal mandato. Leggi di seguito il parere ...

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Per il CNF i giuristi d'impresa non possono iscriversi all'albo degli avvocati

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La Commissione consultiva del CNF ha reso il seguente parere in risposta al quesito n. 279 del COA di Bologna.

Relatore Consigliere Salazar - Parere del 10 marzo 2017.

Il COA di Bologna pone il seguente quesito:

“Se la previsione dell’art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 consenta a qualsiasi “giurista d’impresa”, anche se non iscritto all’ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all’Albo degli Avvocati, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 della legge stessa”.

La risposta al quesito è nei seguenti termini.

Va anzitutto precisato che le fattispecie “giuristi d’impresa” e “avvocati degli enti pubblici” devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina.

I “giuristi d’impresa” sono regolati dall’art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.

Lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d).

La deroga prevista dall’art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all’attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.

Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. “giuristi d’impresa”, con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 23 della L.P., per l’esame della quale – con specifico riferimento al profilo delle incompatibilità - si rinvia al recente parere dell’ufficio studi del 28.2.17, ai pareri di questa Commissione (ad es. nn. 56 e 61 del 2016) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es., SS. UU., sent. n. 19547/10) e del CNF (ad es., sentt. nn. 134 e 188 del 2015).

 

L'abogado che esercita dichiarandosi avvocato non è esonerato dalla prova attitudinale

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L'hanno stabilito le SS.UU. Civili della Cassazione, con sentenza n. 5073 depositata il 15/3/2016.

Vi si legge che l'avvocato stabilito che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell'Unione europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. 27/1/1992, n. 115, se abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.

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Cancellazione per incompatibilità anche se pende procedimento disciplinare

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DALLA NEWSLETTER DEL CNF DEL 25 MARZO 2019:

IL COA di Ancona chiede di sapere: “se il divieto di procedere alla cancellazione dell’iscritto ex art. 17 L.P. in pendenza di procedimento disciplinare sia applicabile anche alle ipotesi di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti”.

La risposta è nei seguenti termini:

Ai sensi dell’art. 17, comma 16 della L. n. 247/2012, che riproduce in parte l’art. 37, penultimo comma del RDL n. 1578/1933. “non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare”. Il divieto è sancito anche dall’art. 53 della medesima legge ed è trasfuso nell’art. 13 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare.

La norma vieta al COA di pronunziare la cancellazione domandata dall’iscritto all’albo professionale che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare. Il divieto scatta dal giorno dell’invio degli atti al CDD e dura fino alla definizione del procedimento stesso.

La norma è diretta ad evitare che l’inquisito possa volontariamente sottrarsi al procedimento disciplinare atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei confronti dei propri iscritti.

La norma in esame non trova tuttavia applicazione nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione all’albo, elenco o registro (art. 17, comma 12, L.P.) per mancanza ab origine di uno dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), potere esercitabile, quale atto dovuto senza limiti di tempo dal COA nel pubblico interesse.

Nell’ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti de quibus l’automatismo del divieto di cancellazione non opera ove la permanenza dell’iscrizione impedisca l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (diritto al lavoro, alla previdenza, ecc.).

Per quanto concerne l’incompatibilità si rinvia al parere n. 37 del 24 maggio 2017, che qui di seguito si riporta:

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina formula quesito in merito alla possibilità di cancellare – su istanza dell’interessato, e per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 18, lettera d) della legge n. 247/12 – un iscritto, in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico (Quesito n. 275, COA di Latina). Sussiste, nella specie, una concorrenza conflittuale tra la norma in tema di incompatibilità – che preclude all’avvocato la permanenza dell’iscrizione nell’Albo, in caso di contestuale titolarità di rapporto di lavoro subordinato – e la norma, altrettanto cogente, relativa al divieto di cancellazione, in pendenza di procedimento disciplinare. Ritiene la Commissione che debba prevalere- in considerazione della tassatività delle relative previsioni nonché, soprattutto, degli interessi sottesi alla disciplina delle incompatibilità – la disposizione in tema di incompatibilità, rispetto al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Diversamente argomentando, si potrebbe configurare un’ipotesi di esercizio della professione da parte del soggetto incompatibile, con potenziali ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione, sotto il profilo della migliore tutela dei diritti degli assistiti e della tutela della generalità dei consociati”.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 16 gennaio 2019, n. 8

 

Corte di giustizia (causa C-313/12): quando s'applica il diritto U.E. a questioni puramente interne?

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte di giustizia, con sentenza del 7 novembre 2013 nella causa C-313/12 ha affermato di non poter pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni puramente interne in mancanza di una norma di diritto interno che stabilisca per il giudice nazionale l'obbligo di sottoporre tal genere di questioni alla Corte di giustizia. In tali casi mancherebbe, secondo la Corte di Lussemburgo, “un interesse certo a che sia preservata un’uniformità di interpretazione di disposizioni o di nozioni riprese dal diritto dell’Unione, a prescindere dalle condizioni in presenza delle quali se ne chiede l’applicazione”.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione del principio di motivazione degli atti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 296, secondo comma, TFUE, ed all'art. 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sono state dichiarate irricevibili le questioni pregiudiziali proposte dalla Corte dei Conti, sezione giuridizionale della Sicilia, che -pur riconoscendo la portata puramente interna della questione- aveva chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se alcune disposizioni della legge n. 241/90 (in particolare in materia pensionistica) violassero l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, principio di diritto dell’Unione.

Ricordiamo pure che nella sentenza della Corte di Giustizia, Sez. I,  25 gennaio 2007, nella causa C-407/04 (rilevante in tema di concorrenza nell'avvocatura anche se relativa alla libertà del commercio e non alla libertà di prestare servizi professionali) si legge: "3. La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192, del 18 agosto 1990, pag. 7), così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (GURI n. 42, del 21 febbraio 2005, pag. 4; in prosieguo: la «legge n. 241/1990»), al suo articolo 1, comma 1, prevede quanto segue: «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario».

" 89. In ogni caso, dalla giurisprudenza consolidata risulta che l'interpretazione e l'applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio fra Stati membri, che figura negli artt. 81 e 82 CE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano perciò nell'ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte a incidere sulla libertà del commercio tra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (sentenze 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin/Commissione, Racc. pag. 1869, punto 1, e 25 ottobre 2001, causa C 475/99, Ambulanz Glockner, Racc. pag. 1 8089, punto 47). 90. Perchè una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi siano atti ad esercitare influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri. Tale influenza inoltre non deve essere trascurabile (sentenza 28 aprile 1998, causa C-306/96, Javico, Racc. pag. I 1983, punto 16; 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96<e C-216/96, Bagnasco e a., Racc. pag. I 135, punto 47, e Ambulanz Glockner. cit., punto 8)".

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIIA DEL 7 NOVEMBRE 2013 NELLA CAUSA C-313/12, TRATTA DAL SITO DELLA CORTE ...


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Vi è da dire in pro della stupidità più di quanto non si crede. Personalmente ho una grande ammirazione per la stupidità. Sarà probabilmente per un senso di solidarietà (O. Wilde)