Avvocati Part Time

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La delega fiscale (l. 23/2014) amplia le categorie degli abilitati alla difesa dei contribuenti

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 La delega fiscale (legge 11/3/2014, n. 23, pubblicata sulla G.U. del 12/3/2014) interviene in materia di assistenza e rappresentanza processuale dei contribuenti, sia ampliando i casi in cui il contribuente può stare in giudizio personalmente, sia ampliando le categorie dei soggetti abilitati alla difesa.

Si legge, infatti, all'art. 10 della legge delega, in tema di revisione del contenzioso tributario: 
 "1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi di cui all'articolo  1,  norme  per  il  rafforzamento  della  tutela giurisdizionale   del   contribuente, ...,  secondo  i seguenti principi e criteri direttivi ... b) incremento della funzionalita' della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: ... 3) la  revisione  delle  soglie in  relazione  alle  quali  il contribuente puo' stare in giudizio anche personalmente e l'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati  a  rappresentare  i  contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie".

Potrà, dunque, estendersi la platea dei difensori innanzi agli organi di giustizia tributaria anche a soggetti non iscritti ad albi professionali. Dovrà esser modificato l'art. 12 del d.lgs. 546/1992, che oggi recita:

"Art. 12  L'assistenza tecnica

1.  Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall' ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2.  Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell' adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell' articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l' attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell' elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell' articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

3.  Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

4.  L' ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

5.  Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire , anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all' art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

6.  I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori."

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La sentenza Mangold sul divieto di discriminazione per età

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In tema di divieto di discriminazione per età vedi la sentenza Mangold della Corte di giustizia che ha deciso la causa C-144/04

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Avvocato autosospeso dall'esercizio della professione: parere del CNF del 22 gennaio 2014

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 2 aprile 2014)

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni pone i seguenti quesiti: a) se la sospensione a richiesta dall’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 20, comma 2, legge n. 247/2012, debba avere durata determinata, ovvero possa essere di durata indeterminata; b) come, nell’anzidetta seconda ipotesi, il COA debba comportarsi nei confronti dell’iscritto circa il controllo triennale dell’esercizio effettivo dell’attività professionale, contemplato dall’art. 21 legge n. 247/2012; c) se la sospensione a richiesta dell’iscritto dall’esercizio professionale debba essere comunicata ai medesimi organi ai quali sono comunicati i nominativi degli iscritti sanzionati con la sospensione disciplinare, ovvero sospesi in via cautelare (art. 46 RDL n. 1578/1933).

In ordine al primo quesito, la Commissione osserva che il summenzionato comma 2 dell’art. 20 non contempla alcun limite alla durata della sospensione volontaria. Conseguentemente, nulla osta a che essa sia di durata indeterminata e che alla stessa possa porre termine l’iscritto con successiva istanza indicante il termine in cui si concluderà.
Con riferimento, invece, al quesito sub b), la Commissione ricorda che l’applicabilità dell’art. 21 delle legge n. 247/2012 è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale al quale è demandata la determinazione delle “modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente delle professione”, come previsto dal comma 1 della norma succitata. Peraltro, pare sin d’ora ragionevole osservare che fra i giustificati motivi che, come contemplato dal successivo comma 4, consentono, in caso di accertata mancanza dell’esercizio professionale effettivo e continuo, di non disporre la cancellazione dell’iscritto dall’Albo, possa annoverarsi il caso della sospensione dall’esercizio professionale a richiesta dell’iscritto.
Al momento, però, l’interrogativo che pone il COA di Terni non è attuale.
Da ultimo, in esito al terzo quesito formulato, la Commissione rileva l’inesistenza, nell’ambito del nuovo ordinamento professionale, di una specifica previsione volta ad assicurare la pubblicità della sospensione volontaria, viceversa contemplata (seppur non costituisca norma allo stato applicabile), ai sensi dell’art. 62, comma 5, per la sospensione disciplinare e per quella cautelare.
Ciò posto, considerato che l’art. 82 cpc riserva l’esercizio della difesa tecnica ed il potere di rappresentanza della Parte ai procuratori legalmente esercenti, è pacifico che la sospensione dell’attività professionale comporta l’impossibilità di esercitare lo ius postulandi. Conseguentemente, la sospensione volontaria andrà necessariamente resa pubblica applicando analogicamente l’art. 46 RDL n. 1578/1933 – il quale prescrive che la sospensione dall’esercizio della professione vada comunicata “a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati (e procuratori) della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene” – con l’accortezza di specificare la natura volontaria e non disciplinare della sospensione.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 2

Quesito n. 306, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni

 

Corte costituzionale 120/2014: la fine della giurisdizione domestica del Consiglio Nazionale Forense

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Per toglier di mezzo la giurisdizione "domestica" delle Camere sulle vicende e i rapporti che non ineriscono alle funzioni primarie delle Camere (ad es. sui rapporti di lavoro dei suoi dipendenti non correlati direttamente allo svolgimeto delle funzioni primarie delle Camere) servirà sollevare un conflitto fra Poteri dello Stato. Non è bastata un' "ordinaria" ordinanza di remissione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che avevano ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. del regolamento del Senato nella parte in cui attribuisce al Senato stesso il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso atti e provvedimenti adottati da quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. L'ha sancito la Corte costituzionale, con sentenza n. 120/2014, depositata il 5 maggio 2014 (redattore Giuliano Amato).  Si tratta di una sentenza importante. Ha ragione, infatti, Francesco Clementi che chiude il suo articolo di commento su ilsole24ore del 14 maggio 2014, intitolato "L'autonomia delle Camere non è nei rapporti con i terzi", con la previsione che dopo la sentenza 120/2014 della Corte costituzionale, e proprio per dare nuovo senso alla autodichia come strumento di tutela dell'indipendenza del Parlamento, si porranno presto all'autodichia limiti conformi all'evoluzione dell'ordinamento e dei suoi principi costituzionali.

Si legge ormai a chiare note nella sentenza della Corte costituzionale 120/2014: "deve ritenersi sempre soggetto a verifica il fondamento costituzionale di un potere decisorio che limiti quello conferito dalla Costituzione ad altre autorità. L'indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, nè pregiudicare l'attuazione di principi fondamentali".

Ci saranno presto conseguenze sui sopravvissuti giudici speciali, e innanzitutto, spero, sul giudice speciale Consiglio Nazionale Forense.  L'opera di "disboscamento" della (una volta rigogliosa) foresta dei giudici speciali precostituzionali non potrà che riprendere slancio dalla sentenza 120/2014 del giudice delle leggi.

Non servirà, infatti, sollevare conflitto tra Poteri dello Stato per togler di mezzo la giurisdizione "domestica" del Consiglio Nazionale Forense: basterà, per questo, una ordinanza di rimessione da parte del TAR, adito da un avvocato che abbia contestato la legittimità costituzionale della "provvista di giurisdizione" del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare o di tenuta degli albi. O, invece, il C.N.F. vorrà sostenere di essere un Potere dello Stato?

Ma perchè la Corte costituzionale dovrebbe dichiarare incostituzionale la giurisdizione "domestica" del C.N.F. che, come giudice speciale precostituzionale, è stato tante volte salvato dall'estinzione? Dovrebbe farlo perchè il C.N.F. non è giudice imparziale e perchè la previsione della impugnabilità delle sue sentenze innanzi alle Sezioni Unite Civili della Cassazione non pone rimedio a tale carenza di imparzialità e, comunque, in materia disciplinare e di tenuta degli albi forensi, realizza una inaccettabile "tutela debole" dei diritti dell'avvocato e dell'aspirante all'iscrizione negli albi forensi. Il binomio C.N.F. - Sezioni Unite della Cassazione non garantisce a sufficienza e anzi (per usare le parole della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2014) compromette diritti  fondamentali e pregiudica l'attuazione di principi inderogabili (artt. 24, 112 e 113 Cost., nonchè art. 6 CEDU). In estrema sintesi: ad un primo grado innanzi al CNF, giudice non imparziale, segue un secondo grado innanzi alle SS.UU.della Cassazione che non hanno piena giurisdizione e possono essere adite solo censurando "incompetenza", "eccesso di potere" e "violazione di legge". Per approfondimenti clicca qui.

Ormai la giurisdizione speciale del CNF (espressione d'una regolazione corporativa della professione forense che, addirittura, è stata rafforzata dalla pseudoriforma forense di cui alla l. 247/12) non è più difendibile, visto che Corte cost. 120/2014 ha riconosciuto che tutte le volte (e addirittura quando si dovesse intaccare il tradizionale livello di autodichia delle Camere) che non si tratta di garantire l'indipendenza di un Potere dello Stato "... deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)". Altrimenti detto: ora che nella sentenza 120/2014 della Corte costituzionale si legge che il giudice delle leggi ha il compito di "ristabilire il confine -ove questo sia violato- tra i poteri legittimamente esercitati dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli che competono ad altri, così assicurando il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto", finalmente si riconoscerà anche dai giudici interni (CNF ? SSUU Civili della Cassazione ? TAR ? CdS ?) che che ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. è pure doveroso riconoscere incostituzionale la giurisdizione domestica del CNF in base alla giurisprudenza di Strasburgo sulla necessaria terzietà e imparzialità (pure "oggettiva") di ogni giudice. Pure utile sarà richiamare l'argomentazione riguardo al contenuto dell'art. 6 CEDU che l'Avvocato Generale Whal  ha svolto nelle sue conclusioni presentate alla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 10 aprile 2014 nel caso Torresi (cause riunite C-58/13 e C-59/13).

Il tempo del giudice speciale CNF è scaduto ! Ricordiamo che il Consiglio di Stato, con parere 3169/2012 (reso sullo schema di DPR di riforma di tutte le professioni regolamentate, poi divenuto DPR 137/2012), ha chiarito che è urgente per tutti i giudici speciali (compreso, dunque, il giudice speciale CNF) l'introduzione di garanzie di terzietà, attraverso la differenziazione soggettiva tra persone fisiche titolari del potere amministrativo e persone fisiche titolari del potere giurisdizionale in materia di disciplina (ma lo stesso deve dirsi, ovviamente, in materia di tenuta degli albi). Ha, in particolare, raccomandato il Consiglio di Stato al Governo di "intraprendere successivamente le idonee iniziative legislative per attuare i principi della riforma anche con riferimento alla composizione dei consigli nazionali con natura giurisdizionale". Con ciò il Consiglio di Stato ha evidenziato al Governo l'urgenza di intervenire in via legislativa perchè (se proprio non si vuole abbandonare la c.d. "giurisdizione domestica" del CNF e degli altri Consigli Nazionali delle professioni che sono anche giudici speciali, chioserei) il "trattamento giurisdizionale" della disciplina e della tenuta degli albi non può essere certo meno garantista del "trattamento amministrativo" della disciplina (quello che la l. 247/12 di riforma della professione forense ha programmato di realizzare innanzi a organi separati di disciplina: i c.d. Consigli distrettuali di disciplina).

La Corte costituzionale non potrà più salvare la giurisdizione "domestica" del Consiglio Nazionale Forense. Non potrà più, di certo, utilizzare riguardo alla giurisdizione "domestica" del C.N.F., gli argomenti adoperati dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione nell'ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 24689/2010, o più di recente nella sentenza 27266/2013: si tratta, infatti, di argomenti (forse già "vecchi" da decenni e comunque) sicuramente ormai "invecchiati" ed evidentemente contrari a quelli ormai penetrati nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Vedi l'interessante articolo di Roberta Lugarà.

Comunque, "per dare una mano", gli avvocati-part-time argomenteranno ad hoc nei loro ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

QUI SOTTO UNA VIGNETTA SUI RISCHI DEL CORPORATIVISMO E DI SEGUITO (CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO") L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 120/2014 (sottolineature mie).

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Corte di Strasburgo "incentiva" lo Stato al part time condiviso dei dipendenti pubblici

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La Corte di Strasburgo ha depositato il 14 maggio 2013 la sentenza sul ricorso n. 66529/11 (CASE OF N.K.M. v. HUNGARY) che apre la strada a quanti lamentano trattamenti deteriori introdotti dal legislatore dopo anni di fondate aspettative economiche.

La sentenza pare certamente utile per i dipendenti pubblici che siano stati incentivati a lasciare il lavoro o a ridurlo a un part time ridotto e poi hanno dovuto subire un inaspettato trattamento deteriore (fiscale o d'altro genere). Dunque, ne dovrebbero beneficiare, in primo luogo, i c.d. "avvocati part time" e cioè quei dipendenti pubblici che erano in full time fino a quando (tra il 1997 e l'entrata in vigore della l. 339/2003) in forza dell'art. 1, commi 56 e ss. della l. 662/96, trasformarono il loro rapporto di lavoro in un part time particolarmente ridotto ed ottennero l'iscrizione all'albo degli avvocati, poi però subendo la cancellazione dall'albo in forza della l. 339/03. Ma come non pensare anche ai c.d. "esodati"?

Nella fattispecie decisa da Strasburgo un funzionario ministeriale ungherese, dopo 30 anni di lavoro, aveva lasciato l'impiego in considerazione delle agevolazioni che il Governo aveva deciso per chi avesse lasciato il posto di lavoro prima dell’età della pensione. Però il Parlamento, a 10 settimane dalle dimissioni del funzionario, aveva modificato la normativa fiscale per cui s'era operata una trattenuta (a titolo tasse) addirittura del 98% dell’indennità di buonuscita alla quale il funzionario aveva diritto e che, se percepita interamente, gli avrebbe consentito di mantenersi e cercare un altro lavoro. Il funzionario ha fatto ricorso a Strasburgo ed ha avuto ragione, ottenendo la condanna dello Stato al pagamento di 11.000 euro per danni materiali e morali. La Corte di Strasburgo ha chiarito che nell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che assicura la tutela del diritto di proprietà e al rispetto dei propri beni sono incluse le entrate fondate su una legittima aspettativa.

Non è stato considerato rilevante il fatto che il funzionario non avesse in realtà mai ricevuto l’indennità (per poi pagare le tasse) stante il prelievo "alla fonte" effettuato dal datore di lavoro. La Corte ha ritenuto che le entrate per buonuscita erano parte di una legittima aspettativa del funzionario e rientravano nel "diritto al godimento dei beni".

La Corte ha certo riconosciuto che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento, soprattutto qualora sia in gioco una legittima aspettativa e non un bene già in possesso di un individuo, ma ha precisato che non possono ingerirsi nel diritto di proprietà con misure sproporzionate rispetto all’obiettivo conseguito. Nella fattispecie s'è riconosciuto che era stato del tutto annullato il diritto del ricorrente poichè questi era stato privato di un’entratta che legittimamente si aspettava in un periodo di particolare difficoltà per mancanza del precedente lavoro.

L’ingerenza sproporzionata nel legittimo godimento dei beni, malgrado la ricorrenza di un interesse pubblico per le esigenze del bilancio statale e per giustizia sociale, è stata ritenuta in evidente contrasto non solo con la CEDU ma anche  con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

...e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 


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