Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

Inconferibilità e incompatibilità nelle ASL: solo per direttore generale, amministrativo e sanitario

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 8
ScarsoOttimo 

Con Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014 "Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario. Ambito e limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti medici", l' A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha affermato che "le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite al precedente punto 1, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39".

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA DELIBERA 149 DEL 22/12/2014 DELL'ANAC...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 

Esercizio abusivo della professione (in particolare d'avvocato) e tenuità del fatto

E-mail Stampa PDF

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/3/ 2015 il d.lgs. n. 28 del 16/3/2015  "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67". Alcuni ritengono che ne derivi una più incisiva tutela delle professioni contro l'abusivismo (vedasi l'articolo di Marina Calderone "Professioni più tutelate contro l'esercizio abusivo", su ilsole24ore del 19/3/2015). 

APPROFONDIAMO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE FORENSE, CORRELATO ALLA MANCATA ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO PER INCOMPATIBILITA'.

Partiamo dalla constatazione che l'art. 1 del d.lgs. 28/2015 introduce nel codice penale l'art. 131-bis "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", per il quale:

"Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. ... . Il comportamento è abituale ... nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".

Ebbene, nei casi in cui l'esercizio abusivo di una professione (e in particolare della professione forense) non si fondi su condotte plurime, abituali e reiterate, deve considerarsi la "modalità della condotta" e l'eventuale "esiguità del danno o del pericolo". Al riguardo si consideri quanto segue. 

La tutela delle professioni va bene solo nei limiti in cui sia tutela mediata dei clienti dei professionisti; non quando è tutela delle corporazioni. Occorre domandarci se le regole sull'accesso alle professioni siano al passo coi tempi o siano troppo infarcite di corporativismo.

Ricordiamo che il TAR Lazio, con sentenza 2720/2013 ha affermato che: a) bisogna riconoscere la "primazia" della rilevanza della concorrenza nel quadro dei valori costituzionali e comunitari (pag. 24 della sentenza); b) al "valore primario" che l'ordinamento costituzionale e dell'Unione riconoscono alla concorrenza si correla la responsabilità dello Stato per l violazione delle norme UE (pag. 28 della sentenza). 

Ricordiamo pure, con il TAR del Lazio (sentenza n.5151/11), che "La ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni è intervenuta con d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. In tale ambito, chiarito dall’art. 3, titolato <<Tutela della concorrenza e del mercato>>, che l’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale ...".

La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza 200 del 2012, sembra aver tracciato la strada della verifica di compatibilità delle leggi con la necessaria finalità di tutela (promozione) della concorrenza sub specie di liberalizzazione. Sembra configurarsi una protezione costituzionale del principio già sancito dall'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011 per cui gli ordinamenti professionali (compreso quello di avvocato) devono garantire che l'esercizio dell'attività e le regole d'accesso alla stessa rispondano senza eccezioni ai principi di libera concorrenza. Con riguardo, ad esempio, alla riforma forense (l. 247/2012), numerose previsioni di quel provvedimento attengono alla materia della tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. Certo le dichiarazioni di incostituzionalità potranno arrivare ove non sia praticabile una interpretazione costituzionalmente orientata. Al riguardo è importantissimo il comma 2 dell'art. 1 del d.l. 1/2012, per cui: "2.  Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica."

LE REGOLE SULL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE COME LIMITAZIONI QUANTITATIVE ALL'ACCESSO, SPACCIATE PER LIMITAZIONI QUALITATIVE. La concorrenza non scaturisce automaticamente dalla presenza di un elevato numero di operatori in un settore economico. Si può dire che in un settore c'è concorrenza solo se in esso le quote di mercato e i redditi sono sufficientemente distribuiti tra gli operatori.
Ebbene, esaminando i redditi degli avvocati italiani si scopre che quasi la metà degli iscritti negli albi forensi hanno un reddito professionale molto basso: guadagnano cioè assai meno dei colleghi che, con un reddito oggettivamente elevato, si pongono al vertice della scala dei redditi dell'avvocatura. QUESTO SIGNIFICA CHE LA REGOLAZIONE DELL'AVVOCATURA E' ANTICONCORRENZIALE, OSSIA CHE IMPERA UNA "CONCORRENZA SELVAGGIA" TRA I TANTI AMMESSI AL MERCATO DEI SERVIZI PROFESSIONALI D'AVVOCATO E CHE NON C'E' AFFATTO UNA SANA E AUTENTICA CONCORRENZA TRA PROFESSIONISTI. INFATTI, UNA AUTENTICA CONCORRENZA NON CONSENTIREBBE LA COESISTENZA SUL MERCATO DI TANTI AVVOCATI DALLA PERFORMANCE ECONOMICA COSI' DIFFERENZIATA.   E' un inganno negare tale verità economica, facendo credere che la concorrenza tra avvocati c'è semplicemente perchè essi sono più di 200.000.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni. E ancora, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

 

Negoziazione assistita anche per controversie in materia di contratti di trasporto e sub-trasporto

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 14
ScarsoOttimo 

ARTICOLO TRATTO DAL SITO www.negoziazione-assistita.it

La negoziazione assistita da avvocato decolla e non solo per le separazioni tra coniugi.

La Legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), dall’1/1/2015, ha aggiunto un nuovo caso di negoziazione assistita "obbligatoria" (condizione di procedibilità della domanda giudiziale) ai casi già previsti dal d.l. n. 132/2014. Dispone, infatti, l'art. 1, comma 249, della legge 190/2014:
"Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286."

( Questo il testo del richiamato art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286:
"Disposizioni in materia di azione diretta.
1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore
." )

Ebbene, cosa significa la disposizione dell'art. 1, comma 249, della Legge di stabilità'  2015 per cui "Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida" ?

(continua a leggere quest'articolo su www.negoziazione-assistita.it e aggiungi un commento)

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Il datore di lavoro paga l'iscrizione all'albo forense per l'avvocato dipendente (Cass. 7776/2015)

E-mail Stampa PDF

La Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015 ha stabilito che è l'INPS a dover sostenere l'onere economico per il pagamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della tassa annuale di iscrizione dovuta dagli avvocati dipendenti dell'INPS.

La Corte, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. ha ritenuto opportuno enunciare il seguente principio di diritto:
"Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".

LEGGI DI SEGUITO (CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO") LA SENTENZA n. 7776/2015 DELLA CORTE DI CASSAZIONE ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 

Responsabile lo Stato membro se direttiva UE è mal trasposta da privato "emanazione dello Stato"

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

L'Avvocato generale della CGUE Eleanor Sharpston , nelle sue conclusioni in causa C-413/15 (Farrel) depositate il 22/6/2017, chiarisce quando uno Stato membro è responsabile per cattiva trasposizione di direttiva imputabile a ente privato. Si sofferma sulla definizione di "emanazione dello Stato" ai fini della determinazione della responsabilità dello Stato membro per aver omesso di trasporre una direttiva in maniera adeguata.

LEGGI QUI LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE.

 


Pagina 50 di 109

Pubblicità


Annunci

Le generalizzazioni intellettuali sono sempre interessanti, ma le generalizzazioni in fatto di morale sono prive di ogni significato (O. Wilde)