Avvocati Part Time

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La Corte costituzionale il 4 dicembre 2013, in Camera di consiglio, ancora sulla l. 339/03

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(da www.servizi-legali.it )

Nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2013 la Corte costituzionale deciderà sulla q.l.c. della l. 339/03, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., sollevata dal Tribunale di Nocera Inferiore ed avente ad oggetto:
"Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di libertà d'iniziativa economica privata."

La assegnazione alla Camera di consiglio e non alla udienza pubblica non promette niente di buono, anche perchè l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Nocera è improntata sulla falsariga dell'ordinanza di rimessione sulla quale la Corte costituzionale decise con sentenza di rigetto n. 166/2012. Ma la Corte avrebbe fondatissime ragioni per cambiare indirizzo. Infatti, il diritto dei c.d. "vecchi avvocati-part-time" a rimanere iscritti negli albi per l'affidamento di cui hanno tanto a lungo goduto, è un diritto fondamentale, riconducibile al diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU (vedasi sentenza Bigaeva della Corte EDU) che, per quanto riconosce anche la sentenza 249/2010 della Corte costituzionale, imponeva di sottoporre la legge 339/03 (che tale diritto conculca) ad un approfondito vaglio di ragionevolezza innanzi alla Corte costituzionale, "non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)". Dovrebbe risultare evidente alla Corte costituzionale che la l. 339/03 non supera il vaglio di ragionevolezza di cui tratta la sentenza della stessa Corte costituzionale n. 249/2010.

Inoltre, la Corte costituzionale dovrebbe riconoscere che la sua sentenza n. 166/2012 non ha adeguatamente salvaguardato l'incolpevole affidamento che i "vecchi avvocati part time" avevano riposto nella stabilità del previgente regime di compatibilità. In particolare, la sentenza 166/2012:
1) non ha adeguatamente considerato il livello di affidamento nell'impossibilità che una leggina quale la 339/03 (non certo inquadrata in una comlessiva riforma dell'ordinamento professionale forense) potesse derogare al regime di compatibilità che aveva avuto il "pesantissimo" avallo della stessa Corte costituzionale con le sentenze 171/1999 e 189/2001;
2) ha fatto una affermazione errata, per categoricità e incompletezza, scrivendo che la Corte di Giustizia avrebbe ribadito "... con forza, in ordine al principio della tutela dell’affidamento, la propria giurisprudenza costante secondo cui gli amministrati non possono legittimamente confidare nella «conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (sentenza 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, Racc. pag. I-8343, punto 53 e giurisprudenza ivi citata)» (punto 44)". La Corte costituzionale, nella sentenza 166/2012 ha dimenticato di rilevare che la citata sentenza Plantanol della Corte di giustizia, dopo la frase riportata, ha affermato, al punto 57, che "Tuttavia, spetta al giudice del rinvio decidere se un operatore economico prudente ed accorto poteva essere in grado di prevedere  la possibilità di tale abolizione in un contesto come quello della causa principale. Trattandosi di un regime previsto da una normativa nazionale, è tenendo conto delle modalità di informazione di regola utilizzate dallo Stato membro che l’ha adottata e delle circostanze del caso di specie che tale giudice deve valutare, globalmente e in concreto, se sia stato debitamente rispettato il legittimo affidamento degli operatori economici considerati dalla detta normativa".

Dovrebbe pure valutare, la Corte costituzionale, le possibilità che siano accolti i ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo a seguito delle sentenze che le SSUU civili della Cassazione hanno depositato il 16 maggio 2013 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 166/2012. Sono stati presentati, infatti, ricorsi ampiamente argomentati alla corte europea dei diritti dell'uomo, chiedendo che sia accertata la violazione da parte dell’Italia:
- dell’art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952;
- dell’art.14 CEDU “Divieto di discriminazione” in congiunzione con l’art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e con l'art. 8 CEDU “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”;
- dell' art. 8 CEDU “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”;
- dell'art. 7 CEDU "Nulla poena sine lege";
- dell’art. 6 CEDU “Diritto a un equo processo”;
- dell’ art. 6 della CEDU “Diritto a un equo processo”, anche in congiunzione con l’ art. 13 CEDU, “Diritto ad un ricorso effettivo”.

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