
Importante la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-431/17, Monachos Eirinaios / Dikigorikos Syllogos Athinon. La Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), con sentenza del 7 maggio 2019 nella causa C-431/17, dando ragione al monaco Ireneo del monastero di Petra (Karditsa, Grecia), ha determinato un generale superamento del divieto di ottenere l'iscrizione al registro speciale degli avvocati che hanno acquisito la qualifica professionale in un altro Stato membro ed intendono esercitare (anche in in Italia) la professione forense utilizzando il "titolo professionale di origine". Tale divieto sino ad oggi è stato imposto, in Italia, dal CNF (senza che la Cassazione si mostrasse più propensa a tutelare la concorrenza tra professionisti) ed è stato argomentato da quel giudice speciale col ricorrere di una qualunque causa di incompatibiiità tra quelle previste dall'art. 18 della legge 247/2012.
I Consigli degli ordini degli avvocati non potranno più negare l'iscrizione dell'avvocato "qualificatosi" in altro Stato membro limitandosi ad affermare che essa sarebbe preclusa dalla sussistenza di una causa di incompatibilità prevista dall'ordinamento italiano. Sarà doverosa l'iscrizione se la richiesta di iscrizione sia presentata al Consiglio dell'ordine per esercitare in Italia la professione forense utilizzando il "titolo professionale di origine" (per titolo professionale di origine, ai fini della direttiva 98/5 si intende "il titolo professionale dello Stato membro nel quale l’avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante".
Fondamentale è quanto si legge nella sentenza della Corte di giustizia al punto 30: "Infatti, occorre distinguere, da un lato, l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante di un avvocato che desideri esercitare in detto Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine, che è soggetta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di questa direttiva, alla sola condizione indicata nei punti da 26 a 28 della presente sentenza, e, dall’altro, l’esercizio stesso della professione forense in detto Stato membro, in occasione del quale detto avvocato è soggetto, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, alle norme professionali e deontologiche applicabili nel medesimo Stato membro."
INTERESSANTE ARTICOLO DI ELISABETTA BERGAMINI SU EUROJUS
SI APRE ORA UN NUOVO FRONTE NELLA GUERRA PER L'ABROGAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA' FORENSI: IL FRONTE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO PER GLI ITALIANI CHE HANNO ACQUISITO IN ITALIA IL TITOLO PROFESSIONALE DI AVVOCATO MA POI SONO STATI CANCELLATI DALL'ALBO FORENSE ITALIANO PER UNA INCOMPATIBILITA' TRA QUELLE PREVISTE NELL'ART. 18 DELLA L. 247/2012 CHE NON SIA PREVISTA IN TUTTI GLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI FORENSI DEGLI STATI MEMBRI DELLA UNIONE EUROPEA.


Per capire come mai sia giunto il momento di implemetare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni reintroducendo la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato si legga la sentenza della Cassazione, sez. 5, n. 28684/2018. Tale sentenza chiarisce quando l'Agenzia delle entrate possa farsi assistere da avvocati del libero Foro ma, ai punti da 6 a 14, dà conto delle attuali gravi difficoltà che le pubbliche amministrazioni incontrano per poter ricorrere agli avvocati del libero Foro sia nei gradi di merito che nel giudizio in Cassazione: ne risulta l'opportunità politica della reintroduzione della compatibilità suddetta. E', DUNQUE, CERTO CHE LA DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO DEGLI ITALIANI E' PURE INCOSTITUZIONALE IN QUANTO IRRAGIONEVOLE!!!!
MA ANDIAMO PER GRADI:
La Corte di giustizia ha innanzitutto ricordato il Diritto dell’Unione, scrivendo:
"3 I considerando 2, 6 e 8 della direttiva 98/5 sono così formulati:
«(2) considerando che (…) [la] direttiva 89/48/CEE [del Consiglio], del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni [(GU 1989, L 19, pag. 16)] (…) ha lo scopo di garantire l’integrazione dell’avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l’avvocato all’applicazione delle stesse;
(…)
(6) considerando che un’azione comunitaria è giustificata anche dal fatto che alcuni Stati membri già consentono ad avvocati provenienti da altri Stati membri di esercitare attività professionali, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul proprio territorio con il loro titolo professionale d’origine; che, tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale diritto le modalità del suo esercizio sono profondamente diverse in relazione, ad esempio, al campo di attività e all’obbligo di iscrizione presso le autorità competenti; che una siffatta disparità di situazioni dà luogo a disparità di trattamento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri e costituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che solo una direttiva che stabilisca le condizioni per l’esercizio della professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, da parte degli avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo professionale di origine, è in grado di risolvere questi problemi e di dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli avvocati ed agli utenti del diritto.
(…)
(8) considerando che occorre sottoporre gli avvocati contemplati dalla presente direttiva all’obbligo di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperano alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti; (…)».
4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:
«1. Scopo della presente direttiva è di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.
2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
b) Stato membro di origine, lo Stato membro nel quale l’avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro;
c) Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale l’avvocato esercita secondo le disposizioni della presente direttiva;
d) titolo professionale di origine, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l’avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante;
(…)».
5 Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della direttiva in parola:
«Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all’articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine».
6 L’articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Iscrizione presso l’autorità competente», nei paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro.
2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. (…)».
7 L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Regole professionali e deontologiche applicabili», prevede, nel suo paragrafo 1, quanto segue:
«Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d’origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato»."
Ha poi così argomentato la sua decisione sulla questione pregiudiziale sottoposta al suo giudizio:
"22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.
23 Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/5, essa ha lo scopo di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.
24 A questo proposito, la Corte ha già avuto occasione di constatare che detta direttiva istituisce una procedura di reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati emigranti, i quali desiderino esercitare la professione utilizzando il titolo ottenuto nello Stato membro di origine (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).
25 Inoltre, come emerge dal considerando 6 della direttiva 98/5, mediante quest’ultima il legislatore dell’Unione ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata).
26 In tale contesto, l’articolo 3 della direttiva 98/5 provvede ad armonizzare completamente i requisiti preliminari richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale direttiva, prevedendo che l’avvocato che intende esercitare la professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere a tale iscrizione «su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine» (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).
27 A tale proposito, la Corte ha già statuito che la presentazione, all’autorità competente dello Stato membro ospitante, di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine risulta l’unico requisito cui dev’essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consenta di esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).
28 Pertanto, occorre giudicare che gli avvocati, i quali abbiano acquisito il diritto di fregiarsi di tale titolo professionale in uno Stato membro, quale il ricorrente nel procedimento principale, e che presentino all’autorità competente dello Stato membro ospitante il certificato della loro iscrizione presso l’autorità competente di questo primo Stato membro, devono essere considerati in regola con tutte le condizioni necessarie per la loro iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, con il loro titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.
29 Questa conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/5 assoggetta l’avvocato che eserciti nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, indipendentemente dalle norme professionali e deontologiche alle quali egli è soggetto nel suo Stato membro di origine, alle stesse norme professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano con il titolo professionale adeguato dello Stato membro ospitante per tutte le attività esercitate nel territorio di quest’ultimo.
30 Infatti, occorre distinguere, da un lato, l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante di un avvocato che desideri esercitare in detto Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine, che è soggetta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di questa direttiva, alla sola condizione indicata nei punti da 26 a 28 della presente sentenza, e, dall’altro, l’esercizio stesso della professione forense in detto Stato membro, in occasione del quale detto avvocato è soggetto, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, alle norme professionali e deontologiche applicabili nel medesimo Stato membro.
31 A questo proposito, occorre ricordare che tali norme, contrariamente a quelle vertenti sui presupposti richiesti per tale iscrizione, non sono state oggetto di armonizzazione e, pertanto, possono divergere considerevolmente da quelle vigenti nello Stato membro di origine. Del resto, come conferma l’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva, l’inosservanza di dette norme può condurre all’applicazione delle sanzioni previste nell’ordinamento dello Stato membro ospitante. Queste sanzioni possono comprendere, eventualmente, la cancellazione dall’albo pertinente di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2010, Jakubowska, C‑225/09, EU:C:2010:729, punto 57).
32 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio si evince che, secondo l’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’esercizio della professione forense da parte di un monaco non soddisferebbe le garanzie, quali previste nel punto 18 della presente sentenza, le quali, in forza del diritto di detto Stato membro, sono richieste ai fini di tale esercizio.
33 A questo proposito, occorre ricordare che è concesso al legislatore nazionale prevedere garanzie siffatte una volta che le norme stabilite a tale scopo non eccedono quanto necessario a conseguire gli obiettivi perseguiti. In particolare, la mancanza di conflitti di interesse è indispensabile all’esercizio della professione forense e implica, segnatamente, che gli avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti delle autorità, dalle quali è opportuno che essi non siano assolutamente influenzati.
34 Questa facoltà offerta al legislatore nazionale non può consentirgli tuttavia di aggiungere ai presupposti richiesti per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, i quali, come ricordato nel punto 26 della presente sentenza, sono stati oggetto di una completa armonizzazione, determinate condizioni supplementari relative al rispetto di obblighi professionali e deontologici. Ebbene, negare a un avvocato, che desideri esercitare la professione nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, la sua iscrizione presso le autorità competenti di detto Stato membro sol perché egli ha lo status di monaco equivarrebbe ad aggiungere una condizione di iscrizione a quelle contenute nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5, laddove un’aggiunta siffatta non è autorizzata da questa disposizione.
35 Peraltro, come ricordato nel punto 33 della presente sentenza, le norme professionali e deontologiche applicabili nello Stato membro ospitante, per essere conformi al diritto dell’Unione, devono rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità, il che implica che esse non devono eccedere quanto necessario per conseguire gli scopi perseguiti. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per quanto concerne la norma sull’incompatibilità in questione nel procedimento principale.
36 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede."
Infine la Corte ha dichiarato:
"L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede."
Pur se la decisione sulla questione sottoposta alla Corte di giustizia ha riguardato il caso particolare dell'incompatibilità di un monaco, è evidente che essa determina un generale superamento del divieto -argomentato col ricorrere di una qualunque causa di incompatibiiità tra quelle previste dall'art. 18 della legge 247/2012- sino ad oggi imposto in Italia, dal CNF, di ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati per esercitare in Italia la professione forense utilizzando il titolo professionale di origine. I Consigli degli ordini degli avvocati non potranno più negare l'iscrizione all'albo limitandosi ad affermare che essa sarebbe preclusa dalla sussistenza di una causa di incompatibilità prevista dall'ordinamento italiano. Fondamentale è quanto si legge nella sentenza della Corte di giustizia al punto 30: "Infatti, occorre distinguere, da un lato, l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante di un avvocato che desideri esercitare in detto Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine, che è soggetta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di questa direttiva, alla sola condizione indicata nei punti da 26 a 28 della presente sentenza, e, dall’altro, l’esercizio stesso della professione forense in detto Stato membro, in occasione del quale detto avvocato è soggetto, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, alle norme professionali e deontologiche applicabili nel medesimo Stato membro."
QUI TROVI LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE.
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA CAUSA C-431/17.