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Eugenio Montale: lettera a Malvolio

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LETTERA A MALVOLIO

 

Non s'è trattato mai d'una mia fuga, Malvolio,

e neanche di un mio flair che annusi il peggio

a mille miglia. Questa è una virtù

che tu possiedi e non t'invidio anche

perchè non potrei trarne vantaggio.

No,

non si trattò mai d'una fuga

ma solo di un rispettabile

prendere le distanze.

Non fu molto difficile dapprima,

quando le separazioni erano nette,

l'orrore da una parte e la decenza,

oh solo una decenza infinitesima

dall'altra parte. No, non fu difficile,

bastava scantonare scolorire,

rendersi invisibili,

forse esserlo. Ma dopo.

Ma dopo che le stalle si vuotarono

l'onore e l'indecenza stretti in un solo patto

fondarono l'ossimoro permanente

e non fu più questione

di fughe e di ripari. Era l'ora

della focomelia concettuale

e il distorto era il dritto, su ogni altro

derisione e silenzio.

Fu la tua ora e non è finita.

Con quale agilità rimescolavi

materialismo storico e pauperismo evangelico,

pornografia e riscatto, nausea per l'odore

di trifola, il denaro che ti giungeva.

No, non hai torto Malvolio, la scienza del cuore

non è ancora nata, ciascuno la inventa come vuole.

Ma lascia andare le fughe ora che appena si può

cercare la speranza nel suo negativo.

Lascia che la mia fuga immobile possa dire

forza a qualcuno o a me stesso che la partita è aperta,

che la partita è chiusa per chi rifiuta

le distanze e s'affretta come tu fai, Malvolio,

perchè sai che domani sarà impossibile anche

alla tua astuzia.

Per capire come mai sia giunto il momento di implemetare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni reintroducendo la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato si legga la sentenza della Cassazione, sez. 5, n. 28684/2018. Tale sentenza chiarisce quando l'Agenzia delle entrate possa farsi assistere da avvocati del libero Foro ma, ai punti da 6 a 14, dà conto delle attuali gravi difficoltà che le pubbliche amministrazioni incontrano per poter ricorrere agli avvocati del libero Foro sia nei gradi di merito che nel giudizio in Cassazione: ne risulta l'opportunità politica della reintroduzione della compatibilità suddetta.

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CNF dice no al praticante avvocato appartenente alle Forze dell'ordine

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(da www.servizi-legali.it )

dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 21/11/2013:

"Incompatibilità tra svolgimento del tirocinio professionale ed appartenenza alle Forze dell’Ordine

E’ ben vero che le incompatibilità di cui all’art. 3 RDL 1578/33 non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti all’omonimo registro anche se legati da un rapporto di lavoro subordinato a soggetti pubblici o privati(*). E’ tuttavia altrettanto vero che la qualifica di pubblico ufficiale ed il connesso dovere ex art. 361 c.p. di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone evidentemente agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti. Ne consegue che, nel caso di appartenente alle Forze dell’Ordine, ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è tanto la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza, su cui grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con i predetti doveri cui è tenuto il praticante avvocato(**), e ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica(***). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il rifiuto del COA di iscrivere nel registro dei praticanti un Sovraintendente delle Forze di Polizia che ne aveva fatto richiesta).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 120
NOTE:
(*) Il principio di cui in massima, espresso con riferimento alla “vecchia” legge professionale, può ritenersi tutt’ora valido, stante il disposto di cui all’art. 41, co. 4, L. n. 247/2012, secondo cui “Il tirocinio puo` essere svolto contestualmente ad attivita` di lavoro subordinato pubblico e privato, purche´ con modalita` e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”.
(**) In senso conforme, tra le altre, CNF sentenze nn. 171/2003, 288/2004, 10/2007, 52/2008, 162/2008, 138/2010, nonché, in sede consultiva, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 20.
(***) Con tale ultimo inciso, la sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da quanto espresso da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 giugno 2002, n. 87, nonché da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 51.

 

Consiglio di Stato 5222/2013 su legge Severino

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La quinta sezione del Consiglio di stato, con sentenza 5222/2013 del 29/10/2013, ha confermato che l'applicazione del d.lgs. 235/12 (c.d. legge Severino) in relazione a sentenze di condanna intervenute anteriormente alla sua entrata in vigore non contrasta con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
Si legge in sentenza:
"E’ stato al riguardo rilevato, tra l’altro:
a.- l’applicazione delle cause ostative di cui allo jus superveniens alle sentenze di condanna intervenute in un torno di tempo anteriore non si pone in contrasto con il dedotto principio della irretroattività della norma penale e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive, giacché la norma in esame non ha natura, neppure in senso ampio, sanzionatoria, penale o amministrativa.
b.- il fine perseguito dal legislatore è quello di allontanare dallo svolgimento del munus publicum i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunce di giustizia, così che la condanna penale irrevocabile viene in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è collegato un giudizio di inidoneità morale a ricoprire la carica elettiva: la condanna stessa è dunque un requisito negativo ai fini della capacità di partecipazione alla competizione elettorale.
- non è irragionevole il regime di favore previsto per le sole sentenze di patteggiamento.
Ciò in definitiva esclude la pretesa violazione degli artt. 11 delle preleggi e 3 e 25 della Costituzione, rendendo comunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, tanto più che, come pure rilevato nella già ricordata sentenza della Sezione, non è apprezzabile un profilo di irragionevolezza collegato alla mancata previsione, per le elezioni regionali, di un limite temporale analogo a quello fissato dall’art. 13 con riferimento alla incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento, stante la diversità di elezioni e di cariche che escludono l’insindacabilità dell’apprezzamento discrezionale operato sul punto dal legislatore."

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Un vecchio dubbio della Corte costituzionale fa dire: "come finirà col C.N.F.?"

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte costituzionale sollevò innanzi a se stessa questione di costituzionalità della legge che attribuiva giurisdizione al Consiglio Nazionale dei Geometri.

Scrisse, tra l'altro: "... si prospetta il dubbio se il Consiglio Nazionale dei Geometri in quanto organo di giurisdizione speciale possa considerarsi costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost., attesa la composizione e le modalità di Funzionamento del collegio giudicante;

 

che la Corte ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in riferimento all'anzidetto parametro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale".

Come andrà a finire (dopo che il giusto processo è stato espressamente costituzionalizzato) col C.N.F.?

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA 30 SETTEMBRE 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...


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Leggi tutto...
 

Ogni giudice dev'essere imparziale più dell'amministratore e non può esser consulente di una parte !

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(da www.servizi-legali.it )

La sentenza 111/2013 del Consiglio Nazionale Forense è stata deliberata da un collegio giudicante costituito da: Avv. Carlo VERMIGLIO Presidente f.f.- Avv. Andrea MASCHERIN Segretario f.f.- Avv. Carlo ALLORIO - Avv. Carla BROCCARDO - Avv. Antonio De GIORGI - Avv. Federico FERINA - Avv. Bruno GRIMALDI - Avv. Aldo MORLINO - Avv. Cladio NERI - Avv. Bruno PIACCI - Avv. Giuseppe PICCHIONI - Avv. Michele SALAZAR - Avv. Ettore TACCHINI.

In ordine alla importantissinma tematica trattata dalla sentenza (e cioè alla questione della susistenza, nel CNF, della necessaria imparzialità di giudice) rileva il fatto che ben cinque membri del collegio giudicante facciano altresì parte della commissione consultiva del CNF alla quale è demandato il compito di fornire pareri ai COA, che sono parti necessarie nei giudizi innanzi al CNF.

Si legge in sentenza:
"DIRITTO
Preliminarmente va affrontata la questione relativa alla natura e composizione dell’organo giudicante, nonché l’eccezione di anticostituzionalità proposta.
Con la memoria datata 15 marzo 2013 dal difensore dell’incolpata si chiedeva la dichiarazione della irregolare costituzione dell’organo giudicante avuto riguardo alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, D.L. 138/11 (convertito in L. 148/11) -
nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 10, comma 1, L.183/11 - e all’art. 8, comma 8, d.P.R. 137/12 che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 D.L. citato, aveva previsto con riferimento al procedimento disciplinare che “i consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri in applicazione di quanto disposto al periodo che precede i consigli nazionale dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante”.
La difesa rilevava che dall’entrata in vigore della norma si dovevano intendere abrogate tutte le norme divergenti o incompatibili con essa contenute nei vari ordinamenti professionali e, quindi, anche quelle previste dagli art. 52 e ss R.d.l. 1578/33 e art. 21 e ss D.lgt. 382/44 disciplinanti il procedimento innanzi al CNF. Ad opinione della difesa il vizio non poteva ritenersi sanato dalla proposizione di impugnativa giudiziale proposta avverso il citato d.P.R. 137/12 ovvero dalla successiva entrata in vigore della nuova legge professionale che sempre ad avviso della ricorrente non rispetterebbe il necessario requisito della separazione tra funzione amministrativa e giurisdizionale dell’organo disciplinare, la cui attuale composizione non sarebbe giustificata dall’art. 65, comma 1, L. 247/12, in quanto la disposizione transitoria non potrebbe richiamare norme previste dal previgente ordinamento professionale poiché abrogate. Conclude la ricorrente che in mancanza di un regolamento che disciplini la funzione disciplinare, manchi l’organo competente ad esercitare il potere disciplinare con la conseguenza che la funzione per esso prevista non può essere lecitamente surrogata da organo diverso e non più previsto come il CNF nell’attuale composizione.
L’eccezione che per chiarezza si è inteso esporre in tutta la sua ampiezza è infondata e non merita accoglimento.
Il complesso di norme richiamate dalla difesa dell’incolpato non sono applicabili al CNF, con la conseguenza che le ragioni addotte a sostegno dell’irregolarità della costituzione di questo Giudice risultano inconferenti.
Il complesso di norme richiamate dall’incolpato consegue alla tendenza legislativa alla liberalizzazione delle forme di accesso e di esercizio delle attività professionali regolamentate, in conseguenza della quale la disciplina diviene oggetto di delegificazione finalizzata a che gli ordinamenti professionali garantiscano un esercizio dell’attività rispondente ai principi dilibera concorrenza, nonché di differenziazione e pluralità di offerta a garanzia della possibilità effettiva di scelta da parte degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativa ai servizi offerti.
In quest’ottica la norma ha dettato i principi ai quali dovrà attenersi il regolamento governativo di delegificazione da adottarsi nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della norma medesima. Tra questi principi la lettera F) dispone per l’istituzione di un organo nazionale di disciplina. Il procedimento di delegificazione è procedimento di produzione normativa che si manifesta attraverso due atti: la legge di autorizzazione e il regolamento in delegificazione. Orbene nonostante il meccanismo di abrogazione a data prestabilita, la funzione del regolamento in delegificazione resta quella di individuare l’ambito materiale interessato dall’effetto abrogativo delle norme di rango primario. È di tutta evidenza, ed è stato confermato dall’atto regolamentare assunto in attuazione della citata lettera F) della norma primaria, che quest’ultima si applichi e riguardi solo quei consigli nazionali che operano in veste amministrativa e non a nche il CNF che opera in veste di giudice speciale ai sensi e per gli effetti della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., in forza dei quali sono soggetti a riserva assoluta di legge. Va ricordato che l’art. 108 Cost. dispone testualmente che “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge”, il che vale a dire che le funzioni giurisdizionali del CNF non possono essere oggetto di
delegificazione, dal momento che sussiste una riserva di legge costituzionalmente prevista e che la nuova normativa d.P.R. 137/12 circoscrive la portata della norma innovativa ai soli consigli nazionali che decidono in via amministrativa. Erra, dunque, la difesa della appellante anche nel sostenere che al CNF si applichi il comma 8 dell’art. 8 in quanto anche tale normasi riferisce esclusivamente a quei consigli che operano in via amministrativa dal momento che la disciplina del CNF e di quegli altri consigli nazionali riconosciuti come giudici speciali esula dalla sfera di operatività di una fonte subordinata quale il regolamento. A maggior sostegno di quanto sin qui detto è la stessa relazione di accompagnamento al d.P.R. 137/12 che nell’affrontare la “compatibilità con il sistema costituzionale” dell’intervento delegificativo previsto dal d.l. 138/11 prende espressamente in considerazione il limite della riserva assoluta di legge per escludere che la delegificazione possa riguardare quei consigli nazionali per i quali la funzione disciplinare è prevista dal Legislatore alla stregua di una vera e propria competenza giurisdizionale. Così correttamente interpretata la normativa, la reiezione dell’eccezione proposta assorbe gli argomenti esposti dalla ricorrente in ordine agli effetti dell’impugnativa proposta dal CNF avverso il d.P.R. 137/12 e in ordine alla portata della legge professionale (L. 247/12).
Anche la seconda eccezione esposta con la memoria, con la quale si sollevava dubbio di legittimità costituzionale degli art. 54 r.d. 1578/33 e artt. 14 e 21 del D.lgs.lgt. 382/44 in relazione all’art. 111, commi 1 e 2, Cost., scaturente dalla lettura dell’art. 3, comma 5, lettera F) D.l. 138/11 nella parte in cui dispone l’incompatibilità fra la carica di Consigliere Nazionale e quella di membro del consiglio di disciplina nazionale, con compromissione dei principi in materia di giusto processo determinati dalla presenza in capo all’unico soggetto di competenze eterogenee ed incompatibili agenti a discapito della terzietà e imparzialità del giudicante. La sollevata eccezione risulta generica e non supportata da idonea motivazione che induce a ritenerla priva del requisito della rilevanza anche rispetto al richiamo al citato art. 3, che come sopra detto è inapplicabile al CNF. L’eccezione deve respingersi ritenendola manifestamente infondata alla luce del pacifico e costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e ordinaria, in virtù del quale l’attuale assetto del CNF risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi sovraordinati (per tutte Corte Cost., sent. n. 284/86; Corte Cost., sent. 326/92; Cass. civ., SU, sent. 6213/05).
"

Sarei curioso di sapere che ne pensa la Cassazione, con perticolare riguardo all'aspetto "oggettivo" dell'imparzialità di giudice, come elaborato anche dalla Corte EDU e dalla Corte di giusizia.

 

 

 

O bisogna farci spiegare da Strasburgo chi è un giudice?


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... Le cose vere della vita non si studiano nè si imparano ma si incontrano (Oscar Wilde)