Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

finalmente è arrivato: www.negoziazione-assistita.it è on line

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www.negoziazione-assistita.it , è il mio sito dedicato agli avvocati che vogliono sapere tutto sulla nuova procedura di negoziazione assistita. Il sito fornisce gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

Normativa, giurisprudenza e un utile formulario saranno accessibili a tutti i visitatori. Gli articoli di approfondimento, invece, saranno riservati solo agli utenti registrati. Tutto, comunque, sarà rigorosamente gratuito.

L'avvocato degiurisdizionalizzato

Degiurisdizionalizzazione ? negoziazione assistita ? Ma che vor dì ?  So morto e nun lo so, come avvocato?

Quann'ero praticante, 'n'antra cosa m'hanno 'nsegnato er domine e l'amici: <<causa che pende causa che rende!>> dicevano coi meglio professori. E l'ho seguiti, pe la strada lunga e storta der diritto.

Io sò 'n legale de processuale. Conosco tutti li trenta riti der civile. E pure quarche magistrato !

E mo' n'do vado io se cambia er monno ? Se me se chide d'esse decisivo, de-giurisiziona'-lizzanno er Foro ?

Me tocca a ristudià er diritto, sostanziale, e garantì ar cliente che c'azzecco, quando dico "rinuncia" pure ar becco !

Sennò, artro che dignità legale: senza tariffe aliunde liquidate me tocca accontenta' de 'n fico secco."

 

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Solo se il datore di lavoro dell'avvocato è il suo cliente si lede l' "indipendenza" del difensore

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Nella sentenza del TAR Campania 3945/2015 si legge che in sostanza il datore di lavoro di un avvocato che sia iscritto nell'elenco speciale degli avvocati delle pubbliche amministrazioni è il cliente di quell'avvocato. Ebbene, proprio questo rapporto di lavoro subordinato è l'unico tipo di rapporto di lavoro subordinato che secondo la Corte di giustizia è in grado di compromettere la necessaria indipendenza d'avvocato (sentenza Akzo Chemicals contro Commissione). Dunque è ora di dire basta all''incompatibilità indicata dalla legge di riforma forense (l. 247/12, art. 18, lettera d) tra la professione di avvocato e "qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". E in primo lugo è ora di dire basta all'incompatibilità tra la professione di avvocato e l'impiego pubblico a part time ridotto. Lo dica l'Antitrust a proposito della legge annuale di concorrenza in elaborazione.

La questione della regolazione proporzionata dell'indipendenza dell'avvocato è correlata a quella del c.d. legal privilege per la quale vedi la direttiva 2014/104/UE.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 3945 DEL 27/7/2015 ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

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Stabilire gli onorari professionali nei contratti di assistenza legale per negoziazione assistita?

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Perchè nei contratti standard di assistenza legale per negoziazione assistita da avvocato, se stipulati con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale, è bene stabilire termini e modalità di pagamento delle prestazioni professionali ?
E' bene perchè la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 15/1/2015 nella causa C-537/13, ha deciso che nei contratti standard di assistenza legale stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale la tutela del cliente deve essere una tutela rafforzata: in sostanza, se gli avvocati decidono di ricorrere, all’interno di un contratto, a clausole standardizzate, predisposte da loro o dai propri ordini professionali, sono poi tenuti a rispettare la direttiva 93/2013.
Questo il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia: "La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale."
In considerazione dell’asimmetria informativa che ricorre tra l'avvocato e il suo cliente e ritenendo che quest'ultimo sia "la parte debole" del contratto di assistenza legale, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella detta sentenza ha affermato che è necessario applicare ai contratti standardizzati di assistenza legale la direttiva 93/2013 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Nei detti rapporti contrattuali il cliente dell'avvocato è stato riconosciuto "consumatore" e a sua tutela sono state riconosciute applicabili le regole Ue sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. ...   (continua a leggere quest'articolo su www.negoziazione-assistita.it )

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Antitrust adotta innovativo codice etico del personale: trasparenza invece di odiose incompatibilità

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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è dotata di un nuovo "Codice etico del personale", pubblicato il 2/3/2015. In più parti il codice sottolinea i doveri del dipendente di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta, astensione in caso di conflitto di interessi, riserbo, lontananza da situazioni o comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuoce3re agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  Fondamentale, però, è la mancata previsione di incompatibilità per i casi in cui possano sorgere conflitti di interessi in concreto. Riporto l'art. 6 del "codice", dedicato, appunto ai conflitti di interessi: ...

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Avvocati cassazionisti ... "estratti a sorte" !!!

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Riporto una e-mail sulla quale invito a meditare.

<<Egregio collega,

ieri sera, mentre ero allo studio, tra l’altro impegnato con un cliente, mi ha chiamato un collega e mi ha detto:

“Lo sai che io e te, pur avendo sostenuto gli esami di avvocato a Catanzaro nella stessa sessione (prove scritte a dicembre 2002 e orali a partire da settembre 2003 fino ad aprile 2004, stante l’alto numero dei candidati, con chiamata in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta a sorte), siamo sottoposti a regimi differenti per quanto riguarda l’iscrizione all’albo dei Cassazionisti? Io (cioè il mio interlocutore), poiché il mio cognome inizia con la lettera “D”, avendo sostenuto e superato l’orale in gennaio 2004, ed essendomi iscritto all’albo prima del 2 febbraio 2004, posso iscrivermi all’albo dei cassazionisti secondo la previgente normativa (vedi art. 22 comma 4 della legge 247/2012); tu invece, siccome il tuo cognome inizia con la "R", sei stato chiamato a sostenere l’orale dopo il 2 febbraio 2004 e quindi, pur essendoti subito dopo iscritto all’albo, non raggiungi il requisito dei dodici anni entro il 2 febbraio 2016 e conseguentemente, a differenza mia, devi sostenere test preselettivi, frequentare corsi e sostenere l’esame di idoneità, se vuoi iscriverti!! Pensa un po’! Tutto ciò solo perché, pur sostenendo l’esame nella stessa sessione (ed essendoci a Catanzaro molti candidati), e seguendo l’ordine alfabetico, io (cioè lui) ho avuto la fortuna di essere convocato all’orale in gennaio e tu hai avuto la sfortuna di essere convocato all’orale dopo il 2 febbraio 2004!!”.

Ti confesso, egregio collega, che la cosa stanotte non mi ha fatto dormire; mi pare assurdo che vi possano essere disparità di questo genere tra candidati che hanno superato l’orale nella stessa sessione di esame e si sono subito dopo iscritti all’albo.

A mio parere l’art. 22 comma 4 della legge 247/2012, nel prevedere che “possono altresì chiedere l'iscrizione (all’albo dei cassazionisti) coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (cioè entro la data del 2 febbraio 2016)”, viola palesemente l’art. 3 della Costituzione, in quanto crea una irragionevole e intollerabile disparità di trattamento tra persone che sono state chiamate a sostenere l’orale nella medesima sessione di esame prima o dopo il tempo utile per l’iscrizione all’albo entro il 2 febbraio 2016, e ciò loro malgrado, in quanto l’ordine di chiamata a sostenere l’orale è dipeso unicamente dalla sorte, cioè dalla lettera alfabetica estratta. A mio parere, il vero termine spartiacque, che avrebbe retto meglio al pericolo di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sarebbe stato il 31 dicembre di un qualunque anno solare (per esempio chi matura il requisito dei dodici anni di iscrizione entro il 31 dicembre 2015 oppure 31 dicembre 2016 può iscriversi secondo la previgente normativa); ciò in quanto pare ovvio che entro il 31 dicembre di dodici anni prima si siano iscritti all’albo solo gli avvocati che hanno superato l’orale entro la sessione di esame terminata nella primavera di quell’anno solare (cioè pare ovvio che entro il 31.12.2004, ad esempio, si sono iscritti all’albo solo gli avvocati che hanno superato l’orale entro la primavera del 2004 e non quelli della sessione di esame iniziata a settembre 2004, che, ragionevolmente (salvo qualche collega con particolarissime esigenze), avranno preferito iscriversi nel nuovo anno per non pagare inutilmente il contributo annuale al Consiglio dell’Ordine per l’intero anno 2004).

Io vorrei assolutamente portare la questione al vaglio del TAR o di un altro Giudice. Se esiste ancora uno Stato di diritto, questa non può passare così !! >>

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Colui che si tiene più lungi dal proprio secolo, è altresì colui che meglio lo rispecchia  (O. Wilde)