
La Corte di giustizia, con sentenza del 4 settembre 2014 nelle cause riunite da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, ha deciso che la normativa italiana che fissa costi minimi dell'autotrasporto di merci, con ciò sostanzialmente imponendo livelli minimi tariffari, viola il diritto dell'Unione europea.
Al punto 13 della sentenza si afferma che "L’articolo 83 bis del decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, ha ridotto la portata della liberalizzazione delle tariffe introdotta con il decreto legislativo n. 286, del 21 novembre 2005, prevedendo, per quanto riguarda i contratti verbali, che il corrispettivo dovuto dal committente non possa essere inferiore ai costi minimi d’esercizio la cui determinazione è demandata all’Osservatorio."
Al punto 15 della sentenza si afferma che "La disciplina di cui all’articolo 83 bis del decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, ha subìto importanti modifiche che hanno eliminato la distinzione tra contratti in forma scritta e contratti meramente verbali, consentendo all’Osservatorio di incidere sulla determinazione delle tariffe anche dei primi in ragione della pretesa necessità di garantire il rispetto degli standard di sicurezza."
Il dispositivo finale della sentenza afferma che "L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati."
MI PARE FONDAMENTALE QUANTO AFFERMATO AI PUNTI 53, 55 E 56 DELLA SENTENZA:
"53 Inoltre, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v. sentenze Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 55, e Attanasio Group, C‑384/08, EU:C:2010:133, punto 51)."
"55 Ad ogni buon conto, i provvedimenti in esame vanno al di là del necessario. Da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Outokumpu, C‑213/96, EU:C:1998:155, punto 39, nonché del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C‑446/03, EU:C:2005:763, punti da 54 a 56)."
"56 Dall’altro, esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell’Unione, menzionate al punto 7 della presente sentenza, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell’Unione in materia di ..."
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