Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Per il CNF la sua composizione e funzione giurisdizionale son soggette a riserva assoluta di legge

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Con sentenza 122/2014 depositata il 27/9/2014 il CNF affermò di essere  “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che regola la sua composizione e le sue funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione.

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Inammissibile il ricorso in Cassazione senza specifica indicazione degli atti fondanti

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Si legge nella sentenza delle SS.UU.Civi della Cassazione, n. 24708 del 4/12/2015: "questa Corte ha ritenuto (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n. 20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726) che il requisito previsto dall'art. 366 cpc n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, "postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile". La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 n. 6 cpc, ha chiarito inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l'art. 3 69, comma 2, n. 4, cpc prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità.
Applicando tali principi, che il Collegio in questa sede intende ribadire, al caso di specie emerge che non risulta specificata in quale sede processuale è rinvenibile il documento sul quale la censura si fonda.
Né l'eventuale presenza dei documenti in parola nei fascicoli di parte o di quelli d'ufficio del giudizio del merito potrebbe sanare l'inosservanza della prescrizione di cui al richiamato art. 366 n. 6 cpc atteso che siffatta prescrizione (Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 cit. come ribadito anche da Cass. S.U. 23 ottobre 2010 n. 20075) va correlata a quella ulteriore, sancita a pena d'improcedibilità, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cpc che deve ritenersi soddisfatta "qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile". Specificazioni, queste del tutto carenti nel caso in esame.
D'altro canto il testo dell'estratto verbale, in relazione al quale il CNF ha ritenuto la validità formale della delibera del COA, non è trascritto, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso sicché è impedito a queste Sezioni Unite qualsiasi sindacato di legittimità in proposito
."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA n. 24708/15 DELE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE ...

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Principio di legalità, autotutela e adeguamento al quadro normativo in ogni momento

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Si legge nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, n. 196/2016, depositata il  14/7/2016:

"L'esercizio della professione di avvocato in Italia è regolamentato nell'interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). L'interesse pubblico alla rimozione dell'iscrizione nell'albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante all'esercizio della professione è dunque in re ipsa, anche alla luce dell'art. 33, c. V, della Costituzione, e non ha bisogno di specifica motivazione stante l'assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell'iscrizione stessa.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, III^, 25.2.2013, n. 1135) per i provvedimenti aventi effetti giuridici perduranti nel tempo il principio di legalità impone il loro adeguamento al quadro normativo di riferimento in ogni momento. Per tali atti l'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela deve pertanto ritenersi in re ipsa, identificandosi nella cessazione stessa di ulteriori effetti in contrasto con la legge. Indipendentemente da tale assorbente rilievo va ricordato che “in sede di adozione di atti di autotutela la comparazione tra interesse pubblico e quello privato è necessaria nel caso in cui l'esercizio dell'autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all'Amm.ne pubblica, non certo in via di principio quando lo stesso è dovuto a causa di comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l'Autorità Amm.va ad emanare un atto risultato poi illegittimo” (Cons. Stato, VIA, 6.12.2013, n. 5854).

Va infine ad abundantiam osservato che il ricorrente alla data della cancellazione (22 Gennaio 2014) non aveva ancora maturato il triennio prescritto dall'art. 12, c. 1, del D.Lvo n. 96/2001 e pertanto nessun diritto aveva acquisito per l'iscrizione nell'albo ordinario.

Peraltro, l'articolo 21 nonies della L. n. 241/90 non fissa un termine ultimo oltre il quale l'esercizio dell'attività di autotutela è illegittima, riconducendo la valutazione in concreto in ordine alla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine che nel caso in esame non può considerarsi irrazionale essendo di appena undici mesi e venti giorni.

Il potere di annullamento è stato quindi correttamente esercitato dal COA ai sensi dell'articolo 21 octies della legge n. 241/90 il quale dispone che: “è annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza”.

Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso, con ordine alla Segreteria del CNF, stante la specifica richiesta in tal senso del P.G., di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica, perché abbia a valutare, la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità penale per il reato di truffa."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA N. 196/2016 DEL CNF ...

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Sentenza del Consiglio Nazionale Forense su giurisdizione e incompatibilità per avvocati stabiliti

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Interessante sentenza del CNF circa la sua giurisdizione domestica e circa le incompatibilità per gli avvocati stabiliti è stata depositata il 10/3/2015.

Leggi la sentenza del Consiglio Nazionale Forense cliccando su "LEGGI TUTTO" ...

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CdS 2944/15 su attività non riservate a chi ha superato l'esame di stato

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Il Consiglio di Stato, con sentenza 2944/2015, depositata il 15/6/2015, chiarisce che l'abilitazione all'esercizio di una professione (attraverso il superamento di un apposito esame di stato) non consente semplicemente di svolgere attività riservate a chi quell'esame superi ma permette anche di non soggiacere ai limiti e requisiti (ad es. limiti di esperienza concreta in un certo settore che non sia oggetto di attività riservata ad abilitati) che la Pubblica Amministrazione volesse porre per individuare soggetti ai quali riconoscere una qualche utilità (ad es. come contrenti di un contratto di consulenza professionale che non sia oggetto di riserva a chi ha superato un esame di stato)  in relazione allo svolgimento di attività che, pur non essendo "riservate" (e cioè esercitabili solo da chi abbia superato un apposito esame di stato) siano nondimeno attività "minori" tipiche di quella professione (ad es. la consulenza giuridica per gli avvocati).

Per comprendere a fondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2944/2015 occorre leggere la segnalazione AS517 dell'Antitrust, risalente al 21 aprile 2009, che nella sentenza è citata. Scriveva l'Antitrust in quella segnalazione al Presidente della Regione Umbria: "... l’Autorità ha già avuto modo di esprimersi criticamente circa l’indebita presenza di barriere amministrative causate da misure non rispondenti al principio di proporzionalità, il cui unico effetto è quello di determinare una ingiustificata restrizione all’accesso al mercato.
Al riguardo, è stato rilevato che una riforma dell’attività regolatoria della pubblica amministrazione in senso proconcorrenziale favorisce una politica economica orientata al mercato. In tal senso, appare necessaria “[…] una stabile attività di revisione della normativa volta ad individuare, con riferimento a ciascun settore, l’effettiva necessità e proporzionalità delle procedure amministrative previste in relazione all’esercizio delle diverse attività economiche […]”.
In proposito, l’Autorità ha altresì evidenziato che “[…]Particolare attenzione va quindi rivolta all'individuazione degli strumenti e dei criteri in base ai quali il legislatore procede alla preventiva selezione degli operatori, definendo requisiti i quali, pur garantendo la scelta di soggetti tecnicamente qualificati, risultino necessari al conseguimento degli obiettivi e degli interessi generali da tutelare, nonché proporzionati alla natura della prestazione, senza tuttavia pregiudicare l'efficacia del confronto concorrenziale tra gli operatori del mercato e/o precludere ingiustificatamente ad alcuno l'accesso al mercato. Le normative che non rispondono a questi principi di necessità e proporzionalità determinano
ingiustificate restrizioni concorrenziali e producono costi di regolamentazione superiori ai benefici […]”.
In casi analoghi a quello in esame, l’Autorità ha in particolare ribadito che la previsione di requisiti particolarmente rigidi non solo può determinare una restrizione ingiustificata all’accesso al mercato3, ma può al contempo favorire ingiustificatamente gli operatori già attivi nel settore attraverso la preventiva individuazione di specifiche prerogative unicamente o prevalentemente ad essi riferibili
."

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