E' stato presentato in Senato, a luglio, 2014, il disegno di legge n. 1577, "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". All'art. 8 ("Definizioni di pubblica amministrazione") stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell’individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni normative che vi facciano espresso riferimento, si intende per: a) <<amministrazioni statali>> ...; b) <<amministrazioni nazionali>> ...; c) <<amministrazioni territoriali>> ...; d) <<amministrazioni di istruzione e cultura>> ...; e) <<amministrazioni pubbliche>>: le amministrazioni nazionali, quelle territoriali,quelle di istruzione e cultura, nonché gli ordini professionali; f) <<soggetti di rilievo pubblico>> ...; g) <<organismi privati di interesse pubblico>>... . Gli Ordini professionali, dunque, vengono semplicemente definiti <<amministrazioni pubbliche>>.
Pirima di tutto una vignetta potente sui rischi del corporativismo, che è il tipico rischio di una regolazione delle pubbliche amministrazioni che elevi gli Ordini a soggetti pubblici.

Gli Ordini professionali non possono continuare ad avere la botte piena e la moglie ubriaca, come garantisce il regime corporativo che continua a vivere attraverso l'attuale regolazione delle professioni ordinistiche. Questo superamento (costituzionalmente dovuto) del sostanziale corporativismo degli Ordini professionali (ancora definiti enti pubblici non economici a carattere associativo) dovrebbe essere chiesto soprattutto dalla "base", dai milioni dii professionisti che, oramai proletarizzati, non beneficiano più dei frutti del regime corporativo. Tali frutti, è indiscutibile, sono ormai appannaggio esclusivo dei "vertici" delle varie professioni ordinistiche, mentre la stragrande maggioranza dei professionisti è "carne da macello" (ad es. false partite IVA).
Comunque, è evidente l'insostenibilità, logica ancor prima che giuridica, di talune richieste, tra loro incompatibili, che giungono dai vertici delle varie professioni regolamentate in Ordini:
non si può, da una parte, chiedere il rigetto di “ogni assimilazione degli Ordini professionali alla pubblica Amministrazione statale” (argomentando, come fa il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che “l’accettazione di compiti pubblici delegati che ci consentono di portare benefici al Paese, pur con grande sacrificio, non sono omologanti”, e che “gli ordini professionali sono sostenuti esclusivamente dai contributi degli associati, e quindi non fanno parte né dell’apparato della P.A., né sono soggetti al controllo della Corte dei Conti, ma solo alla vigilanza del Ministero della Giustizia”) e, dall'altra parte chiedere che l'ente Ordine professionale sia pubblico quando si tratta di mantenergli la titolarità di ampissimi poteri amministrativi e addirittura, in certi casi, giurisdizionali.

Afferma il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (il più speciale di tutti gli Ordini, stante l'eccezionalità regolamentare sancita con l. 247/2012) che l'autonomia e l'ndipendenza delle professioni intellettuali deve potersi garantire anche rispetto ad una “concezione meccanica della concorrenza che ignora le peculiarità dell’attività professionale, assimila irrazionalmente l’ attività professionale alla attività d’impresa dimenticando che la stessa Carta dei diritti fondamentali distingue nell’art.15 la libertà professionale e nell’art.16 la libertà d’impresa e che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue non si spinge fino al punto da equiparare le due attività in modo uniforme, conservandone i tratti distintivi” ... “ Libertà, indipendenza e autonomia, competenza e correttezza sono infatti i valori irrinunciabili che fondano le professioni, sempre ovviamente, sotto l’egida della legge e nel rispetto delle regole etiche”. Ebbene, al riguardo occorrerebbe considerare diversamente la giurisprudenza della Corte di giustizia (a partire dalla sentenza sulla causa C-550/07). Sul punto vedi anche i miei articoli qui raggruppati nella categoria "il mito dell'indipendenza dell'avvocato".

Dimenticavo: al riguardo che giudizio dare del nuovo bando INPS per avvocati esterni ? Si legge su ilsole24ore dell'8/11/2014, sotto il titolo "INPS: da lunedì via alle nuove domande": "Lunedì 10 novembre parte la nuova procedura per acquisire la disponibilità di avvocati esterni, come procuratori domiciliatari e/o sostituti d'udienza. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite il sito dell'Istituto (www.inps.it) dalle ore 9 del 10 novembre alle ore 24 del 10 dicembre 2014". Sento odore di parasubordinazione e carenza di indipendenza sostanziale degli avvocati che saranno scelti come domiciliatari e/o sostituti d'udienza! Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano il C.N.F. e l'Antitrust, soprattutto in relazione alla previsione dell'art. 9, comma 2, del "Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS", per cui "Salvo casi eccezionali, da concordarsi preventivamente per controversie di particolare complessità, l'Istituto, ai fini della remunerazione, fa riferimento ai minimi tariffari sia per quanto concerne gli onorari sia per quanto concerne i diritti". IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, A MIO AVVISO, DOVREBBE INTERVENIRE CONTRO UNA TALE REGOLAMENTAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DELL'AVVOCATO DOMICILIATARIO O SOSTITUTO D'UDIENZA DELL'INPS; DOVREBBE TUTELARE L'INDIPENDENZA IN CONCRETO DI MIGLIAIA DI AVVOCATI E NON RECLAMERE LA SALVAGUARDIA DI UNA INDIPEDENZA ASTRATTA CHE SERVE SOLO A PERPETUARE IL SISTEMA DELLE FALSE PARTITE IVA CHE MASCHERANO UNA SOSTANZIALE PARASUBORDINAZIONE DI DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI.
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La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 5/11/2014, nella causa C-476/12 chiarisce il contenuto del principio di non discriminazione dei lavoratori a part time.
Occorre pure ricordare che il D.Lgs. 25-2-2000 n. 61, "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES", all'art. 4 "Principio di non discriminazione", stabilisce: "1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. 2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale; b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale".
Si noti anche che le disposizioni di cui al comma 2 sono ora contenute nell'articolo 60 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che recita:
"1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4. 3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva."
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Domanda e risposte su QUORA
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(da www.negoziazione-assistita.it )
Raccomandata A.R.
Invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014
Il sottoscritto, Avv. .........., iscritto all'albo degli avvocati di .............., con studio in ......., via / piazza, .................., n. .........., c.a.p., telefono ..........., fax .... p.e.c. ...................., come da mandato rilasciato da ............. (se trattasi di persona giuridica indicare anche il legale rappresentante), residente / avente sede in ............., via / piazza .............., n. ........., c.a.p. ............., codice fiscale / partita IVA ............., telefono ..............., fax ................., e-mail ............., ai sensi degli articoli 2 e seguenti del decreto legge n. 132/2014,
invita .........
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, finalizzata a dirimere la controversia tra lei (oppure, ad es., tra codesta società .............) e ............ ed avente ad oggetto ................ La convenzione di negoziazione assistita è volta a cooperare in buona fede e con lealtà, con l'assistenza dei propri avvocati, per risolvere in via amichevole la controversia. Si avvisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto decreto legge n. 132/2014, la mancata risposta al presente invito entro 30 giorni dal suo ricevimento, così come il rifiuto espresso ed ingiustificato di addivenire alla stipula di un convenzione di negoziazione assistita da avvocati, potrebbero esser valutati dal giudice ai fini della condanna alle spese in un eventuale giudizio civile successivo e ai fini di cui agli articoli 96 e 642, comma 1, del codice di procedura civile. Si resta in attesa di riscontro.
Luogo e data
firma dell'avvocato
firma del suo cliente
autentica di firma
N.B.: i facsimile proposti sono solo modelli indicativi. Occorre sempre verificare, prima di utilizzarli, la loro piena conformità alle norme di legge e la loro idoneità a raggiungere lo scopo. In particolare occorre tener conto della eventuale necessità di applicare la direttiva 93/13/CEE al contratto per prestazione di servizio professionale di avvocato (vedasi sentenza della CGUE depositata il 15/1/2015 in causa C-537/13, in particolare ai punti 19, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 e 35). In ogni caso si declina ogni responsabilità relativa all'utilizzo dei facsimile.
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