Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

Sentenza TAR Lazio 4943/15: ampissimo spazio alla pubblicità IN TUTTE le professioni regolamentate

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 4
ScarsoOttimo 

 (da www.negoziazione-assistita.it )

 

Il TAR Lazio, con sentenza n. 4943 dpositata in data 1/4/2015 ha deciso il ricorso della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (difesa anche dall'avvocato Piero Guido Alpa) contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ricorso che era stato promosso anche per l'annullamento della deliberazione adottata nell'adunanza del 4.9.2014 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la quale la Federazione ricorrente era stata ritenuta responsabile di una intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 831.816,00 e imposizione dell'obbligo di assumere misure atte a porre termine all'illecito riscontrato.

Il T.A.R. ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui determina l’importo della sanzione inflitta alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ha rideterminato la sanzione in euro € 415.908. Di eccezionale rilavanza per i professionisti appartenenti a tutte le professioni "regolamentate" in ordini è il fatto che il T.A.R. Lazio abbia respinto quanto al resto.

LA SORTE DEL TENTATIVO DEL CONSIGLO NAZIONALE FORENSE DI RESISTERE IN VIA GIUDIZIARIA ALLA SANZIONE DI QUASI UN MILIONE DI EURO IRROGATAGLI DALL'ANTITRUST PER ANALOGA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA TRA PROFESSIONISTI SEMBRA IN GRAN PARTE SEGNATA !

(per leggere i passaggi più interessanti della sentenza che "aprono" decisamente alla pubblicità in tutte le professioni regolamentate in ordini, clicca su "Leggi tutto")

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 

Niente sospensione della normativa anticorruzione per gli ordini professionali

E-mail Stampa PDF

Il TAR Lazio ha negato la sospensiva della delibera dell'Autorità anticorruzione n. 145 del 21/10/2014 "Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali". Quindi dall'inizio 2015 anche Ordini e Collegi professionali sono tenuti ad adeguarsi alla c.d. "legge Severino" e in particolare alle norme sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. Tra l'altro si applicheranno le regole sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; inoltre si dovranno render noti redditi, patrimoni, curricula, compensi legati alla carica e ad altri incarichi pubblici. Il TAR ha deciso di rigettare la richiesta di sospensiva affermando che i Consigli degli Ordini sono "organi di indirizzo politico". Comunque la decisione è fissata a breve: l'udienza prossima è per il 14 gennaio 2015.

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Parere del Consiglio Nazionale Forense su sospensione d'avvocato che non paga il contributo annnuale

E-mail Stampa PDF

Riporto di seguito (clicca su "Leggi tutto"), dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 12/6/2015, un importante parere reso in tema di sospensione dell'avvocato dall'albo forense a causa del mancato pagamento dei contributo annuale determinato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Tale sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio dell’attività professionale è contemplata dall’art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012 e, mi pare, dovrà subire la stessa sorte (disapplicazione per contrasto col diritto dell'unione o dichiarazione di incostituzionalità) che deve subire la cancellazione dall'albo per mancato pagamento dei contributi previdenziali ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 

Corte cost. 111/2017: inammissibile qlc se il giudice può disapplicare la norma per primazia UE

E-mail Stampa PDF

Corte cost. 111/2017 del 12/5/2017 dichiara inammissibile la dedotta questione di illegittimità costituzionale fondata sulla violazione di alcune norme del Trattato e degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti dell'UEa causa di discriminazione in virtù di collocamento a riposo forzato di lavoratrice pubblica, posto che il giudice, alla luce del diritto dell'Unione richiamato, ben poteva disapplicare la norma interna ritenuta contrastante con esso.

Si legge nella sentenza:

"3.– Le questioni sono tuttavia, inammissibili per i motivi di seguito illustrati. È preliminare la considerazione del fatto che il rimettente, nel sollevare le questioni relative alla violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha prospettato il contrasto con norme di diritto dell’Unione europea, alcune delle quali sicuramente provviste di efficacia diretta.

In particolare, il principio di parità retributiva tra uomini e donne, incardinato nel Trattato di Roma fin dall’istituzione della Comunità economica europea come principio fondante del mercato comune nonché come uno degli «scopi sociali della Comunità, […] che […] non si limita all’unione economica» (Corte di giustizia, sentenza 8 aprile 1976, in causa C-43-75, Gabrielle Defrenne contro Sabena, punti da 7 a 15), è stato ritenuto dalla stessa Corte di giustizia vincolante per i soggetti pubblici e privati, perché volto a impedire pratiche discriminatorie lesive della libera concorrenza e dei diritti fondamentali dei lavoratori. L’efficacia diretta di tale principio, sancita con la citata sentenza Defrenne (punti 4/40) e ribadita nel corso degli anni dalla Corte di Lussemburgo (ex plurimis, sentenze: 27 marzo 1980, in causa 129/79, Macarthys LTD contro Wendy Smith, punto 10; 31 marzo 1981, in causa 96/80, J.P. Jenkins contro Kingsgate LTD, punti da 16 a 18; 7 febbraio 1991, in causa C-184/89, Helga Nimz contro Freie und Hansestadt Hamburg, punto 17), fa nascere per il giudice nazionale l’obbligo di non applicare la norma di diritto interno confliggente con il diritto europeo. La stessa Corte di giustizia ha altresì precisato come l’efficacia diretta del principio della parità di retribuzione non possa essere intaccata da alcuna normativa di attuazione, sia essa nazionale o comunitaria (in tale senso, le citate sentenze Defrenne, punti 61/64, e Jenkins, punto 22).

Questo principio è stato poi corroborato dall’evolvere del quadro normativo: l’Unione «promuove» la parità tra donne e uomini (art. 3, comma 3, del Trattato sull’Unione europea) e conferma un tale impegno nelle sue «azioni» (art. 8 TFUE).

Anche l’art. 21 della CDFUE vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata […] sul sesso», mentre l’art. 23 della stessa Carta dispone che «La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione». Entrambe queste norme in tanto si possono richiamare in quanto si verta in una materia di attuazione, da parte dello Stato, del diritto dell’Unione, secondo le rispettive competenze (art. 51, comma 1, della medesima CDFUE).

Il giudice rimettente, ritenendo che la normativa censurata contrasti con l’art. 157 del TFUE, anche alla luce della citata giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto a tale norma efficacia diretta, avrebbe dovuto non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale, ove ritenuto necessario, al fine di interrogare la medesima Corte di giustizia sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione e, quindi, dirimere eventuali residui dubbi in ordine all’esistenza del conflitto (sentenze n. 226 del 2014, n. 267 del 2013, n. 86 e n. 75 del 2012, n. 227 e n. 28 del 2010, n. 284 del 2007; ordinanze n. 48 del 2017 e n. 207 del 2013). Questo percorso, una volta imboccato, avrebbe reso superflua l’evocazione del contrasto con i parametri costituzionali in sede di incidente di legittimità costituzionale. L’art. 157 del TFUE, direttamente applicabile dal giudice nazionale, lo vincola all’osservanza del diritto europeo, rendendo inapplicabile nel giudizio principale la normativa censurata e, perciò, irrilevanti tutte le questioni sollevate.

La non applicazione delle disposizioni di diritto interno, non equiparabile in alcun modo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità delle stesse (sentenza n. 389 del 1989), rientra, in effetti, tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all’osservanza del diritto dell’Unione europea e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona.

4.– Si deve aggiungere che la complessità della materia, così come emerge dalle disposizioni censurate e dal quadro normativo in cui esse si inseriscono, avrebbe potuto tanto più indirizzare il giudice rimettente verso la strada del rinvio pregiudiziale, al fine di verificare l’effettiva incompatibilità della normativa interna con il diritto a una effettiva parità di trattamento tra lavoratori uomini e donne.

In tale prospettiva, anziché muovere dall’assunto secondo cui il limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sarebbe stato elevato dall’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 a sessantasei anni, il giudice a quo ben avrebbe potuto considerare che, come precisato dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, il detto limite di età continua ad assestarsi, sia per gli uomini sia per le donne, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, «limite ordinamentale» stabilito dall’art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, per il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato.

Ciò nonostante, il dipendente pubblico che, raggiunti i sessantacinque anni, non abbia maturato i requisiti di età (o di anzianità contributiva) per conseguire il diritto alla pensione, può, secondo lo stesso art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, chiedere di rimanere in servizio anche oltre l’età di collocamento a riposo, fino al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia e, quindi, per i lavoratori di sesso maschile che si trovino in una situazione analoga a quella della ricorrente nel giudizio a quo, fino all’età di sessantasei anni e tre mesi.

La coincidenza dell’estinzione del rapporto di lavoro con la diversa età pensionabile di uomini e donne potrebbe lasciar intravvedere una discriminazione a danno di queste ultime e un potenziale contrasto con disposizioni di diritto dell’Unione europea (Corte di giustizia, sentenze 26 febbraio 1986, in causa 262/84, Vera Mia Beets-Proper contro F. Van Lanschot Bankiers NV, punti 34-35, e 18 novembre 2010, in causa C-356/09, Pensionversicherungsanstalt contro Christine Kleist, punto 46).

Il diritto europeo secondario, in particolare, la direttiva n. 2006/54/CE – che, in maniera riduttiva, il rimettente richiama per la sola definizione di discriminazione diretta – specifica, del resto, che nelle disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano sul sesso per «stabilire limiti di età differenti per ilcollocamento a riposo» (art. 9, comma 1, lettera f, inserito nel Capo 2, dedicato alla «Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale») e che è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto attiene «all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto dall’art. 141 del trattato» (art. 14, comma 1, lettera c, inserito, invece, nel Capo 3, dedicato alla «Parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro»)."

 

 

Pubblicità su internet e tariffe forensi:TAR Lazio 8778/2015 riduce la sanzione a CNF ma...

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 5
ScarsoOttimo 

 

Il TAR Lazio, con sentenza n. 8778/2015, depositata il 1/7/2015, ha annullato in parte il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) il 22 ottobre 2014 e ha rimesso all’Agcm la rideterminazione della sanzione secondo i criteri dettati nella parte motiva. In sostanza l'Antitrust dovrà ridurre la sanzione applicata per quanto essa dipende da una ritenuta limitazione alla concorrenza che il CNF avrebbe posto in essere (secondo l'Antitrust, che sul punto è stato sconfessato dal TAR) in tema di tariffe. Viene, invece, confermata la correttezza del giudizio dell'Antitrust quanto alla consentita ampiezza d'uso dei siti internet da parte degli avvocati.

Riporto di seguito la sentenza n. 8778/2015, tratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 


Pagina 37 di 109

Pubblicità


Annunci

{mosimage} La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto. (Balzac)