Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Avvocati dipendenti di studi legali? Sarebbe la peggiore delle incompatibilità, a meno che ...

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... ameno che questa novità sia una semplice conseguenza di un più ampio intervento in tema di incompatibilità nelle professioni e cioè a meno che, come da tempo propone l'Antitrust, non si giunga ad eliminare sia l’incompatibilità dell’esercizio di una attività professionale in forma dipendente, sia il contemporaneo esercizio di più attività professionali libere, sia il contemporaneo esercizio di una attività professionale libera e di una attività in qualità di dipendente.

Il 28/3/2018 è stato presentato alla Camera la proposta di legge n. 428/2018, d'iniziativa dei Deputati Gribaudo (PD), Orfini (PD), Fassina (LEU), Fragomeli (PD), Pezzopane (PD), Pini (PD), Zan (PD), Pastorino (LEU). E' stata assegnata alla Commissione giustizia in sede referente il 4/7/2018.

Scrivono i proponenti ai loro onorevoli colleghi: "... La presente proposta di legge ha dunque l'obiettivo di far cessare questa situazione e di garantire a questi avvocati il giusto riconoscimento e la giusta tutela legislativa, modificando l'articolo 19 della legge n. 247 del 2012 e introducendo un'ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 18 della medesima legge.

Si prevede infatti di far decadere l'incompatibilità tra la professione forense e il lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense.

Non si tratta, quindi, di permettere che un avvocato possa essere assunto per un qualsiasi tipo di lavoro da un qualunque datore di lavoro, essendo la proposta di legge rivolta solo agli avvocati che lavorano come tali negli studi legali di altri avvocati. ..."

Dunque resterebbe in vigore la generale incompatibilità col lavoro subordinato di cui all'art. 18, lettera d, della l. 247/12. E' PROPRIO QUESTO CHE NON VA BENE, O ALMENO NON BASTA.

Già, infatti, l’Antitrust ebbe ad indicare, nel corso della XIII legislatura, su richiesta del Presidente del Consiglio, ex art. 22, l. 287/1990, quali dovrebbero essere i limiti delle incompatibilità nell’accesso alle professioni e nel loro esercizio (con riguardo anche alla professione forense). Nel suo parere, del 5/2/99, sul disegno di legge 5092, recante “delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali” (c.d. “progetto Mirone”) affermò infatti: “... va rilevata la mancanza nel disegno di legge di previsioni atte a mitigare l’attuale regime delle incompatibilità professionali. Una attenta riforma delle modalità di esercizio della professione coerente con i principi della concorrenza richiede invece l’eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che esse intendono perseguire o le cui finalità siano perseguibili attraverso strumenti meno restrittivi della concorrenza. Tale eliminazione riguarda sia l’incompatibilità dell’esercizio di una attività professionale in forma dipendente sia il contemporaneo esercizio di più attività professionali liberesia il contemporaneo esercizio di una attività professionale libera e di una attività in qualità di dipendente”.

LA PROPOSTA DI LEGGE 428/2018 PROPONE, INVECE, L'ASSURDO: CANCELLARE L'UNICA INCOMPATIBILITA' CHE, TRA QUELLE DI CUI ALLA LETTERA D DELL'ART. 18, PRESENTA UN MINIMO DI GIUSTIFICABILITA'. UN AVVOCATO, INFATTI, NON PUO' ESSERE COMPLETAMENTE INDIPENDENTE (COME RICHIEDE IL RUOLO DI DIFENSORE) SE E' PROPRIO IL CONTENUTO DELLA SUA ATTIVITA' DIFENSIVA A POTER ESSERE INFLUENZATO DAL SUO DATORE DI LAVORO.

SE SI VUOLE INTRODURRE LA FIGURA DELL'AVVOCATO DIPENDENTE DEL SUO COLLEGA, SI CANCELLI PARALLELAMENTE, IN PRIMO LUOGO, L'INCOMPATIBILITA' TRA AVVOCATURA E IMPIEGO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO. SI RILEGGANO, AL RIGUARDO: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 189/2001, LE RIPETUTE SEGNALAZIONI DELL'ANTITRUST IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' FORENSI E QUESTO MIO ARTICOLO SULLA CORRETTA DEFINIZIONE DI "INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO".

Si consideri poi che la sentenza della Corte Costituzionale dell’11/6/2001, n. 189, afferma: “Per quanto riguarda poi i doveri propri della professione forense, non è dubbio che il diritto di difesa risulta garantito solo se l’avvocato, in piena fedeltà al mandato, è in grado di esercitare compiutamente il ministero tecnico a lui affidato ed in relazione a tale basilare principio, non sembrano, invero, porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, in regime di part time ridotto, particolari esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come per l’opera di tutti i professionisti, in quella disciplina generale dell’attività da essi svolta, che giunge a contemplare anche il presidio, ove occorra, della sanzione penale (artt. 380 e 622 c.p.)”.

E ancora, si consideri la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012 nelle cause C-422/11 P e C-423/11 P. Essa ha dato una interpretazione rigorosa, e nel contempo non liberticida, della indipendenza essenziale allo svolgimento della professione forense (innanzi ai giudici dell'Unione Europea ma anche, deve ritenersi, innanzi ai giudici nazionali). In particolare la CGUE:

1) per un verso (ribadendo con rigore, al punto 24, quanto già statuito al punto 45 della sentenza Akzo Chemicals e Akeros Chemicals contro Commissione) ha evidenziato che il concetto di indipendenza dell'avvocato implica mancanza di rapporto di impiego tra l'avvocato e il suo cliente (ma, nota bene, non anche una mancanza di rapporto di impiego con altro soggetto che non sia il cliente);

2) per altro verso ha attuato il principio di proporzionalità -sancito all'art. 5, paragrafo 4, TUE- ed ha chiaramente ammesso (al punto 44) che potrebbero rilevare, ove fossero dimostrate sussistenti, misure materiali e formali che possano "garantire l'indipendenza dell'avvocato allo stesso modo dell'assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest'ultimo ed il suo cliente". IO RICHIEDEREI ANALOGO RIGORE PER GARANTIRE L'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO DAL SUO COLLEGA CHE SIA ANCHE SUO DATORE DI LAVORO.  CERTAMENTE PIU' FACILE SAREBBE GARANTIRE L'INDIPENDENZA DI UN AVVOCATO CHE INVECE CHE DIPENDERE DA UN SUO COLLEGA SIA UN IMPIEGATO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO: L'HA GIA' DETTO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 189/2001 NEL PASSO CHE HO SOPRA RIPORTATO.

Si consideri infine l'ordinanza della Cassazione, sez. lav., 7320 del 14/3/2019. La stessa, nello statuire che gli insegnanti in part time verticale o misto debbano partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione per tale attività è disposta in giorni della settimana non coincidenti in quelli stabiliti per l'insegnamento, ha evidenziato uno dei tanti punti critici del vigente sistema delle compatibilità e incompatibilità forensi, come regolate dalla l. 247/2012. Un tale obbligo di partecipazione all'attività collegiale, infatti, è in contrasto con i rigidi criteri di prevalenza della attività difensiva dell'avvocato rispetto alle altre sue attività lavorative, declamati dalla l. 247/2012. In particolare, è evidente che la permanente compatibilità con l'iscrizione all'albo forense prevista in via d'eccezione dalla l. 247/2012 a favore dei docenti già iscritti all'albo secondo le regole vigenti prima dell'entrata in vigore della l. 247/2012 stessa (permanente compatibilità che ha salvaguardato i loro diritti quesiti alla compatibilità, in contrasto ingiustificabile rispetto al rigore iconosclasta col quale, al contrario, sono stati travolti i diritti quesiti dei dipendenti pubblici a part time ridotto già iscritti all'albo forense in forza della l. 662/1996, art. 1, co 56 e ss.). mette sotto gli occhi di tutti lo svuotamento del detto principio di prevalenza dell'attività difensiva per quei docenti-avvocati che son tenuti  spesso a partecipare alle attività collegiali da insegnante. MA LE INCONGRUENZA DEL REGIME DELLE COMPATIBILITA' E INCOMPATIBILITA' FORENSI SONO NUMEROSISSIME !!!

LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 428/2018 ...

 

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Conformità a diritto comunitario verificabile da interessato

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Con sentenza 13 marzo 2007 (Causa C-432/05) la Corte di Giustizia delle Comunità europee - Grande Sezione - ha riconosciuto che deve esser data al singolo la possibilità di ottenere verifica giurisdizionale della conformità del diritto interno al diritto comunitario. Secondo la massima della Corte: "Rispetta il principio della tutela giurisdizionale effettiva, garantito alle persone fisiche e giuridiche, l'ordinamento nazionale che, pur non prevedendo un sistema di ricorsi giurisdizionali autonomi, diretti a far accertare la conformità del diritto interno a quello comunitario, lo ammetta in via incidentale. E' invece necessario che, anche se ammessa solo in via incidentale, la contestazione della conformità delle norme interne con quelle comunitarie avvenga nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti dal diritto comunitario è garantito se il giudice interno ha la possibilità di applicare provvedimenti provvisiori per sospendere le disposizioni interne che sembrano non conformi al diritto comunitario. I criteri per l'applicazione di misure provvisorie non devono essere meno favorevoli di quelli stabiliti nel caso di domande basate su questioni di diritto interno". Per apprezzare la portata della decisione della Corte in relazione alla tutela dell'avvocato-part-time che lamenti una non conformità del diritto interno rispetto al comunitario, leggi di seguito la sentenza ...

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Le SS.UU. della Cassazione riconoscono impugnabili le sentenze del CNF per vizio di motivazione

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(da www.servizi-legali.it )

Le SS.UU. Civili della Cassazione, con sentenza 23216/13, depositata il 14 ottobre 2013, hanno ritenuto ammissibile il ricorso proposto da un avvocato avverso sentenza del Consiglio Nazionale Forense, nonostante fosse affidato ad un unico motivo col quale venivano sollevate "censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l’ultimo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., introdotto dalla legge ri. 69 del 2009, ed applicabile al ricorsi contro i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore delle legge (art. 58, comma 5), recita testualmerite: «Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge». Poiché il terzo comma dell’art. 56 dei R.D.L. 1578 del 1933 prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione «per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge» ne discende che anche contro le sentenze del CNF è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione".

LEGGI DI SEGUITO "SVOLGIMENTO DEL PROCESSO" E "MOTIVI DELLA DECISIONE" ...

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E' giudice il CNF? allora incarichi e incompatibilità sono pari a quelle dei magistrati ordinari

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Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell''art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (articolo che di seguito si riporta per intero).

Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili) è necessario prevedere con regolamento gli iarichi consentiti e quelli vietati.

Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:

"2.  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3.  Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis.  Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5.  In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente."

La legge di riforma forense  riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.

Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran cale dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare dicendo che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".

Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi e contabili in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001.  Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).

Il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice sopeciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF che si realizza attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.

Del pari dovrebbe attivarsi ANAC.

Sollecita, in tal senso, la Presidenza del consiglio, l'Antitrust, ANAC, il Ministro della giustizia e il CSM !!!

LEGGI DI SEGUITO L'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 ....

 

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Elenco delle 142 professioni "regolamentate"

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 Dall'avvocato all'estetista, dal cardiochirurgo alla guida alpina, dal medico al maestro di sci: tutti professioniti "regiolamentati". Il Dipartimento per le Politiche europee, infatti, ha pubblicato, il 1° novembre 2013, l’elenco delle c.d. professioni regolamentate, redatto ai sensi della Direttiva n° 2005/36/CE.

Le professioni "regolamentate" son ben 142. Conclusione: Todos caballeros

 L'ELENCO DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE PUOI LEGGERLO SUL SITO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  EUROPEE, OPPURE QUI DI SEGUITO CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO" ...

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E' molto meglio possedere una rendita permanente che esserne affascinati (O. Wilde)