L'art. 23 della l. 247/12 recita:
"Avvocati degli enti pubblici. 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco e' obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro e' garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilita' dell'ufficio e' affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformita' con i principi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine."
I COA devono verificare i vari presupposti, elencati nell'art. 23, dell'iscrizione all'albo speciale dell'abilitato che ne faccia richiesta. Trattasi di una verifica in concreto che esclude presunzioni odiose di incompatibilità per carenza di autonomia e indipendenza.
Analoga operazione, svincolata da ogni presunzione odiosa di incompatibilità che si colleghi con la mera sussistenza d'un rapporto di impiego, devono ormai compiere i COA a seguito dell'istanza di iscrizione all'albo ordinario che sia presentata da un impiegato pubblico o privato. Lo impone il nuovo testo dell'art. 18, lettera d, della l. 247/2012 (c.d. legge di riforma forense) che ha sostituito alla previgente "incompatibilità da impiego" (che era presunzione odiosa di incompatiblità) una "incompatibilità da attività".
Nè quella che si suggerisce pare operazione ermeneutica azzardata. Basti ricordare l'apertura delle SS.UU. agli avvocati che siano anche insegnanti elementari oppure, risalendo addietro negli anni, l'interpretazione dell'art. 3 del r.d.l. 1578/1933 avallata con sentenza delle SS.UU. 9096/2005 (la quale, peraltro, confermava l'orientamento già espresso dal CNF con pronuncia n. 61/2004) che, discorrendo dell'iscrizione nell'elenco speciale di un avvocato dipendente di una società per azioni, statuì che la qualificazione di un ente come società di capitali non è sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell'ente stesso, dovendosi procedere, volta per volta, alla valutazione concreta in fatto.
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La Corte di giustizia dirà a breve se gli abogados "spagnoli" e gli avocat "rumeni" stabiliti in Italia ("spagnoli" e "rumeni" tra virgolette, perchè di nazionalità italiana e abilitati in Spagna e Romania all'esercizio della professione forense) abusano del diritto UE. Infatti, nelle cause C-58/13 e C-59/13 sono state depositate il 10 aprile 2014 le conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl in questi termini: "
"IV – Conclusione
106. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni poste dal Consiglio Nazionale Forense nel modo seguente:
1) L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica osta alla prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nello Stato membro precedente.
2) L’esame della seconda questione posta non ha rivelato alcun elemento che infici la validità dell’articolo 3 della direttiva 98/5."
LEGGI DI SEGUITO (CLICCANDO SUL TASTO "LEGGI TUTTO") LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE NILS WAHL (I PUNTI DA 82 A 106 SONO DEDICATI SPECIFICAMENTE ALLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI PRIMA E SECONDA, SOTTOPOSTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE).
INVECE, CLICCA QUI PER COMINCIARE AD APPROFONDIRE (IN VISTA DI UN PROSSIMO INTERVENTO DELLA CORTE EDU) LA SPINOSA QUESTIONE DELLA CARENZA DI TERZIETA' DEL CNF. TALE QUESTIONE VIENE AMPIAMENTE ANALIZZATA DALL'AVVOCATO GENERALE WAHL AI PUNTI DA 19 A 81 DELLE SUE CONCLUSIONI, PROPONENDOSI ALLA CORTE DI CONSENTIRE AL CNF DI PROPORRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI EX ART. 267 TFUE MA, NEL CONTEMPO, TRACCIANDO LA STRADA PER UNA SERRATA CRITICA ALLA LEGITTIMITA' DEL CNF-GIUDICE SPECIALE IN RELAZIONE SIA ALL'ART. 6 CEDU, SIA IN RELAZIONE ALL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. Infatti, non sarà difficile, per usare le parole dell'Avvocato generale Wahl (punto 53 delle sue conclusioni), verificare se "nel diritto nazionale esistono disposizioni idonee a garantire l'indipendenza in senso stretto e l'imparzialità di tale organo e dei suoi componenti".
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La Camera di consiglio in Corte costituzionale era fissata al 12 febbraio 2014 (con relatore il Giudice Napolitano) ma è slittata a data da destinarsi. Presumo che la Corte abbia deciso di attendere le risposte ai quesiti pregiudiziali proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea dal TAR Lazio (quesiti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C207 del 20 luglio 2013 che hanno dato luogo all'incardinamento, presso la Corte di giusizia dell'Unione europea, della cause C-184/13, C-185/13, C186/13, C-187/13).
Queste le questioni pregiudiziali proposte dal TAR Lazio alla Corte di giustizia: " - Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale; - se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; - se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo."
E' probabile che la Corte costituzionale abbia ritenuto fondati i dubbi di "legittimità comunitaria" che il TAR Lazio ha posto a base dei quesiti proposti alla Corte di Lussemburgo e, conseguentemente (siccome dall'eventuale disapplicazione -per contrasto col distitto dell'Unione europea- dell'art. art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7, 8, della l. 112/2008, deriverebbe l'inammissibilità della sollevata q.l.c.) abbia ritenuto essenziale attendere la decisione, al riguardo, della Corte di giustizia.
Riporto di seguito dal sito della Corte costituzionale: Reg. ord. n. 160 del 2013 pubbl. su G.U. del 10/07/2013 n. 28 Ordinanza del Tribunale di Lucca del 12/02/2013 Notifica del 19/04/2013 Tra: Ondulati Giusti Spa C/ G.F.M. Trasporti Srl Oggetto: Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo dovuto al vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma scritta - Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che di carburante, stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo, dall'Osservatorio sulle attività di trasporto - Denunciata introduzione di una tariffa minima per i trasporti nazionali, dichiaratamente finalizzata a tutelare la sicurezza stradale - Restrizione della libertà di iniziativa economica e della libertà di concorrenza - Violazione del principio di ragionevolezza - "Discriminazione a rovescio" derivante dall'inapplicabilità del sistema tariffario ai trasporti nazionali di cabotaggio, disciplinati dal diritto comunitario (Regolamento CE n. 1072/2009 del Parlamento europeo) - Conseguente violazione del principio di uguaglianza.
Norme impugnate: decreto legge 25/06/2008, n. 112 (convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133), art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7, 8.
Parametri costituzionali: art. 3, art. 41, comma 1.
LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE IN CORTE COSTITUZIONALE (TRIBUNALE DI LUCCA, 12/2/2013) ...
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Qui la conferenza stampa Renzi-Madia del 30 aprile 2014.
Quale sia la strada per una rivoluzione del pubblico impiego nel senso dell'efficienza (e della seria lotta alla corruzione dei pubblici poteri) lo scrissero a chiare note i professori Cassese, Pizzorno, e Arcidiacono, chiamati a comporre il c.d. “Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione”, istituito con decreto n. 211 del 30.9.1996 dall’allora Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante. «Una delle ragioni principali della corruzione -scrissero- è la debolezza dell’Amministrazione, data dall’assenza o dall’insufficienza dei ruoli professionali. Essa costringe le Amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che riguardano l’opera di specialisti. Il rimedio ipotizzabile è che i professionisti dipendenti iscritti agli albi vanno organizzati in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le Amministrazioni non abbiano superato questa loro debolezza».
Occorre integrare e considerazioni dei professori Cassese, Pizzorno e Arcidiacono con una necessaria differenziazione di trattamento delle professioni tecniche rispetto alle professioni giuridiche: per le professionalità giuridiche i ruoli delle amministrazioni devono esser rafforzati in maniera più decisa di quanto debba farsi per le professionalità tecniche. Infatti, se per le professionalità tecniche ha senso ricercare l'eccellanza "nel mercato" (magari designando a componenti delle commissioni aggiudicatrici degli appalti "giurie miste individuate dalla stazione appaltante in collaborazione con gli ordini professionali a seguito di pubblico sorteggio"), non ha senso, e non è tollerabile, che sulle regole giuridiche da applicare le amministrazioni pubbliche debbano chiedere consulenze all'esterno. Hanno, dunque, ragione coloro (tra i quali la Rete delle Professioni Tecniche, che in tal senso presenta un ampio documento sulla riforma degli appalti) che evidenziano che è anacronistica e ipocrita la norma che: 1) consente l'affidamento esterno di servizi ingeneristici a liberi professionisti o a società di ingegneria solo dopo aver dimostrato la carenza in organico di personale tecnico, o la speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale, oppure le difficoltà di rispettare i tempi della programmazione, oppure che si tratti di progetti integrati; 2) correlativamente impone alle pubbliche amministrazioni di affidare prioritariamente ai propri dipendenti la progettazione degli interventi. Si deve concordare con il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegnari, Armando Zambrano, per il quale "E' paradossale che l'amministrazione chieda ai liberi professionisti requisiti severissimi di fatturato, competenze, lavori svolti, dipendenti, licenze e poi affidi prioritariamente incarichi al proprio interno a qualcuno che non ha nessuno di questi requisiti" (vedasi l'articolo intitolato <<Basta affidare i progetti all'interno della PA>>, ne ilsole24ore del 7/5/2014).
Nella lettera ai dipendenti pubblici del 30 aprile, con la quale il Presidente del Consiglio Renzi e la ministra Madia invitano a proporre innovazioni organizzative, si legge, al quarto posto degli intendimenti già certi del Governo,: "agevolazione del part-time".
Dunque, occorre consentire ai dipendenti pubblici a part time di fare, se abilitati, l'avvocato. Sussistono, infatti, motivi imperativi di interesse generale per reintrodurre nell'ordinamento la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio delle professione forense. Escludere i c.d. "avvocati-part-time" dalle pubbliche amministrazioni va contro ogni serio intento di riforma delle pubbliche amministrazioni: la funzionalità dei publici poteri deve essere incentivata con interventi che ridisegnino in primo luogo competenze e organigrammi nel segno della professionalità vera (come quella quotidianamente aggiornata dalla frequenza delle aule di giustizia). Si dovrebbe assicurare all'ente pubblico lo stabile consiglio dei suoi dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, ammettendo questi ultimi all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati entro i limiti che Corte cost. 189/2001 ha ritenuto l' "uovo di Colombo" per conciliare risparmi notevoli per le pubbliche finanze, miglioramento delle capacità professionali dell'apparato pubblico, salvaguardia della libertà di lavoro professionale.
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puoi anche trarre spunto da quanto riporto di seguito ma ripeto: attenzione, l'indirizzo
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proponendo di consentire ai dipendenti pubblici a full time di trasformare il loro rapporto di lavoro in un part time particolarmente ridotto e fare anche l'avvocato.

LEGGI DI SEGUITO (CLICCANDO SUL BOTTONE "LEGGI TUTTO") TANTI ARGOMENTI PER CHIEDERE CHE AI DIPENDENTI PUBBLICI ABILITATI ALLA PROFESSIONE FORENSE TORNI A CONSENTIRSI DI ANDARE IN PART TIME PER FARE L'AVVOCATO (LIBERANDO, IN TAL MODO, POSTI IN ORGANICO PER NUOVE ASSUNZIONI O EVITANDO, ALMENO, LICENZIAMENTI DI DIPENDENTI GIUDICATI IN ESUBERO O L'ODIOSA MOBILITA' OBBLIGATORIA).
GLI ARGOMENTI DI SEGUITO ESPOSTI SONO IN PARTE TRATTI DA UN INTERESSANTE ARTICOLO DI SERGIO PIGNATARO.
IN FONDO RIPORTO LA LETTERA DEL 30 APRILE 2014 INDIRIZZATA IL 30 APRILE 2014 DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MATTEO RENZI, E DALLA MINISTRA MADIA AI DIPENDENTI PUBBLICI E A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO PROPORRE MODIFICHE ALLA REGOLAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO FINALIZZATE A FARE DI QUEL SETTORE L' "AZIENDA PIU' EFFICIENTE DEL PAESE"...
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