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COA e art. 23 l. 247/12: verifica d'indipendenza senza presunzioni odiose

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L'art. 23 della l. 247/12  recita:

"Avvocati degli enti pubblici. 
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata  in  vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati  in  persone giuridiche di diritto  privato,  sino  a  quando  siano  partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la  piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un  trattamento  economico  adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in  un  elenco  speciale annesso  all'albo.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  obbligatoria   per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2.  Nel  contratto  di lavoro  e'  garantita  l'autonomia  e  l'indipendenza   di   giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Per  l'iscrizione  nell'elenco  gli  interessati  presentano  la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la  stabile  costituzione di un ufficio legale con  specifica  attribuzione  della  trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale  ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilita' dell'ufficio e'  affidata  ad  un  avvocato  iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformita' con  i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti  nell'elenco  sono  sottoposti  al  potere disciplinare del consiglio dell'ordine
."

I COA devono verificare i vari presupposti, elencati nell'art. 23, dell'iscrizione all'albo speciale dell'abilitato che ne faccia richiesta. Trattasi di una verifica in concreto che esclude presunzioni odiose di incompatibilità per carenza di autonomia e indipendenza.

Analoga operazione, svincolata da ogni presunzione odiosa di incompatibilità che si colleghi con la mera sussistenza d'un rapporto di impiego, devono ormai compiere i COA a seguito dell'istanza di iscrizione all'albo ordinario che sia presentata da un impiegato pubblico o privato. Lo impone il nuovo testo dell'art. 18, lettera d, della l. 247/2012 (c.d. legge di riforma forense) che ha sostituito alla previgente "incompatibilità da impiego" (che era presunzione odiosa di incompatiblità) una "incompatibilità da attività".

Nè quella che si suggerisce pare operazione ermeneutica azzardata. Basti ricordare l'apertura delle SS.UU. agli avvocati che siano anche insegnanti elementari oppure, risalendo addietro negli anni, l'interpretazione dell'art. 3 del r.d.l. 1578/1933 avallata con sentenza delle SS.UU. 9096/2005 (la quale, peraltro, confermava l'orientamento già espresso dal CNF con pronuncia n. 61/2004) che, discorrendo dell'iscrizione nell'elenco speciale di un avvocato dipendente di una società per azioni, statuì che la qualificazione di un ente come società di capitali non è sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell'ente stesso, dovendosi procedere, volta per volta, alla valutazione concreta in fatto.

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