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400 Giudici ausiliari di Corte d'Appello: bando in Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2014

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Il bando relativo alla procedura per la nomina di 400 giudici ausiliari di Corte di Appello è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 - 4° serie Speciale - del 9 settembre 2014.

LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DEL BANDO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (CLICCA SU "LEGGI TUTTO") ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

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Vizio di omesso esame di un fatto storico: condizioni di rilevanza ex art. 360, n. 5, cpc

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 Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con sentenza n. 8053 del 7/4/2014 (Presidente L. A. Rovelli, Relatore R. Botta) hanno affermato che L’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, prevede, quale specifico vizio denunciabile per cassazione, l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato discusso tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché il ricorrente deve indicare tale fatto storico, il “dato” da cui risulti esistente, il “come” e il “quando” esso sia stato discusso e la sua “decisività”, fermo che non rileva l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice.

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Arriverà anche per l'Avvocatura una seria legge per la concorrenza per il 2014? o sarà "annacquata"?

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Al ministero per lo sviluppo economico qualcuno prova a scrivere un disegno di legge per la concorrenza che realizzi le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS1137 del 4/7/2014) anche in tema di regolazione della professione di avvocato. Questi i punti qualificanti:

- liberalizzazione della consulenza stragiudiziale;

- socio di capitale;

- pubblicità dei compensi;

- obbligo di preventivo anche se non richiesto;

- abrogazione dei parametri;

- azzeramento d'ogni ruolo dell'Ordine circondariale nella determinazione dei compensi nelle controversie col cliente;

- rimozione del regime delle incompatibilità e sua sostituzione con un obbligo di astensione dalle attività in conflitto.

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Linee guida della riforma della giustizia secondo il Governo Renzi

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Sul sito del ministero della giustizia alla pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7.wp si leggono le linee guida dell'opera riformatrice del Governo Renzi in tema di giustizia civile:
•Misure di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
•Proposte di interventi in materia di processo civile.

Questi i titoli delle misure di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile:

-Decisioni brevi delle cause pendenti mediante l’intervento degli arbitri
-Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)
-Chi perde rimborsa le spese del processo
-L’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo
-Le cause semplici richiedono un processo semplice
-Chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più
-Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione
-Il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore
-Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
-Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
-Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita
-Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
-Infruttuosità dell’esecuzione
-Trasparenza ed efficienza dei fallimenti dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili.

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Per regolare i conflitti di interessi di tutti i dipendenti pubblici basta ...

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... basta applicare a tutti i dipendenti pubblici le norme che, con riguardo ai soli dipendenti degli enti locali, son previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000. Giustamente Bernardo Giorgio Mattarella, nel suo articolo intitolato "Le nuove regole di comportamento dei pubblici funzionari" (in Rivista della Corte dei conti, a. 67, n. 1-2/2014, p. 497-505), sottolinea che quella dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 è una disposizione semplice ed efficace, capace di risolvere il problema del conflitto di interessi di tutti i dipendenti pubblici e nota che trattasi di disposizione che ha un secolo di vita ed ha sempre funzionato piuttosto bene.

Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 78 "Doveri e condizione giuridica", prevede:
"1.  Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2.  Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3.  I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4.  Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5.  Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6.  Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
"

E si ricordi che l'art. 15 "Segreto d'ufficio", del DPR 3/1957, come sostituito dall'art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 241 (che dispone: "1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento") va disapplicato nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della Scuola (vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

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Le generalizzazioni intellettuali sono sempre interessanti, ma le generalizzazioni in fatto di morale sono prive di ogni significato (O. Wilde)