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CGUE sentenza Abercrombie (C-143/16): le parti sociali devono rispettare la direttiva 2000/78/CE

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La Corte di giustizia, con sentenza del 19/7/2017 nella causa Abercrombie (C-143/16), ha dichiarato che:

"L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari."

Certo, riconosce la Corte, la licenziabilità del lavoratore al compimento del venticinquesimo anno introduce una differenza di trattamento fondata sull’età, ma tale differenza di trattamento è giustificata dal fine di favorire l’occupazione dei giovani (normalmente penalizzati per l’assenza di esperienza professionale). La finalità legittima è stata individuata nell'agevolatzione dell'ottenimento di un lavoro che, pur non essendo stabile, costituisca comunque una prima esperienza di lavoro (trattata -finchè dura- in maniera complessivamente non meno favorevole rispetto al trattamento riservato ad un lavoratore stabile).

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-143/16 (le sottolineature sono mie) ...

 

Leggi tutto...
 

CNF visita Corte costituzionale? Speriamo che Corte costituzionale giudichi incostituzionale il CNF

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... sarebbe un modo simpatico di restituire la visita !

L'ufficio stampa della Corte costituzionale, in un comunicato del 24/4/2015, riferisce di una visita del Consiglio Nazionale Forense alla Corte costituzionale e scrive:
"Visita del Consiglio Nazionale Forense alla Corte costituzionale
Il nuovo Consiglio Nazionale forense, guidato dal suo Presidente Avv. Andrea Mascherin, ha scelto la Corte costituzionale come meta della sua prima visita ufficiale.
Nel corso dell’incontro con il Presidente della Corte, dott. Alessandro Criscuolo, il Presidente Mascherin ha ribadito l’impegno degli Avvocati del libero foro a tutela dei diritti, soprattutto di quelli dei soggetti più deboli e ha offerto la disponibilità del Consiglio per l’instaurazione di rapporti di stabile collaborazione con la Corte costituzionale. Il Presidente Criscuolo, nel riconoscere la centralità dei diritti fondamentali e la necessità di una loro adeguata protezione nell’attuale momento storico, ha auspicato che venga superata la dicotomia, che spesso si riscontra,
fra la proclamazione dell’intangibilità dei diritti fondamentali a livello teorico e il raggiungimento, nei fatti, di una loro tutela effettiva. Ha auspicato pertanto che l’opera degli avvocati sia sempre più rivolta a rendere effettivi i predetti diritti.
A tal proposito il Presidente Mascherin ha comunicato che il Consiglio Nazionale forense istituirà una commissione interna per i rapporti con la Corte costituzionale, che studierà un programma di iniziative congiunte, rivolte alla cittadinanza e alle scuole per la diffusione della “pratica” del rispetto di tali diritti nelle relazioni di ogni giorno.
dal Palazzo della Consulta,24 aprile 2015
" FINE DEL COMUNICATO STAMPA

 

Ricordo che la terzietà del giudice è uno dei diritti fondamentali (riconosciuti, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dalla CEDU) il rispetto dei quali tanto spesso viene invocato ! Per fortuna, a proposito di terzietà dei giudici speciali delle professioni, la Corte costituzionale approfondirà presto vari profili di denunciata incostituzionalità. E forse è vicino il momento in cui lo stesso Consiglio Nazionale Forense, come giudice speciale della tenuta degli albi forensi e della disciplina degli avvocati, sarà ritenuto incostituzionale per intollerabile carenza di terzietà. 

Interessantissima questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla seconda sezione civile della Cassazione, con ordinanza di rimessione n. 596 del 15 gennaio 2015 (il link all'ordinanza lo trovi anche nell'ottimo articolo di Marina Castellaneta intitolato "Iscrizione all’ordine dei medici: dubbi sulla costituzionalità del procedimento dinanzi alla Commissione per le professioni sanitarie", sul sito www.marinacastellaneta.it): riguarda il giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi dei medici e cioè riguarda la Commissione per le professioni sanitarie. Tra l'altro, al punto 2.4.1., vi si legge: "Ad avviso di questo Collegio, la norma censurata  -  non fornendo adeguate garanzie quanto ai meccanismi di selezione  e  alla presenza di regole di  autonomia  dei  componenti  della  Commissione centrale designati dal Ministero della salute - non  sembra  superare nemmeno il test di conformita' con  la  Convenzione  europea  per  la salvaguardia dei diritti dell'uomo - e delle  liberta'  fondamentali, resa esecutiva con la legge  di  autorizzazione  -  alla  ratifica  4 agosto 1955, n. 848, la quale vuole che sia assicurato il diritto  di ogni persona ad un processo equo davanti a un tribunale  indipendente e imparziale costituito per legge: di qui  il  dubbio  del  contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art.  6, par. 1, della Convenzione.  Secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei   diritti dell'uomo, infatti, «in order to determine  whether  a  body  can  be considered to be "independent" of the executive it  is  necessary  to have, regard to the manner of appointment  of  its  members  and  the duration of their term of office, the existence of guarantees against outside pressures and the  question  whether  the  body  presents  an appearance of independence» (Lauko v. Slovakia, 2 settembre  1998,  § 63). D'altra parte, «the appointment of judges by  the  executive  is permissible, provided the  appointees  are  free  from  influence  or pressure when carrying out their adjudicatory rose» (Flux - no.  2  - v. Moldova, 3 luglio 2007, § 27). "
    Queste ed altre argomentazioni adoperate dalla Cassazione sono evidentemente valide anche per contestare anche a tanti altri giudici speciali di tante altre categorie professionali una intollerabile carenza di terzieta'. A mio avviso, il premio "Il più incostituzionale di tutti" dovrebbe essere assegnato al  Consiglio Nazionale Forense. Comunque, è solo questione di tempo (poco). Il CNF, infatti, è un raro esempio di amministratore-legislatore-giudice; un vero distillato di corporativismo che Corte costituzionale e Cassazione hanno sino ad oggi salvato dalla storia. Per fortuna anche le corporazioni professionali stanno tramontando: era ora, a distanza di qualche anno dalla caduta del fascismo che sull'organizzazione delle corporazioni fondò gran parte del suo potere.

Nessuno potrà negare che tra i rischi di una regolazione corporativa delle professioni (quale quella da ultimo ribadita con legge 247/2012) ci sia anche quello di una "giustizia domestica" sospettabile di essere una "giustizia addomesticata".

Pare utile ricordare pure (con le parole usate dall'Antitrust nella nota 117 del suo provvedimento 25154/2014 con cui ha irrogato quasi un milione di euro di multa al CNF) che "qualora nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale il CNF dovesse interpretare le norme dell’ordinamento forense in violazione del diritto europeo e segnatamente degli articoli 101 e 102 del TFUE, tale condotta del CNF potrebbe determinare la responsabilità dello Stato italiano per violazione delle norme europee come da costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. causa C-224/01, Gerhard Köbler v. Republik Österreich, in Racc. [2003] p. I-10239; causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica Italiana, in Racc. [2006] p. I-1209 e cause riunite, C-6/90 e C-9/90, Andrea Francovich e a. v. Repubblica italiana, in Racc. [1991] p. I-5357)".

Il corporativismo nella regolazione delle professioni deve finire.

La vignetta che segue mi pare (con le esagerazioni consentite alla satira) una buona sintesi del problema della terzietà di tanti giudici speciali ...

... quindi tra le riforme da far presto si inserisca anche quella dell'eliminazione dei residui giudici speciali (come il Consiglio Nazionale Forense) troppo a lungo sopravvissuti alla entrata in vigore della Costituzione.

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

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Reiterabilità della negoziazione assistita per separazione coniugi dopo il no del PM

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Importante decisione del Tribunale di Torino del 15/1/2015 in tema di provvedimenti adottabili dal Presidente del Tribunale dopo il "no" del P.M. all'accordo tra coniugi in tema di separazione, raggiunto attraverso negoziazione assistita. Il P. M. non aveva dato l'OK all'accordo che una coppia, per separarsi, aveva raggiunto attraverso una negoziazione assistita: in particolare il P.M. aveva rilevato che un figlio della coppia -maggiorenne ma non economicamente autonomo- non era adeguatamente tutelato dall'accordo raggiunto dai genitori, i quali non avevano previsto nulla riguardo al suo mantenimento. Il Presidente del Tribunale di Torino concede un'altra chance alla coppia per tentare una ulteriore negoziazione assistita che soddisfi in pieno le esigenze di tutela dell'interesse del figlio, così come rilevate dal Pubblico Ministero. Scrive il Giudice "...qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparendo avanti al Presidente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l’accordo potrà esser autorizzato dal Presidente (di conseguenza restando nell’alveo della “degiurisdizionalizzazione” di cui alla L. n. 162/14): la locuzione “provvede” è infatti, come detto, di ampia portata onde consente una interpretazione siffatta, e , d’altronde, su detto accordo il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere, individuando in precisi elementi le ragioni ostative alla autorizzazione".

(leggi l'ordinanza del Tribunale di Torino sul sito www.negoziazione-assistita.it )

 

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Protocollo CNF-Cassazione su regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria

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Riporto di seguito il testo del "Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria", siglato il 17 dicembre 2015:
"La Corte di cassazione, in persona del Primo Presidente Giorgio Santacroce, e il Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente, Andrea Mascherin, nella convinzione che i tempi siano maturi per una comune presa d’atto:
1) delle difficoltà ingenerate nella gestione dei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione: a) dal moltiplicarsi di ricorsi, controricorsi e memorie sovradimensionati nell’esposizione di motivi ed argomentazioni, da un lato, e b) dalla riscontrata difficoltà di definire in modo chiaro e stabile il senso e i limiti del c.d. principio di autosufficienza del ricorso affermata dalla giurisprudenza, dall’altro;
2) considerato che il sovradimensionamento degli atti difensivi di parte possa essere di ostacolo alla effettiva comprensione del loro contenuto essenziale con effetti negativi sulla chiarezza e celerità della decisione;
3) considerato altresì che il suddetto sovradimensionamento possa essere, almeno in parte, frutto della ragionevole preoccupazione dei difensori di non incorrere nelle
censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza, con la conseguente necessità che di tale principio meglio si definiscano i precisi limiti alla luce di effettivi
e concreti dati normativi;
4) ritenuto che una significativa semplificazione possa derivare dall’adozione di un modulo redazionale dei ricorsi, che ne definisca i limiti di contenuto e ne agevoli
l’immediata comprensione da parte del giudicante, senza che l’eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un’automatica sanzione di tipo
processuale;
stipulano la presente intesa sulle seguenti raccomandazioni:

REDAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA CIVILE E TRIBUTARIA
I ricorsi dovranno essere redatti secondo il seguente:

SCHEMA
utilizzare fogli A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina:
queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie).

PARTE RICORRENTE:
Cognome e Nome / Denominazione sociale
Data e luogo di nascita / Legale rappresentante
Luogo di residenza / Sede sociale
Codice fiscale
Dati del difensore (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)
Domicilio eletto
Dati del domiciliatario (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)

PARTE INTIMATA:
Gli stessi dati indicati per la parte ricorrente, nel limite in cui essi siano noti alla medesima parte ricorrente

SENTENZA IMPUGNATA:
Indicare gli estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica (se notificato)

OGGETTO DEL GIUDIZIO:
Indicare un massimo di 10 (dieci) parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, che descrivano sinteticamente
la materia oggetto del giudizio.

VALORE DELLA CONTROVERSIA.
Indicare il valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato

SINTESI DEI MOTIVI:
Enunciare sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati.
Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L’esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
In questa parte trova spazio l’esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine.

CONCLUSIONI
In questa parte trova spazio l’indicazione del provvedimento in ultimo richiesto (e con richiesta comunque non vincolante). Ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc..

DOCUMENTI ALLEGATI
Elencare secondo un ordine numerico progressivo gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Note:
1) Tutte le indicazioni contenute nel modulo sopra riportato, comprese quelle sulle misure dimensionali, si estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi e alle memorie previste dall’art. 378 cod. proc. civ. Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, all’esposizione dei relativi motivi si applica la previsione di cui al successivo punto n. 3), ultimo periodo.
2) Il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge; il mancato rispetto dei limiti dimensionali, salvo quanto in appresso indicato, è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.
3) Nel caso che per la particolare complessità del caso le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell’ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.
4) La eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso (o atto difensivo) che la contiene, può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese.
5) Nei limiti dimensionali complessivi sono da intendersi come esclusi, oltre all’intestazione e all’indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni, l’elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, la procura in calce e la relazione di notificazione.

IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA
Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento. Il sunnominato principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando:
1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;
2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce;
3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito
dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;
4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.

Redatto in due originali in Roma il giorno 17 dicembre 2015
Il Primo Presidente Il Presidente del della Corte di Cassazione Consiglio Nazionale Forense
Giorgio Santacroce Andrea Mascherin"

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Carrao a Commissione UE: cancellare da albo l'avvocato che non paga la Cassa è discriminazione?

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(ANSA) - STRASBURGO, 28 APR - "I giovani avvocati sono sempre più sottoposti ad un vero salasso. Il regolamento per rimanere iscritti all'albo impone otto regole, tutte basate su criteri economici. La Commissione valuti se l'Italia stia violando il divieto di discriminazione fondata sul patrimonio, stabilito dall'Unione Europea". L'eurodeputato M5S Ignazio Corrao, in attesa della risposta alla prima interrogazione sulla riforma della cassa forense, torna ad incalzare l'esecutivo europeo, rilanciando con un'altra denuncia. "Ai sensi dell'art 2 comma 2 del nuovo regolamento, per rimanere iscritto all'Albo - spiega Corrao - l'avvocato deve dimostrare la congiunta sussistenza di requisiti tra cui quello di aver corrisposto i contributi annuali dovuti alla Cassa di Previdenza Forense e i contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine, di avere l'uso di locali destinati allo svolgimento professionale e di aver acquistato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile: condizioni di natura esclusivamente economica, in palese violazione anche con il principio di uguaglianza previsto dalla nostra Costituzione. Secondo questa normativa, l'operato dell'avvocato, ogni tre anni, sarà sottoposto al controllo del Consiglio dell'Ordine Circondariale, che dovrà valuterà la sussistenza di tutti gli otto requisiti. Se uno di questi non viene rispettato, l'avvocato verrà cancellato dall'Albo.

L'avvocato - conclude Corrao - per poter stare sul mercato intanto deve pagare e anche molto. Solo dopo aver dimostrato una certa capacità patrimoniale, potrà avere la possibilità di affermarsi come professionista". (ANSA).

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Non sono certo di ben sapere cosa sia il pessimismo (O. Wilde)