Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Professori universitari (figli) e altri dipendenti pubblici (figliastri)

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Il MIUR in coordinamento con ANAC, con atto di indirizzo della Ministra Fedeli, pro. 39 del 14/5/2018, ha aggiornato il piano nazionale anticorruzione - sezione università. In particolare la parte terza dell'atto di indirizzo (da pag. 19 in poi) è finalizzata ad arginare il fenomeno del doppio lavoro dei docenti universitari. Vi si tratta degli “Istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca”, con riguardo particolare alle situazioni di possibile conflitto di interessi.

Evidente è la disparità di trattamento tra i professori universitari nelle materie giuridiche, da una parte, e gli altri impiegati pubblici.

I primi sono privilegiati poichè possono fare i professori universitari a tempo parziale (c.d. tempo definito) e nel contempo anche la professione forense. I secondi sono penalizzati poichè non possono svolgere la professione forense neppure se trasformano il loro rapporto di lavoro in un part time al di sotto del 50%.

Ma a quanto pare i privilegiati non si accontentano: fanno spesso la libera professione senza passare al tempo definito !!!

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Quando l'avvocato può essere revocato dalle sue funzioni di giudice di pace ?

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Lo chiarisce la sentenza del TAR Lazio n. 2499/2016.

Il ricorrente ha reclamato la condanna del resistente Ministero della giustizia al risarcimento dei danni morali per i dispiaceri e le sofferenze e dei danni non patrimoniali per la lesione della dignità, dell’onore e del prestigio professionale, subiti dal medesimo a causa dell’illegittimo provvedimento di revoca dall’incarico di giudice onorario aggregato.

Il ricorrente medesimo, mentre svolgeva le funzioni di giudice di pace aggregato presso il Tribunale di Bergamo, è stato destinatario di un provvedimento adottato dal Ministro di giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, recante la revoca dall’incarico in quanto considerato responsabile di una mancata astensione e per avere incardinato ricorsi in qualità di avvocato nel medesimo circondario ove esercitava la funzione giudicante, condotte, queste, dedotte da risultanze istruttorie ritenute univoche e valutate come lesive del prestigio dell’ordine giudiziario.

LEGGI LA SENTENZA DEL TAR LAZIO 2499 DEL 2016 CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO" ...

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Corte EDU su attribuzione di cognome della madre a figlio (caso Cusan e Fazzo c Italia)

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Si legge al punto 66 della sentenza sul caso Cusan e Fazzo: "Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8. Elle a notamment rappelé l’importance d’une progression vers l’égalité des sexes et de l’élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille. Elle a en outre estimé que la tradition de manifester l’unité de la famille à travers l’attribution à tous ses membres du nom de l’époux ne pouvait justifier une discrimination envers les femmes (voir, notamment, Ünal Tekeli, précité, §§ 64-65)." La Corte sbaglia: niente di più facile che un malinteso pari trattamento della storia familiare di ciascuno dei coniugi li porti a dare il cognome del padre ad un figlio e il cognome della madre ad un altro figlio. Ciò non aiuta i fratelli a sentirsi fratelli e costituisce l'ennesimo sacrificio dell'unità familiare sull'altare dell'individualismo di ciascun genitore.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 7 gennaio 2014 sul caso Cusan e Fazzo contro Italia, in tema di attribuzione del solo cognome della madre al figlio su concorde richiesta di entrambi i genitori, approfondisce le tematiche del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), del rapporto tra tale divieto e l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell'applicazione dell'art. 46 CEDU.

RIPORTO DI SEGUITO STRALCI DELLA SENTENZA RELATIVI A TALI TEMATICHE ...

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Cassazione SSUU 27184/07 limitò la giurisdizione del CNF: valida anche dopo l. 247/12

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(da www.servizi-legali.it )


Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 27184 del 28/12/2007,  si sono pronunciate sulla giurisdizione disputata tra CNF E GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE AL DINIEGO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA  ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alla delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati sulle modalità di svolgimento della pratica forense e sul provvedimento con cui, in base al detto svolgimento, si rigetta la richiesta di certificato di compiuta pratica (o si rilascia il certificato). La Suprema corte ha ritenuto che questa materia non rientri nella giurisdizione speciale del Consiglio Nazionale Forense, bensì nella giurisdizione generale di legittimità.

Analoga decisione ritengo dovrebbe assumersi oggi, nel vigore della l. 247/12, anche in ordine alla giurisdizione sulla tenuta degli albi degli avvocati. Ricorre infatti la stessa ratio per cui la possibilità di presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense non fa venir meno la giurisdizione di legittimità sui provvedimenti di natura non disciplinare (ad es. un diniego di iscrizione oppure una cancellazione fondati su ritenuta incompatibilità) relativi alla tenuta dell'albo degli avvocati, quando costituiscono diretta applicazione di criteri generali circa l'iscrizione al registro dei praticanti. Sembra ancora doveroso il richiamo agli argomenti di cui a Cass. S.U. sentenze n. 4284 del 1974 e 1881 del 1977, nonchè a CDS, Sez. 4, sent. n. 619 del 2004.

Leggi di seguito la sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 27184, del 28/12/2007 ....

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Ricorso al Consiglio Nazionale Forense e ius postulandi

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 5 gennaio 2014)

Ricorso al CNF e jus postulandi

La norma generale dell’art. 86 c.p.c. (secondo cui la parte, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese e assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al C.N.F. essendo consentito al professionista non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153

 


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l'unica ragione per la quale siamo ancora liberi è che lo statalismo che otteniamo vale meno di quanto costi (Milton Friedman)