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TAR Lazio: quesiti pregiudiziali a Corte di Giustizia sui "costi minimi" dell'autotrasporto

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(da www.servizi-legali.it )

Il TAR Lazio, con ordinanza n. 2721 depositata il 15 marzo 2013, ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di "costi minimi" per l'autotrasporto, domandando:

"se la tutela della libertà di concorrenza , della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ( di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49 , 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell’Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se , in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo
".

I quesiti (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C207 del 20 luglio 2013 ) hanno dato luogo all'incardinamento, presso la Corte di giusizia dell'Unione europea, della cause C-184/13, C-185/13, C186/13, C-187/13.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA ORDINANZA DEL TAR LAZIO N. 2721 / 2013 ...

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Dove, in europa, è valorizzato il principio della libertà professionale?

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Oltre che l'art. 15 della Carta di Nizza, si consideri, per l'influenza che ha prodotto nelle Carte costituzionali europee, la valorizzazione che il principio della libertà professionale ha trovato nella tradizione costituzionale tedesca, ove, sin dalla Costituzione del 1849, veniva correlata alle scelte di vita fondamentali nelle quali la persona esprime e realizza la propria personalità e costruisce attraverso un percorso formativo la propria identità culturale e professionale.

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Madia: Prepensionamenti e mobilità obbligatoria per i dipendenti pubblici

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 Il Ministro della funzione pubblica, Marianna Madia, propone prepensionamenti e una "sana" mobilità obbligatoria per i dipendenti pubblici.

A me pare che:

1) il prepensionamento di qualcuno è gravemente discriminatorio verso i tanti ai quali si propettano, invece, trattamenti pensionistici in un trend di riduzione che avrà tempo di rafforzarsi nel lungo periodo (e l'allungamento della speranza di vita allungherà ancora il "tempo del lavoro" rispetto al "tempo della pensione");

2) la mobilità obbligatoria non è sempre "sana", anzi, se ci si riferisce ad una mobilità per gli impiegati e non esclusivamente alla mobilità per i dirigenti, è evidentemente ingiusta. A fronte dei tanti sperperi pubblici, infatti, la mobilità obbligatoria per i semplici impiegati appare una modalità di recupero dell'efficienza del sistema che grava INSOPPORTABILIMENTE solo sulle spalle dei più deboli. Essa, comunque, andrebbe coordinata con politiche di decisa incentivazione del part time che ancora mancano e alle quali la ministra Madia non accenna neppure.

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CNF su incompatibilità d''avvocato collaboratore coordinato e continuativo di Università

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 13 marzo 2014)

Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede se configuri una causa d’incompatibilità ex art. 18 l. n. 247/12 la sottoscrizione, da parte di un avvocato, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato avente ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale (in materia contrattuale nell’istruttoria di bandi e nell’espletamento di gare di appalto) stipulato con un istituto universitario.

In primo luogo si osserva, sia pure incidentalmente, che l’attività oggetto del contratto, attinente alla consulenza legale stragiudiziale, rientra nell’ambito di operatività della riserva di attività posta, in favore dell’avvocato, dall’art. 2, comma 6, della legge n. 247/12: dunque, più opportunamente, essa avrebbe dovuto dare luogo a specifico contratto di consulenza.
In ogni caso, già con altro parere reso nel luglio del 2012 veniva affrontata la questione della natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con il quale si introduceva una nuova forma di rapporto lavorativo, alternativa al rapporto di lavoro dipendente, spesso elusiva del rapporto di lavoro subordinato, avente tutte le caratteristiche di fatto del rapporto di dipendenza, ma senza rispettarne le tutele e la disciplina giuridica. Tale tipo di contratto venne con la cd. Legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) sostituito dal contratto di collaborazione a progetto, che a differenza del predecessore aveva una durata prefissata ed era assoggettato ai fini fiscali alle regole stabilite per il lavoro autonomo. Dalla richiesta si evince che se pure definito “contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, il rapporto si individuerebbe in concreto, stante la durata prefissata (tempo determinato) e la specificità dell’oggetto (materia contrattuale nell’istruttoria di bandi e nell’espletamento di gare) in un rapporto coordinato e continuativo a progetto, assimilabile, pertanto, ad attività di lavoro autonomo.
Con l’entrata in vigore della L. n. 247/12 si è introdotta un’ulteriore ipotesi di incompatibilità, attinente a qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa o professionale, con esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È chiaro allo scrivente che non sia la natura dell’Ente a caratterizzare la prestazione di lavoro autonomo, ma occorra analizzare l’oggetto della prestazione al fine di determinarne la natura della stessa. Ne consegue che non tutti i rapporti di lavoro autonomo svolti in maniera continuativa con un Ente avente finalità/natura scientifica e/o letteraria (ad es. l’Accademia della Crusca) hanno, di per sé, solo natura letteraria e/o scientifica, ben potendo in concreto l’oggetto della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dall’Ente (ed es. marketing, consulenza fiscale ecc.), con la conseguenza di provocare l’incompatibilità di cui all’art. 18, n.1 lett. a, L. n. 247/12.
In risposta al quesito si deve, in primo luogo, ribadire che spetta esclusivamente al Consiglio territoriale la decisione sull’iscrizione ovvero sulla cancellazione per incompatibilità dagli Albi, operata valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo. Il Consiglio, al fine di operare la precedente valutazione, dovrà desumere dal contratto l’oggetto e il carattere della prestazione, e ciò in quanto “la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, risultando pertanto incompatibili con l’iscrizione nell’Albo le attività di lavoro autonomo “altre”, cioè diverse da quelle tipiche dell’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 23 ottobre 2013, n. 110

Quesito 320, COA di Barcellona Pozzo di Gotto

Contenuti correlati:

  1. Quesito n. 182: Viene richiesto il parere della Commissione in ordine al seguente quesito: “L’Avvocato che abbia stipulato con il cliente una convenzione avente ad oggetto la determinazione dell’onorario per l’assistenza in un giudizio civile è tenuto a produrre, a conclusione del processo, la nota spese ricalcante l’accordo in essere con la parte assistita o semplicemente depositare la pattuizione stessa?”.
  2. Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza) concerne la compatibilità con l’iscrizione nell’albo della titolarità di un rapporto in regime di collaborazione coordinata e continuativa, ma relativo a prestazioni professionali.
  3. Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Asti) concerne la compatibilità tra l’iscrizione nell’albo e la titolarità di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

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Scrivi a rivoluzione@governo.it: incentivi al part time come Corte di giustizia e Corte cost. 189/01

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Qui la lettera a firma Renzi-Madia con cui si invita a fare proposte di modifica della pubblica amministrazione.

Qui la conferenza stampa Renzi-Madia del 30 aprile 2014.

La Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza del 24 aprile 2008 nelle cause riunite C-55/07 e C-56/07 ha vagliato in concreto il rispetto del principio di proporzionalità da parte di una disposizione di legge italiana che costituiva ostacolo non giustificato alla diffusione del part time, diffusione che costituisce il fine della direttiva 97/81/Ce, articolo 5.

Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardavano l’interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), nonché il principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne.
La Corte di giustizia ha ricordato innanzitutto (ai punti 3 e 4 della sentenza) quale sia la normativa comunitaria:
"3        La direttiva 97/81 è diretta ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni interprofessionali a vocazione generale, e cioè l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), nel testo allegato a tale direttiva (in prosieguo: l’«accordo quadro»).
Nel fornire la risposta alle questioni pregiudiziali ha quindi evidenziatoal punto 21 della sentenza:
"21.      La direttiva 97/81 e l’accordo quadro sono diretti, da un lato, a promuovere il lavoro a tempo parziale e, dall’altro lato, a eliminare le discriminazioni tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno".
Importante, poi, quanto afferma la Corte di giustizia ai punti 23 e 26 della sentenza:
"23      In conformità all’obiettivo di promozione del lavoro a tempo parziale, la clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, prevede l’obbligo per gli Stati membri della Comunità europea di «identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli».
...
26      L’argomento del governo italiano secondo cui tale obbligo di notifica è giustificato dalla necessità di combattere il lavoro nero e di informare l’amministrazione delle prassi dei datori di lavoro non convince. Infatti, affinché tali preoccupazioni possano giustificare il provvedimento di cui trattasi nella causa principale, è necessario che esso sia proporzionato all’obiettivo da conseguire. Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 46‑48 delle sue conclusioni, esistevano misure meno onerose che avrebbero permesso al governo italiano di ottenere gli obiettivi auspicati in materia di lotta alla frode e di lavoro nero, settore in cui le autorità nazionali dispongono già di mezzi di sorveglianza, di ispezione e di polizia."

Ebbene, la linea tracciata dalla decisione della Corte di giustizia mi sembra debba essere seguita dal Governo che nella lettera-invito del 30 aprile pone l'agevolazione del part time tra le prime scelte strategiche da attuare. Al riguardo mi pare che la posizione della Corte di giustizia  sopra riportata "vada a braccetto" con quanto si legge nella sentenza della Corte costituzionale  189/01, la quale in sostanza disse che consentire ai dipendenti pubblici a full time (che siano anche abilitati all'esercizio della professione forense) di trasformare il loro rapporto di lavoro in un part time particolarmente ridotto e per permettergli di fare anche l'avvocato è "l'uovo di Colombo" per conciliare risparmi per le pubbliche amministrazioni ed incremento della professionalità dell'apparato pubblico senza rischi di conflitti di interessi.  Né  la corporazione degli avvocati ha ragione quando tenta di difendere la leggina 339/03 (che solo per la professione d'avvocato reintrodusse una incompatibilità ormai superata per tutte le professioni) e quando tenta di difendere la incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione forense che è stata confermata dall'art. 18, lettera d, della legge di riforma forense n 247/12. QUELLA DI UNA CERTA PARTE DELL'AVVOCATURA E' SOLO UNA BATTAGLIA CORPORATIVA CHE PAVENTA CONFLITTI DI INTERESSI IN REALTA' INSUSSISTENTI O AGEVOLMENTE AZZERABILI. Infatti, ha ragione la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001 nel sostenere l'adeguatezza dei rimedi, financo di natura penale, che la l. 662/96 (all'art. 1, commi 56 e seguenti) aveva posto agli "inconvenienti" che si erano prospettati dal giudice all'epoca rimettente (il C.N.F.) come conseguenza dell'abrogazione del divieto di iscrizione all'albo degli avvocati per i dipendenti pubblici a part time ridotto.

Qui trovi ulteriori argomenti per scrivere a rivoluzione@governo.it proponendo di consentire ai dipendenti pubblici a full time di trasformare il loro rapporto di lavoro in un part time particolarmente ridotto e fare anche l'avvocato. MA attenzione, l'indirizzo rivoluzione@governo.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. non consente la ricezione di messaggi di dimensione superiore ai 50kb

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Quando ci si trova nella posizione di tutore si è costretti a darsi un contegno moralissimo ad ogni proposito; e si avrebbe il dovere di conformarvisi (O. Wilde)