Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Consiglio di Stato, 1685/2015: esaltata la concorrenza in tutte le professioni (lo Stato vigilerà)

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Il Consiglio di Stato, con sentenza 1685/2015, depositata il 31 marzo 2015, ha chiarito che il contenuto della vigilanza del Ministero della giustizia sugli ordini professionali non è la mera legalità del loro agire ma anche la opportunità del loro agire in vista della realizzazione del realizzarsi della concorrenza tra professionisti. Scrive tra l'altro il CdS che con la riforma delle professioni "ha assunto valenza preminente la finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali da parte degli organi dotati di potere autorizzatorio".

Mi pare si possa dire che ormai gli ordini professionali sono sorvegliati speciali e la professione di avvocato non potrà essere a lungo una eccezione per il fatto che la l. 247/2012 sia, sotto troppi aspetti, anticoncorrenziale !

LEGGI DI SEGUITO IL PUNTO 3 E 3.1 DELLA MOTIVAZIONE IN DIRITTO DEL CONSIGLIO DI STATO ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

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Tribunale Udine, decreto 1116/2015: rigetta ricorso contro Cassaforense su iscrizione d'ufficio

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Il Tribunale di Udine, con decreto n. 1116 del 7 del aprile 2015, ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc che era stato proposto contro Cassaforense ed ha affermato la legittimità costituzionale dell'imposizione di un minimo di versamenti previdenziali per evitare la cancellazione dall'albo degli avvocati.

Ma è legittimo (in relazione agli artt. 23, 53 e 33 della Costituzione, nonchè in relazione agli artt. 15, 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) condizionare la possibilità di lavorare come avvocato al pagamento delle somme stabilite dalla Cassa forense a titolo di contribuzione previdenziale minima ?

Mi pare interessantissima l'intervista dell'avv. Carmelo Giurdanella all'europarlamentare Ignazio Corrao, promotore, al riguardo, di una interrogazione alla Commissione europea.

QUESTO IL TESTO DEL DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE:

Decreto di rigetto n. cronologico 1116/2015 del 7/4/2015
R.G. n. 153/2015

TRIBUNALE DI UDINE
IL GIUDICE DEL LAVORO
Decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 153/2015 R.L. promosso da C.D.V. nei confronti della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti;

OSSERVA ... (continua cliccando su "Leggi tutto")

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Antitrust accetta impegni di due siti di comparazione di polizze RC auto

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COMUNICATO STAMPA DAL SITO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 SITI DI COMPARAZIONE DELLE POLIZZE RC AUTO
IMPEGNI VINCOLANTI PER FACILE.IT E 6SICURO

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di accettare e rendere obbligatori gli impegni proposti dalle società “Facile.it” e “6Sicuro” per le attività di comparazione on line delle polizze assicurative RC auto sui rispettivi siti. Si concludono così le due istruttorie parallele avviate il 10 ottobre 2014 per accertare l’eventuale violazione delle norme sulle pratiche commerciali scorrette. Gli impegni vengono pubblicati sul sito dell’Agcm in calce ai provvedimenti.

Un primo profilo contestato riguardava la scarsa trasparenza sui siti internet dei professionisti circa il numero e l’identità delle compagnie considerate, la loro rappresentatività, il processo di vendita e le fonti di guadagno del sito comparatore. Tutto ciò poteva generare ambiguità rispetto sia alla significatività dell’esito della comparazione sia alla presenza di eventuali interessi del comparatore nell’orientare le scelte del consumatore verso alcune polizze. In merito, gli impegni delle parti prevedono  l’inserimento sui propri siti internet di informazioni chiare e immediate circa il meccanismo di funzionamento del sito, le provvigioni riconosciute al comparatore dalle compagnie, nonché la quota di mercato delle compagnie oggetto di comparazione.

Un secondo profilo concerneva l’inserimento tra i risultati della comparazione di coperture assicurative accessorie rispetto a quella RC auto, in modo non aderente rispetto alle richieste del consumatore, rendendo così non omogenee e difficilmente comparabili le offerte delle compagnie. Gli impegni segnano il  passaggio a una procedura in cui verranno proposte solo polizze in linea con le caratteristiche prescelte dal consumatore, che potrà eventualmente selezionare con un click coperture aggiuntive, esprimendo in modo esplicito la propria volontà (c.d.opt-in).

Gli impegni contengono, infine, misure volte a introdurre una maggiore trasparenza dei messaggi pubblicitari con particolare riferimento a claim del tipo “risparmia fino a…”.

Nell’accettare gli impegni, l’Autorità ha rilevato che i vantaggi derivanti da un confronto rapido e immediato delle offerte di compagnie può consentire una significativa opportunità per il consumatore, favorendo anche una generale riduzione dei prezzi.

Roma, 27 aprile 2015

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Facsimile di convenzione di negoziazione assistita

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Convenzione di negoziazione assistita da avvocati (ai sensi dell' art. 2 del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014)

Addì ....., il signor ........ (si esemplifica il caso di controversia tra persone fisiche, per cui di ciascuna parte si dovrà indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, c.f.), assistito dall’Avv. ... del Foro di ..., con studio in ......, P.IVA, P.E.C., presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita,
e il signor ....... , rappresentato e difeso dall’Avv. ..., con studio in ......, P.IVA, P.E.C. ...., presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita,

PREMESSO

- che sussiste controversia tra le parti (indicarne l'oggetto, ex art. 2, comma 2, lett. b., del d.l. n. 132/2014);

- che in ordine a tale controversia non è in corso alcun procedimento giurisdizionale;

- che il sig. ....., con nota del ...., ha invitato il sig. ...., ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, al fine di addivenire ad un accordo che evitasse l'azione giudiziaria che lo stesso sig. ... ha intenzione di proporre a tutela del diritto di cui si afferma titolare;

- che il sig. ...., con nota del ..., ha aderito all'invito rivoltogli;

DICHIARANO: ... (continua sul sito www.negoziazione-assistita.it) ...

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Attenzione all'incostituzionalità del giudice speciale CNF !

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Il Consiglio di Stato, ad. gen., 16-03-1995, n. 35, statuì: "La natura giurisdizionale della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è propria anche dei consigli nazionali previsti dalle normative che, anteriormente all’entrata in vigore della costituzione, hanno ordinato in enti autonomi alcune professioni e viene desunta dalla circostanza che avverso le decisioni di tali organi, inerenti alle prefate competenze, è previsto il ricorso per cassazione, cioè uno strumento diretto al controllo di provvedimenti di siffatta natura; ciò posto, va specificato che la commissione ha natura di giurisdizione speciale, sopravvissuta all’entrata in vigore della carta costituzionale in virtù della quarta disposizione transitoria della costituzione; pertanto, è illegittimo incidere sulla sua composizione con una norma secondaria, emanata sulla scorta di una disposizione di legge (art. 1, 28º comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537) che, in quanto destinata a realizzare un riassetto organizzativo e funzionale della p.a., è chiamata ad operare con riferimento ad organi collegiali di natura amministrativa".

QUINDI, ANCHE IL CNF ...

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Vale sempre la pena di fare una domanda, ma non sempre vale la pena di dare una risposta (O. Wilde)