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Rito appalti: decreto del Presidente del Consiglio di Stato su numero di pagine degli atti

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Dal sito della giustizia amministrativa: Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40/2015 e comunicazione del Presidente in materia di dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nel rito appalti. E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto n.40 del 25 maggio 2015, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha dato attuazione all’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, come modificato dall’art. 40 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114.  FINE DEL COMUNICATO

A mio avviso è incostituzionale (per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione) consentire che un decreto del Presidente del Consiglio di Stato ponga limiti di lunghezza degli atti processuali di parte. La Corte costituzionale s'è espressa su questione parzialmente analoga (divieto di nominare più consulenti nel processo penale) con sentenza345/1987.

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ANAC segnala: "Chiarire le attività professionali e di consulenza incompatibili con gli incarichi"

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Il 10 giugno 2015 l'Autorità anticorruzione ha indirizzato al Governo e al Parlamento (ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. f, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) una segnalazione intitolata "Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi". Vi si legge al punto 22, con riguardo alla c.d. "legge Severino":
"22. Chiarire le attività professionali e di consulenza incompatibili con gli incarichi
Vanno meglio precisate le attività professionali incompatibili con la permanenza negli incarichi. La norma vigente (art. 9, comma 2) parla di attività “regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione (va aggiunto “dall’ente”) che conferisce l’incarico”. La disposizione sembra occuparsi solo dei casi di regolazione o finanziamento diretto (il professionista opera a favore dell’amministrazione), ma non considera i casi in cui esso, stabilmente o meno, si occupi della cura di interessi particolari, suoi o di altri soggetti privati, che possano pregiudicare la sua imparzialità nell’esercizio dell’incarico.
Nella stessa direzione vanno meglio chiarite le funzioni di consulenza svolte a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati (vedi punto 4)
."

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Corte cost. 164/2017 ricorda le sentenze CGUE su responsabilità dello Stato giudice

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Corte cost. 164/2017, al punto 5.2 del "considerato in diritto", richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla responsabilità dello Stato giudice per violazione del diritto dell'Unione.

LEGGI DI SEGUITO IL PUNTO 5.2 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO" ...

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La CEDU si applica ai rapporti tra privati ? (di R.G. Conti)

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Riporto di seguito uno stralcio da un articolo di R.G. Conti pubblicato nella newsletter n. 67 del 15 marzo 2018 di www.europeanrights.eu

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Rinvio pregiudiziale: la Corte di giustizia chiarisce i requisiti requisiti

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Si legge nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13/7/17 in causa C-89/16:

46 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 72 del regolamento di base debba essere interpretato nel senso che le decisioni della commissione amministrativa hanno un carattere vincolante.

47 Occorre ricordare, a tale proposito, che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento delineato dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C‑141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punto 6 e giurisprudenza ivi citata).

48 Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C‑141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).

49 Si deve sottolineare, a questo proposito, che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C‑141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

50 Nella specie, si deve constatare che la terza questione non soddisfa tali requisiti, in quanto la decisione di rinvio non contiene sufficienti elementi di fatto sull’esistenza di una decisione precisa della commissione amministrativa e sull’eventuale incidenza di tale decisione sul procedimento principale. Di conseguenza, la Corte non dispone di elementi relativi alle ragioni per le quali l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta è necessaria ai fini della risposta a tale questione. In tali circostanze, gli Stati membri e gli altri interessati, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non hanno potuto, o hanno potuto solo molto sommariamente, presentare utilmente le loro osservazioni su detta questione.

51 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la terza questione è irricevibile.

 


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