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Praticante avvocato abilitato a patrocinio prima della riforma forense: ampia "agibilità"

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Riporto dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 9/5/2015:

"Il COA di Mantova chiede se: “al praticante avvocato abilitato al patrocinio prima della riforma professionale si applichi la vecchia o la nuova normativa e, conseguentemente se questi possa sostituire solo il titolare dello studio presso il quale ha il domicilio legale ovvero in udienza anche qualsiasi altro collega, e ancora se, nel caso di applicazione della nuova normativa, le cause nelle quali lo stesso risulti difensore vadano interrotte ex art. 301 c.p.c.”.

Premesso che la normativa rilevante in materia, vale a dire l’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12 trova applicazione solo a far data dal gennaio 2015, in mancanza di diversa specifica previsione, appare ovvio ritenere che le previsioni in esso contenute si applichino solo a situazioni soggettive non ancora cristallizzate, mentre al praticante già abilitato prima di tale data debba applicarsi la normativa previgente.
Tanto detto, si deve precisare che anche alla nuova figura del praticante abilitato delineata dal comma 12 dell’art. 41, non è interclusa la facoltà di trattare affari non direttamente trattati dall’avvocato presso il quale svolge la pratica, che però deve assumersene il controllo e la responsabilità. Ne consegue che sia in applicazione della vecchia normativa, che della nuova, le cause promosse dal praticante abilitato non debbano essere soggette ad interruzione salvo che per il caso di praticante abilitato dopo il gennaio 2015 per il quale non sussista espressa comunicazione di non assunzione di controllo e responsabilità da parte del “dominus”.

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 84

Quesito n. 431, COA di Mantova   " FINE DELL'ESTRATTO DALLA NEWSLETTER

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LE DISFUNZIONI DELL’E-COMMERCE NEL MIRINO DELL’ANTITRUST

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COMUNICATO STAMPA DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

LE DISFUNZIONI DELL’E-COMMERCE NEL MIRINO DELL’ANTITRUST

Con tre diversi provvedimenti a carico di altrettante aziende, l’Antitrust è intervenuta su alcune disfunzioni nell’esercizio dell’e-commerce per pratiche commerciali scorrette.

I primi due riguardano in particolare la fattispecie della “mancata consegna del prodotto”. In un caso, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 125mila euro all’impresa individuale MGM (50mila per “informazioni relative alla disponibilità dei prodotti e ai tempi di consegna” e altri 75mila euro per “opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori acquirenti”). Nell’altro caso, sempre per mancata consegna del prodotto, l’Agcm ha disposto che l’impresa Il Mercato dell’Affare “sospenda ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili” e ne comunichi all’Autorità l’esecuzione (in caso di inottemperanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 5 milioni di euro).

Un analogo provvedimento è stato disposto, infine, a carico dell’impresa “Zion Smart Shop” per pratiche commerciali scorrette. Anche queste condotte sono consistite nel diffondere informazioni non veritiere sulla disponibilità dei prodotti e sui tempi di consegna e nell’opporre difficoltà di varia natura all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori.

Roma, 18 maggio 2015

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Contributi figurativi: privilegio anche per avvocati nominati giudici della Corte costituzionale

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Nella trasmissione "Mezz'ora in più" del 15 aprile 2018, Tito Boeri avrebbe detto che ci sono oltre 1300 ex parlamentari che nel periodo in cui ricoprivano cariche elettive erano in aspettativa. A costoro i contributi datoriali sono stati pagati dall'Inps. Parliamo di persone che guadagnavano anche 100 mila euro. Noi come Inps abbiamo versato e versiamo, in termini di contributi figurativi, il 24% di queste retribuzioni. Tutto questo moltiplicato per 5 anni". Si tratta, dunque, conclude, "di una somma rilevante.

APPROFONDIAMO: La contribuzione figurativa è prevista in favore di tutti quei lavoratori che, al fine di svolgere una carica sindacale o elettiva pubblica, richiedono un periodo di aspettativa non retribuita dal lavoro (non è riconosciuta infatti in favore di chi non lavora al momento della proclamazione o di chi usufruisce dell'aspettativa durante rapporti di lavoro successivi ad essa). Questi contributi figurativi sono previsti e disciplinati dall'art 31 della legge n. 300/1970 e dall'art. 3 del dlgs. n. 564/1996. Insieme ai contributi obbligatori versati durante l'attività lavorativa, formano l'importo della pensione dei parlamentari. Questo beneficio, previsto inizialmente per i dipendenti del settore privato, venne esteso anche ai dipendenti pubblici con il dlgs. n. 29/1993 .

In particolare, il beneficio contributivo è previsto in favore di coloro che ricoprono una carica elettiva al Parlamento nazionale, Europeo, alle assemblee regionali e che sono iscritti: all'A.G.O (Gestione dei lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria); ai Fondi Elettrici; a quelli del Trasporto Pubblico, Aereo e delle Ferrovie dello Stato; al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (F.P.S.P); e ai Fondi Poste, Telefonici e Volo.

Per i lavoratori chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche i contributi figurativi sono previsti solo per le cariche elettive, anche di secondo grado. Preesistendo il principio della preesistenza del rapporto di lavoro, colui che beneficia della contribuzione figurativa conserva la posizione assicurativa dopo il momento della proclamazione.

Recita il comma 1 dell'art. 38 della legge n. 488/1999 : "I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza".

Bisognerebbe allargare la valutazione critica anche ai contributi figurativi calcolati da Cassaforense a favore di quegli avvocati che sono nominati giudici della Corte costituzionale.

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Corso su "La protezione dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo"

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L'EIUC - European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation - ha organizzato un corso di formazione per avvocati, magistrati e operatori del diritto su “La protezione dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.
Fino al 22 febbraio 2016 sono aperte le iscrizioni al corso, che si terrà, dal 18 al 20 marzo 2016, nel Monastero di San Nicolò, Riviera San Nicolò, 26 I-30126 Venezia, Lido (sede dell'EIUC).
Il corso si articola in tre giorni di full immersion sul sistema di tutela della Corte europea dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento alla procedura di ricorso individuale alla Corte di Strasburgo e al ruolo della Convenzione EDU nell’ordinamento italiano.
Tra i relatori Vladimiro Zagrebelsky, giudice italiano presso la Corte europea dei diritti dell’uomo dal 2001 al 2010, gli avvocati Roberto Chenal e Andrea Tamietti, con esperienza presso la Segreteria legale della Corte di Strasburgo, e l’avvocato Anton Giulio Lana, Direttore dell’Osservatorio permanente della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.  Il coordinamento scientifico del corso è di Florence Benoît-Rohmer, docente di diritto internazionale presso l’Università di Strasburgo.
Qui il link al programma.
Il corso è in attesa dell’accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Per maggiori informazioni, si veda il sito http://eiuc.org/training-seminars/cedu/corso.html o si scriva a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

 

L'incompatibilità deve portare a sospensione dall'albo, non a cancellazione

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Nei casi di assoluta incompatibilità all'esercizio di una professione è eccessivo cancellare dall'albo ma basta adottare una misura meno limitatrice della posizione degli interessati: impedire temporaneamente l'esercizio della professione (adoperare, cioè, l'istituto della "sospensione", che, ad es., è previsto dalla legge di riforma forense n. 247/2012).

SEMBRA ESSERE QUESTA L'OPINIONE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

L'AGCM, PERO', DOVREBBE AFFERMARLA IN MANIERA MENO TIMIDA: DOVREBBE SCRIVERLO A CHIARE LETTERE NELLA SUA PROPOSTA DI LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA !

Il capitolo 2 della Relazione semestrale (è del 31/12/2016) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in tema di conflitto di interessi di cui alla legge 215/2004, è dedicato a chiarire i principali indirizzi interpretativi applicati dall’Autorità nel corso del 2016. Vi si legge:

"Nel presente capitolo si fornisce un sintetico resoconto delle situazioni emerse nel periodo di riferimento e riguardanti i titolari del Governo Renzi in relazione alle diverse fattispecie individuate dalla legge n. 215/2004 e degli orientamenti ermeneutici seguiti in sede di interpretazione e applicazione della legge.

...

b. Carica di governo e attività professionali o impiego pubblico e privato.

In merito a fattispecie riguardanti situazioni di incompatibilità fra incarico governativo e attività professionali [NOTA 6] o rapporti di lavoro di natura pubblica o privata [NOTA 7], l’Autorità, anche nel corso dell’anno 2016, ha adottato il principio stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), e) ed f) della legge n. 215/2004, che stabiliscono l’assoluta incompatibilità fra le attività in questione e il relativo mandato governativo. In tali ipotesi, la soluzione adottata è quindi consistita nell’impedimento temporaneo all’esercizio della professione (art. 2, comma 4, della legge), ovvero nell’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per i soggetti interessati.

NOTA 6 : Cfr., per l’anno 2016, il caso SI 870 Chiavaroli. Per quanto concerne analoghi precedenti, cfr. i casi SI 21 Saponara, SI 52 Santelli, SI 82 Berselli, SI 508 Gelmini, SI 510 La Russa, SI 605 Severino, SI 622 Martone, SI 632 Mazzamuto, SI 803 Alfano.

NOTA 7 : 7 Cfr., in merito, il caso SI 869 Amendola (2016). Per fattispecie riguardanti governi precedenti, cfr. i casi SI 318 Bindi, SI 364 Ferrero, SI 730 Fassina."


 


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Gli uomini sono tanto vili. Oltraggiano tutte le leggi del mondo ed hanno paura della sua lingua (O. Wilde)