Il TAR Umbria, in sentenza n. 559/2013, depositata il 5 dicembre 2013, ha chiarito le condizioni e i limiti di legittimità del recupero, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle somme che siano state indebitamente erogate ai dipendenti. Ha, in particolare, statuito:
"3. Merita condivisione la doglianza di cui al III motivo di gravame, atteso che la possibilità per il dipendente di recuperare le imposte globalmente corrisposte sui redditi oggetto di restituzione attraverso il meccanismo della deduzione di cui all’art. 10 c. 1 lett. d-bis del TUIR, secondo le argomentazioni difensive della difesa erariale, non legittima l’Amministrazione alla ripetizione di somme non corrisposte al proprio dipendente.
La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendo invece pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Consiglio di Stato sez. VI, 2 marzo 2009, n.1164)."
e ancora:
"5. Sono invece fondate e vanno accolte anche le censure di cui al I motivo.
Se è certo che in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede del percipiente non è di ostacolo alla ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti - attesa la riferita doverosità del rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2043 c.c., che costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non rinunciabile, in quanto conseguente al perseguimento di finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate ed oggetto di ripetizione - è altrettanto vero che l'eventuale affidamento ingenerato nel percipiente circa la regolarità dei pagamenti di somme successivamente ritenute indebitamente corrisposta comporta l'onere, a carico dell'Amministrazione, di operare il recupero con modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente, al quale deve essere consentito di restituire con opportuna rateizzazione quanto indebitamente corrisposte, in modo da non pregiudicare soverchiamente le esigenze di vita del debitore (così T.A.R. Campania Napoli sez. VII 15 dicembre 2010, n. 27382; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979; id., sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2350; T.A.R. Marche, sez. I, 30 marzo 2007, n. 436; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 6780).
E’vero come, nella fattispecie per cui è causa, la soccombenza nel giudizio di primo grado (sent. 823/2003 T.A.R. Umbria) abbia invero in parte escluso il consolidamento dell’affidamento del ricorrente al mantenimento di quanto indebitamente percepito per il periodo 16 giugno 2002 - 31 ottobre 2006.
Ne consegue comunque, ad avviso del Collegio, che il recupero disposto nei confronti dell’odierno ricorrente, non tenendo minimamente in considerazione l’incidenza sulla possibilità di soddisfazione dei bisogni essenziali di vita del percipiente e della sua famiglia, anche in considerazione della non lieve entità dell’importo, si manifesta quanto a tal profilo illegittimo, fermo restando la doverosità di procedere al recupero degli importi corrisposti.
6. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto va annullata in parte qua l’impugnata nota del 9 giugno 2009 dell’ufficio Contenzioso del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede in Chieti, con salvezza per l’Amministrazione di procedere al recupero delle somme nette effettivamente corrisposte, purché con previsione di modalità compatibili con le esigenze di vita del ricorrente e del proprio nucleo familiare."
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 559/2013 DEL TAR UMBRIA ...
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N. 00559/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2009, proposto da:
Angelo Piergentili, rappresentato e difeso dall'avv. Siro Centofanti, con domicilio eletto presso Siro Centofanti, in Perugia, via Fani, 14;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
- della nota dell’ufficio Contenzioso del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede in Chieti, 9 giugno 2009, con cui si è ribadita la richiesta nei confronti di Piergentili Angelo di 44.712,71 euro;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’odierno istante impugna il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha disposto il recupero nei propri confronti della somma di 44.712,71 euro indebitamente percepita a titolo di retribuzione corrisposta per il periodo dal 16 giugno 2002 al 31 ottobre 2006.
Qualifica la propria pretesa come “in linea primaria subordinata all’esito di altro giudizio (RG 11278/2003)” avente ad oggetto il rigetto da parte del Ministero della Difesa dell’istanza di transito dalla posizione di Carabiniere in Ferma Volontaria nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del suddetto Ministero
Deduce a sostegno dell’impugnativa le seguenti censure:
I. Eccesso di potere per tardività della pretesa di recupero e per mancata considerazione delle esigenze di vita, cui erano destinati gli importi mensili: l’Amministrazione nel procedere al recupero, non avrebbe effettuato alcuna comparazione degli interessi tra la ripetizione stessa e l’affidamento ingenerato nei confronti del lavoratore;
II. Violazione di legge ed eccesso di potere per mancata considerazione del contenuto e degli effetti della nota 31 ottobre 2002: sul piano sostanziale, in base agli stessi atti emanati dall’Amministrazione, sarebbe risultata la permanenza in servizio anche durante il periodo di aspettativa, essendo cessato soltanto alla fine di settembre 2003 con il ricevimento della nota del 10 settembre 2003;
III. Violazione di legge ed eccesso di potere per pretesa di recupero degli importi lordi, invece che per quelli netti: il recupero delle somme non dovute avrebbe potuto al più limitarsi ai soli importi netti e non estendersi a quanto trattenuto a titolo di ritenute erariali.
Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi evidenziando:
- l’intervenuto giudicato sulla legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione resistente sull’istanza presentata dal ricorrente di transito dalla posizione di Carabiniere in Ferma Volontaria nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, in virtù della sentenza 6 novembre 2009 n. 6951 del Consiglio di Stato (di conferma della sentenza 823/2003 del T.A.R. Umbria);
- la doverosità degli atti di recupero di somme del pubblico erario indebitamente corrisposte, sussistendo l’interesse pubblico “in re ipsa”;
- il carattere retroattivo del provvedimento di diniego avrebbe travolto il presupposto della permanenza in aspettativa del ricorrente;
- la possibilità per il dipendente di recuperare le imposte globalmente corrisposte sui redditi oggetto di restituzione attraverso il meccanismo della deduzione di cui all’art. 10 c. 1 lett. d-bis del TUIR.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 6 novembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è in parte fondato, nei limiti di cui appresso.
In limine litis, va evidenziato come con sentenza 6 novembre 2009, n. 6951, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n. 823/2003 dell’adito T.A.R. con cui è stato ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione resistente sull’istanza presentata dal ricorrente di transito dalla posizione di Carabiniere in Ferma Volontaria nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.
Ne consegue l’inammissibilità per violazione del “ne bis in idem” di tutte le doglianze volte a riproporre gli stessi vizi già denunziati nell’ambito del suesposto giudizio, su cui si è formato il giudicato; d’altronde è lo stesso ricorrente (pag. 6 del ricorso) a qualificare la propria pretesa come “in linea primaria subordinata all’esito del sopra citato giudizio”.
Deve altresì premettersi che l’azione proposta, al di là del formale petitum di annullamento, ha natura di domanda di accertamento della sussistenza del diritto dell’Amministrazione resistente alla ripetizione delle somme indebitamente percepite derivanti da un rapporto di pubblico impiego non privatizzato, rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 134 c. 1 lett. i) cod. proc. amm.
3. Merita condivisione la doglianza di cui al III motivo di gravame, atteso che la possibilità per il dipendente di recuperare le imposte globalmente corrisposte sui redditi oggetto di restituzione attraverso il meccanismo della deduzione di cui all’art. 10 c. 1 lett. d-bis del TUIR, secondo le argomentazioni difensive della difesa erariale, non legittima l’Amministrazione alla ripetizione di somme non corrisposte al proprio dipendente.
La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendo invece pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Consiglio di Stato sez. VI, 2 marzo 2009, n.1164).
4. Prive di pregio, invece, risultano sia le censure circa la pretesa tardività del recupero, atteso il carattere doveroso dell’azione in esame come da giurisprudenza consolidata (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979) sia circa la pretesa permanenza in aspettativa (anziché in congedo) per il periodo giugno 2002 - settembre 2003, attesa la retroattività del provvedimento di diniego alla data dell’istanza dell’interessato, sulla cui legittimità si è formato il giudicato.
5. Sono invece fondate e vanno accolte anche le censure di cui al I motivo.
Se è certo che in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede del percipiente non è di ostacolo alla ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti - attesa la riferita doverosità del rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2043 c.c., che costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non rinunciabile, in quanto conseguente al perseguimento di finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate ed oggetto di ripetizione - è altrettanto vero che l'eventuale affidamento ingenerato nel percipiente circa la regolarità dei pagamenti di somme successivamente ritenute indebitamente corrisposta comporta l'onere, a carico dell'Amministrazione, di operare il recupero con modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente, al quale deve essere consentito di restituire con opportuna rateizzazione quanto indebitamente corrisposte, in modo da non pregiudicare soverchiamente le esigenze di vita del debitore (così T.A.R. Campania Napoli sez. VII 15 dicembre 2010, n. 27382; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979; id., sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2350; T.A.R. Marche, sez. I, 30 marzo 2007, n. 436; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 6780).
E’vero come, nella fattispecie per cui è causa, la soccombenza nel giudizio di primo grado (sent. 823/2003 T.A.R. Umbria) abbia invero in parte escluso il consolidamento dell’affidamento del ricorrente al mantenimento di quanto indebitamente percepito per il periodo 16 giugno 2002 - 31 ottobre 2006.
Ne consegue comunque, ad avviso del Collegio, che il recupero disposto nei confronti dell’odierno ricorrente, non tenendo minimamente in considerazione l’incidenza sulla possibilità di soddisfazione dei bisogni essenziali di vita del percipiente e della sua famiglia, anche in considerazione della non lieve entità dell’importo, si manifesta quanto a tal profilo illegittimo, fermo restando la doverosità di procedere al recupero degli importi corrisposti.
6. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto va annullata in parte qua l’impugnata nota del 9 giugno 2009 dell’ufficio Contenzioso del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede in Chieti, con salvezza per l’Amministrazione di procedere al recupero delle somme nette effettivamente corrisposte, purché con previsione di modalità compatibili con le esigenze di vita del ricorrente e del proprio nucleo familiare.
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt.26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla parzialmente l’atto impugnato, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
| < Prec. | Succ. > |
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