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Sentenza CNF n. 37/2013: "rischio carcere" per l'avvocato cancellato dall'albo che fa consulenza?

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Dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'8 giugno 2013:

"L’esercizio abusivo dell’attività professionale forense in ambito stragiudiziale.
L’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37

 

L’offerta di prestazione professionale a prezzi bassi determinati a forfait.
La proposta che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro della professione legale, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendo parametrarsi l’adeguatezza del compenso al valore ed all’importanza della singola pratica trattata e non già determinarsi forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.

 

L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina.
Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.

 

I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani).
I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183."

 

COME LA VEDO IO:

La sentenza n. 37/2013 del CNF fa il punto su tante tematiche d'attualità. La più interessante mi pare quella relativa al "rischio carcere" per l'avvocato che, dopo esser stato cancellato dall'albo, svolga attività di consulenza stragiudiziale in maniera continuata e professionale , fruendo di strutture stabili e idonee e definendosi professionista qualificato.

 

Mi pare che i nuovi ambiti di legittima attività di consulenza riconosciuti dall'art. 2 della l. 247/12 a soggetti non avvocati impongano, ormai, di ritenere superate le posizioni più rigoriste della Cassazione penale (Cass. 49/2002; Cass. 1151/2003; Cass. 18898/2004) citate dalla sentenza del CNF n. 37/2013.

 

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E' reato dichiarare falsamente che non esistono cause di incompatibilità ?

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Non commette il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) il privato, docente precario, che, nello stipulare il contratto con la scuola, dichiari, nel modulo predisposto dalla scuola stessa, di non trovarsi in situazione di incompatibilità che, invece, sussista. L'ha ribadito, in linea con l'orientamento della Cassazione, il Tribunale di Chieti, sez. Ortona emettendo sentenza d'assoluzione (n. 384/09 del 29/10 - 12/11/2009) "perchè il fatto non sussiste". Come afferma il Tribunale di Chieti, in effetti, il reato non non può ritenersi sussistente proprio perchè manca l'elemento oggettivo consistente in una falsa dichiarazione circa un fatto rispetto al quale il dichiarante ha un obbligo di verità. Tale previsione, infatti, non può essere estesa -con una sorta di analogia in malam partem- anche a quelle situazioni (anche praticanti avvocati o abilitati alla professione forense che si iscrivano all'albo, o anche avvocati che dichiarino successivamente al proprio Consiglio dell'Ordine l'insussistenza di cause di incompatibilità)  in cui la dichiarazione falsa non riguarda una circostanza obiettiva, bensì l'esito di una valutazione di diritto.

Vedi, però, la sentenza della Cassazione penale, Quinta sezione, n 47085 del 26 novembre 2013.

Peraltro, per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione. Vedasi Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124, e, in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.

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OK a iscrizione dell'abogado svizzero all'albo avvocati stabiliti => NON DISCRIMINARE GLI ITALIANI

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(vedi anche la newsletter di deontologia forense del CNF del 29 maggio 2013)

La sentenza del 27 febbraio 2013, n. 19, del Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), ha statuito che, in forza della legge 15 novembre 2000, n. 364 (con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo di Lussemburgo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone), l’abogado che sia cittadino elvetico  è legittimato a valersi dei diritti conferiti dalla Direttiva 98/5/CE, attuata con il d.lgs. n. 96/2001, sebbene privo di cittadinanza italiana o di altra nazione comunitaria. Nel caso di specie, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Macerata aveva disposto la cancellazione dell’abogado dalla sezione speciale dell’Albo, perché ritenuto privo dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, nn. 1), 2) e 3) del r.d.l. n. 1578/1933, in quanto svizzero senza cittadinanza italiana o comunque comunitaria. Avverso tale provvedimento, il professionista proponeva impugnazione al CNF, che -in applicazione del principio di cui alla riportata massima- ha accolto il ricorso.
FONDAMENTALE APPARE LA LEGGE FEDERALE SVIZZERA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI AVVOCATI.

SE NON SI PUO IMPEDIRE AL CITTADINO SVIZZERO DI ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI IN ITALIA, NON SI VEDE COME (in considerazione soprattutto dell'art. 53 della l. 234/12) SIA TOLLERABILE NEGARE L'ISCRIZIONE A UN CITTADINO ITALIANO.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 19/12 DEL CNF (cliccando su "leggi tutto")...

 

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C.O.A. di Bologna su avvocato co.co.co.

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Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna adottò, nel lontano 2002, una interessante delibera di rango regolamentare sulla questione della compatibità dell'iscrizione all'albo di avvocato legato da contratto co.co.co. ad un ente privatizzato. Il Consiglio ha deciso che la compatibilità o incompatibilità vadano dichiarate a seguito d'esame della fattispecie concreta, valutando soprattutto la durata del rapporto, l'oggetto e l'organizzazione del lavoro.
Leggi di seguito la delibera, tratta dal sito del C.O.A. di Bologna ...

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C.N.F.: le norme su incompatibilità sono "di stretta interpretazione"

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(da www.servizi-legali.it )

Il C.N.F., con parere 93/2005, confermò il principio che "le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli". Leggi di seguito il parere del C.N.F. ...

 

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In ogni grido di ogni Uomo, in ogni grido di paura di Bambino, in ogni voce, in ogni divieto, odo le catene forgiate dalla mente (W. Bllake 1794)