Leggo sul numero 4 del 2007 di Rassegna Forense (rivista trimestrale del C.N.F.) due sentenze sconcertanti che danno doppia giustificazione al titolo di questo mio articoletto: NO COMMENT. La sentenza Cass. Civ., I sez., 6/7/2007, n. 15299, e la sentenza Cass. SS.UU., 16/11/2007, n. 23728. Mi astengo da commenti che paiono superflui. Riporto di seguito le massime. Cass. 15299/2007 afferma che "Il divieto posto dall'art. 26, comma 3, del r.d.l. 1578/1983 a coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, doveva ritenersi limitato, secondo l'esplicito richiamo della norma, alle sole funzioni attribuite al procuratore legale e tra tali funzioni non rientrava la sottoscrizione del ricorso per cassazione, riservata sia dal r.d.l. 1578/1933, sia successivamente dagli artt. 82 e 365 cpc, agli avvocati iscritti nell'albo speciale (di cui all'art. 33 del r.d.l. 1578/1933), nè la norma poteva applicarsi per analogia trattandosi di una norma eccezionale. Unificate le professioni di avvocato e procuratore dalla legge 48/1997, deriva che il divieto continua ad applicarsi alle sole funzioni riservate in precedenza ai procuratori legali". (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente essendo il ricorso sottoscritto dal ricorrente personalmente, nella sua qualità di avvocato cassazionista, già magistrato con funzione di consigliere presso la Corte di Cassazione entro il biennio). Cass. Sez. Unite, n. 23728/2007 afferma che "La previsione dell'art. 38 r.d.l. 1578/1933 di una fattispecie disciplinare a forma libera non si pone in contrasto con l'art. 25 Cost. per la mancata definizione di tutti i comportamenti lesivi del decoro e della dignità professionale forense e della sanzione per ciascuno applicabile in quanto la detta previsione è integrata, ai fini della certezza dell'incolpazione, dal rinvio a concetti diffusi e generalmente condivisi dalla collettività in cui il professionista forense e il giudice disciplinare operano. Pertanto nel procedimento disciplinare il contraddittorio è garantito da una chiara contestazione dei fatti addebitati, non avendo peraltro alcun rilievo l'omessa o erronea indicazione delle norme violate. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero riconosciuto dall'art. 21 Cost. incontra i limiti posti dall'ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui aventi uguale proptezione e deve essere coordinato con altri interessi di rango pubblicistico e costituzionale tutelati da leggi speciali quali quelli connessi all'ordinamento della professione di avvocato. Pertanto è deontologicamente rilevante il comportamento dell'avvocato che nella prefazione di un libro esprima un giudizio di inattendibilità di una soluzione giudiziaria, offendendo la reputazione del magistrato che aveva condotto il giudizio".
Non mi permetto di accusare la Cassazione di corporativismo ma il rischio di corporativismo, anche per i giudici (e non solo per gli avvocati) esiste. Giustifica dunque la seguente vignetta.

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