Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

La prevenzione di conflitti di interessi deve rispettare il principio di proporzionalità-adeguatezza

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Esecuzione di massa di presunte streghe da parte di un gruppo di taglialegna (incisione del 1508)

Riporto di seguito un passo dalla relazione del Presidente, Prof. Guido Alpa, sull'attività svolta nell'anno 2009 dal Consiglio Nazionale Forense. A ragione vi si reclama che la prevenzione del conflitto d'interessi sia riconosciuto come uno dei principi basilari della professione forense.
Ritengo però debba aggiungersi che in tema di prevenzione del conflitto d'interessi  occorre verificare, secondo il c.d. "criterio di proporzionalità-adeguatezza della regolazione" (richiamato sempre più spesso in giurisprudenza) :
1) se le vigenti presunzioni di incompatibilità all'"esercizio della professione forense (che è sempre e comunque, per logica elementare che voglia riconoscere la necessità umana, un esercizio a part-time dell'avvocatura) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti dell'avvocato) e la buona amministrazione della giustizia;
2) se alcuna delle vigenti presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso;
3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione del servizio professionale di avvocato che dette presunzioni realizzano;
4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione di avvocato e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.
Le leggi devono rispondere ai requisiti di cui ai quattro punti sopra evidenziati, altrimenti sono incostituzionali per violazione dell'art. 117 della Costituzione che ormai recepisce il principio di concorrenza, nonchè per irragionevole compressioni di diritti fondamentali di libertà (parametri l'art. 3, 41, 35 Cost.).
Altrimenti per raggiungere un fine apprezzabile (anche se talvolta sbandierato dai titolari di interessi a mantenere la chiusura del mercato dei servizi professionali di avvocato) si realizza una inammissibile caccia alle streghe... (continua a leggere cliccando su "Leggi tutto")

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Incentivare il part time dei dipendenti pubblici !!!

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Incentivazione del part time e apertura delle professioni sono operazioni collegate che "si reggono" a vicenda. Sono pure tra le prime cose che l'Italia si impegnò a realizzare, secondo lo scadenziario di cui alla lettera di intenti che il Governo Berlusconi ha indirizzato alla Unione Europea il 26 ottobre 2011.

I risparmi che deriverebbero dall'accesso adeguatamente incentivato al part time (soprattutto per quei lavoratori dipendenti pubblici e privati che vogliano fare, come secondo lavoro, la professione alla quale sono abilitati) sarebbero più che sufficienti per ridurre significativamente le dimensioni dell' "attacco alle  pensioni", ormai in atto.

Ormai, a mio avviso, è il momento di rinnegare le scelte che hanno di recente ostacolato l'accesso al part time dei dipendenti pubblici (impiegati e pure dirigenti): occorre tornare ad incentivare le trasformazioni di rapporti di lavoro full time in rapporti part time. I risparmi che deriverebbero dall'accesso adeguatamente incentivato (soprattutto per l'impiegato pubblico che voglia fare un secondo lavoro e soprattutto se questo è un lavoro professionale all'esercizio del quale il dipendente è abilitato) al part time sarebbero rilevanti.

Nell'impiego pubblico è il momento di risparmiare senza penalizzare a casaccio. E' il momento di reintrodurre "in dosi da cavallo" l'unico strumento capace di ridurre la spesa per stipendi: la seria incentivazione del part time.  E' il momento di azzerare il doppio lavoro senza autorizzazione che (come si leggeva in un articolo  apparso su ilsole24ore del 29/10/2011 dal titolo "Doppio lavoro da 8 milioni") aveva già assunto, allora, dimensioni intollerbili, tanto da produrre un "recupero" da parte dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e della Guardia di Finanza di più di 8 milioni di euro, nel solo 2010, nei confronti di impiegati disonesti (e multe per i loro committenti per 23,9 milioni di euro).

A partire dall'entrata in vigore del D.L. 112/2008 il part time, da diritto pieno che era, è diventato una chimera per molti impiegati pubblici (soprattutto donne). Per un verso la riconquistata discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nel concedere le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale ha significato, in concreto, azzeramento, o quasi, delle trasformazioni dei full time in part time. Per altro verso, addirittura, l'art. 16 del c.d. "collegato lavoro" del 2010 è stato inteso (male) come un permesso dato alla pubblica amministrazione di ritrasformare in contratti a tempo pieno tanti contratti a part time rilasciati prima dell'entrata in vigore del detto d.l. 112/08 (25/6/2008), con palese violazione di diritti quesiti.

Per i dipendenti privati il ragionamento deve essere analogo: anche per essi il part time andrà incentivato.

DOVREBBE RISULTARE EVIDENTE A TUTTI CHE IL PART TIME E' LA PIU' RAGIONEVOLE MODALITA' DI FLESSIBILITA' DEL LAVORO E DI RISPARMIO  PER IL DATORE DI LAVORO, PUBBLICO O PRIVATO CHE SIA. IL PART TIME ASSOCIA GROSSE RIDUZIONI DELLA SPESA PER STIPENDI CON LA MIGLIOR CURA DEGLI INTERESSI FAMILIARI DEI LAVORATORI, GIA' TANTO DURAMENTE COLPITI (oltre che con la legge 183/2010 e col d.l. 112/2008) DALLA CONTRAZIONE DELLE SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E AGLI ANZIANI. INFINE E' L'EUROPA A CHIEDERCI DI INCENTIVARE IL PART TIME. DA ANNI (Basti ricordare quanto si leggeva nella lettera inviata dal Governo italiano all'Unione Europea il 26 ottobre 2011, nei due capitoli dedicati all' <<efficientamento del mercato del lavoro>> e all' <<apertura dei mercati in chiave concorrenziale>>).PERCHE', DUNQUE, NON CONSENTIRLO E INCENTIVARLO AL MASSIMO, IN PRIMIS, (IN LINEA CON IL FAVOR ALLA FAMIGLIA TANTO DECLAMATO FIN DALLA L. 53/2000) A TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE HANNO UNA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE.  DA DOVE COMINCIARE? PER ELIMINARE IRRAGIONEVIOLI OSTACOLI AL PART TIME SI COMINCI AD ABROGARE LA L. 339/03 E LA LETTERA D DELL'ART. 18 DELLA L. 247/12 CHE DISCRIMINANO GLI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, NEGANDO LORO LA POSSIBILITA' DI FAR RISPARMIARE LO STATO METTENDOSI IN PART TIME PER ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE.

 

Questa mi pare la prima manifestazione di concreta voglia d'agire per rispettare gli impegni presi con l'Unione Europea e non farsi ridere appresso: dimostrare coi fatti che si smontano le leggine coroporative che escludono dalle professioni (a partire da quella di avvocato) una seria concorrenza pur se per lasciare alle corporazioni professionali antistorici privilegi anticoncorrenziali si incide negativamente sulle casse dello Stato (impedendo l'accesso al part time come fa la l. 339/03).

Che le "esigenze di carattere generale" dell'Italia impongano (come già chiarì la Corte costituzionale con sentenze 171/99 e 189/01, e vedi anche Corte cost. 200/12 e 46/13) scelte di liberalizzazione dell'accesso alla professione forense, diametralmente opposte alla scelta di reintroduzione dell'incompatibilità per i cosiddetti "avvocati-part-time" operata con l. 339/03 e confermata dall'art. 18 lettera d, della l. 247/12, lo testimonia un importante atto della Commissione europea, del 29/5/2013. Si tratta della "Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017" (DOC 18 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_italy_it.pdf ).
Il 29/5/2013 la Commissione europea, nel chiudere la procedura per eccessivo deficit dell'Italia, ha rivolto all'Italia una serie di "raccomandazioni" (SWD 2013 362 final) tra le quali una in particolare riguarda l'accesso alla professione forense. Al punto 6 delle raccomandazioni si legge: "... eliminare le restrizioni che sussistono nei servizi professionali e promuovere l’accesso al mercato". Tale raccomandazione va letta assieme alla considerazione n. 17 del medesimo documento per cui: "... occorre spingere oltre la riforma delle professioni regolamentate per superare le restrizioni sussistenti, così come è necessario salvaguardare i principi fondamentali della riforma difendendoli da eventuali battute d'arresto, risultanti in particolare dalla riforma delle professioni legali".

Occorre reintrodurre nell'impiego pubblico (per "ridurre i costi degli apparati istituzionali") il part time come diritto pieno. Prima di por mano a dolorosi tagli d'imperio a pensioni o stipendi e prima ancora di una pur necessaria azione di ingegneria istituzionale, perchè non garantire alle finanze pubbliche tutti i possibili risparmi che deriverebbero dal riconoscere ai dipendenti pubblici la possibilità (diritto pieno) di ridurre per loro autonoma scelta il loro stipendio? Non è anche così che si dimostra di trattare gli italiani come cittadini liberi e non come sudditi?

C'è da rimanere sbalorditi per la schizofrenia del legislatore che mentre non riconosce al dipendente pubblico il diritto ad andare in part time, poi impone alle amministrazioni dello Stato di apportare tagli all'organico dei dipendenti. Se c'è la volontà di ridurre il numero dei dipendenti pubblici NON SI PUO' TRALASCIARE DI ESALTARE LE POSSIBILITA' DI UN INCONTRO LIBERO DI VOLONTA' TRA IL SINGOLO IMPIEGATO PUBBLICO E IL LEGISLATORE. NON SI PUO' NON REINTRODURRE IL DIRITTO PIENO AL PART TIME DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Ma non basta: quanta crescita si potrebbe creare dall'incentivazione di tali trasformazioni di contratti full time in contratti part time?

E ancora: persino il Papa Benedetto XVI intervenne con parole chiare sulla necessità di ricostruire un armonico rapporto tra i tempi del lavoro e i tempi della famiglia. Disse, ricevendo in udienza i partecipanti a un convegno internazionale promosso dalla Fondazione Centesimus annus: "Occorre una nuova sintesi armonica tra famiglia e lavoro"; e rimarcò: "Nella difficile situazione che stiamo vivendo la crisi del lavoro e dell'economia si accompagna a una crisi della famiglia: i conflitti di coppia, quelli tra i tempi della famiglia e per il lavoro creano una complessa situazione di disagio che influenza il vivere sociale"... "Anche l'economia con le sue leggi deve sempre considerare l'interesse e la salvaguardia della famiglia .. non tiocca certo alla Chiesa risolvere la crisi in atto ma è compito dei cristiani "denunciare i mali".

In sintesi: CITTADINI E NON SUDDITI !

E COMINCIARE SUBITO AD INCENTIVARE IL PART TIME ABROGANDO LA LEGGE 339/03 E LA LETTERA D DELL'ART. 18 DELLA L. 247/12 (CHE PREVEDONO UNA ASSURDA INCOMPATIBILITA' PER IL DIPENDENTE PUBBLICO A PART TIME).

 

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Giuseppe Tesauro sulla concorrenza nell'avvocatura

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L'attuale giuduce della Corte costituzionale Giuseppe Tesauro, già presidente dell'Antitrust, intervenne su il sole 24 ore del 18/8/2007 per denunciare la carenza di concorrenzialità nella regolamentazione italiana della professione forense. Tra l'altro, censurando il divieto di costituire società, parve censurare ogni presunzione odiosa di conflitto di interessi. LEGGI DI SEGUITO QUELLO CHE PUO' VALERE COME UNA SORTA DI MANIFESTO PER UNA RIFORMA VERA DELL'AVVOCATURA.

DOVREBBE VALUTARE BENE IL LEGISLATORE CHE ORAMAI LE COSCIENZE CRITICHE DI AVVOCATI, DEI PRATICANTI AVVOCATI MA ANCHE DEI LORO CLIENTI SONO DESTE E CHE AVRA' VITA BREVE LA "RIFORMICCHIA" FORENSE DI CUI ALLA L. 247/12 (VIZIATA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE O DI ILLEGITTIMITA' IN RELAZIONE AI VICOLI POSTI DALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA)  ...

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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 12:04 Leggi tutto...
 

Parere del C.N.F. su sollecita cancellazione ex l. 339/03

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Il C.N.F. esprimendo parere (parere n. 2 del 17/1/2007) su quesito rivolto dal C.O.A. di Teramo proposto a seguito di "doppia opzione", confermava la sua circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricordava l'importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all'opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell'attività libero professionale esclusiva. VEDO PROBLEMI DI TERZIETA' DEL GIUDICE SPECIALE C.N.F. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DEI RICORSI DEI CANCELLATI DALL'ALBO EX L. 339/03. Leggi di seguito il parere del C.N.F. che, a mio avviso, non potrà ritenersi giudice terzo perchè la mera strutturazione di una autonoma Commissione pareri non esclude la carenza di terzietà "oggettiva" del C.N.F.- giudice....

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L'Antitrust e le "incompatibilità forensi" nel Governo

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Ricordo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presentò nel lontano dicembre 2008 la sua Relazione semestrale sul conflitto di interessi dei membri del Governo, ai sensi della legge 20/7/2004, n. 215. Rilevò nell'occasione numerose situazioni potenzialmente integranti conflitto di interessi per incompatibilità tra incarico di governo e attività professionali. Tra le rilevate attività potenzialmente incompatibili spiccava l'esercizio della professione forense. Affermò, tra l'altro, l'A.G.C.M.: "Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di “esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo”), rimosse previa sollecitazione da parte dell’Autorità o spontaneamente risolte dai diretti interessati. A norma della citata disposizione, le attività professionali o di lavoro autonomo sono incompatibili se effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con la carica di governo ricoperta. In relazione al primo elemento, l’Autorità, in conformità ai numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l’effettivo esercizio dell’attività professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo. Inoltre, l’articolo 3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai fini del requisito della connessione, debba ritenersi rilevante qualsiasi inerenza, diretta o indiretta, esistente tra l’attività esercitata e gli interessi pubblici tutelati dalle funzioni di governo attribuite al titolare. 26. Con specifico riferimento all’esercizio di attività professionali in forma associata, l’Autorità ha confermato il proprio indirizzo interpretativo, orientato a distinguere fra associazioni professionali e società di professionisti. Per queste ultime, infatti, l’obbligo di recesso deriva direttamente dall’incardinamento dell’interessato in una struttura societaria; mentre per le associazioni professionali, posto che la relativa partecipazione non implica necessariamente l’esercizio di attività incompatibili, il titolare di carica di governo può mantenere il suo nome in seno allo studio, astenendosi, in concreto, dall’esercizio dell’attività. 27. Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno riguardato principalmente: la professione forense, di dottore commercialista, di giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica. In materia di professione forense, è stato esaminato il caso di un avvocato rotale che ha posto specifico quesito in merito alla compatibilità di detta professione con l'attuale incarico di governo. Al riguardo, l’Autorità, ha ravvisato, nell’ipotesi prospettata, una verosimile situazione di incompatibilità.

LEGGI DI SEGUITO UN PIU' AMPIO STRALCIO DALLA RELAZIONE SEMESTRALE DELL'ANTITRUST ...

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