Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

La necessaria indipendenza d'avvocato per la Corte di giustizia: le SSUU della Cassazione concordino

E-mail Stampa PDF

(da www.servizi-legali.it )

La Corte di giustizia, decidendo con sentenza del 6 settembre 2012 le cause C-422/11 P e C-423/11 P, ha dato una interpretazione rigorosa, e nel contempo non liberticida, della indipendenza essenziale allo svolgimento della professione forense innanzi ai giudici dell'Unione Europea.

Per un verso, ribadendo con rigore (punto 24) quanto già statuito al punto 45 della sentenza Akzo Chemicals e Akeros Chemicals / Commissione ha evidenziato che il concetto di indipendenza dell'avvocato implica mancanza di rapporto di impiego tra l'avvocato e il suo cliente (ma, nota bene, non anche una mancanza di rapporto di impiego con altro soggetto che non sia il cliente).

Per altro verso ha attuato il principio di proporzionalità -sancito all'art. 5, paragrafo 4, TUE- ed ha chiaramente ammesso (punto 44) che potrebbero rilevare, ove fossero dimostrate sussistenti, misure materiali e formali che possano "garantire l'indipendenza dell'avvocato allo stesso modo dell'assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest'ultimo ed il suo cliente".

Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a decidere numerosi ricorsi presentati da dipendenti pubblici a part time ridotto contro le cancellazioni dagli albi forensi comminate nei loro confronti per presunta carenza del requisito dell'indipendenza ex l. 339/03 dovrebbero seguire i ragionamenti della Corte di giustizia, sollevando q.l.c. della l. 339/03 per irragionevolezza e violazione (almeno) del principio di proporzione e di concorrenza (art. 3 e 117 Cost.).

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 6 SETTEMBRE 2012 NELLE CAUSE RIUNITE C‑422/11 P e C‑423/11 P (IN PARTICOLARE PONI ATTENZIONE AI PUNTI DA 21 A 45) ...

 

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

Leggi tutto...
 

Cos'è l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato? E quanta ne serve?

E-mail Stampa PDF

(da www.servizi-legali.it )

Finalmente, dopo l'approvazione della PSEUDO riforma forense (divenuta legge a fine dicembre 2012) si parlerà di autonomia e indipendenza dell'avvocato:

1) di quanta autonomia e indipendenza siano necessarie, e rispetto a quali soggetti (società di capitali  presso le quali -da socio- l'avvocato presti la sua attività tipica; organismi di mediazione; datori di un secondo lavoro pubblico o privato esercitato a part time dall'avvocato; partito nelle cui fila e sotto la cui "disciplina di partito" si esercita il mandato parlamentare), affinchè gli avvocati siano utili quanto più possibile ad amministrare giustizia;

2) di quanta autonomia e indipendenza siano in grado di garantire agli avvocati i loro Consigli dell'Ordine, se composti esclusivamente da eletti da avvocati;

3) di quanta autonomia e indipendenza sia in grado di garantire agli avvocati il Consiglio Nazionale Forense, se è composto esclusivamente da eletti dai Consigli degli Ordini territoriali e se assomma in se i poteri di legislatore di settore (il codice deontologico ha natura di legge), di giudice speciale (della disciplina e della tenuta degli albi forensi) e di amministratore (con ampissimi poteri, ad es. in tema di formazione professionale obbligatoria);

4) di quanta autonomia e indipendenza residui all'avvocato che continui ad esercitare pur essendo parlamentare o commissario del Governo; o continui a essere iscritto all'albo pur essendo ministro, sottosegretario di stato; o continui a esercitare pur essendo giudice di pace, mediatore designato da un organismo di mediazione, vice procuratore onorario, GOT, ecc...;

5) di quale sia il grado minimo di indipendenza dell'avvocato richiesto dal diritto dell'Unione europea, secondo quanto ha chiarito la Corte di giustizia nella sentenza Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07);

6) se non sia sufficiente e auspicabile (quale volano di crescita del settore dei servizi legali) limitare il livello di prevenzione legislativa dei conflitti di interessi e di garanzia legislativa dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato. In particolare se non sia sufficiente mantenere in vigore solo quelle misure che per prevenire conflitti di interesse e garantire un livello adeguato di autonomia e indipendenza dell'avvocato, non siano anche eccessivamente restrittive della concorrenza tra avvocati e dunque risultino proporzionate (non eccedenti il necessario, così come suggeriva nel 2001 la Corte costituzionale nella sentenza 189/2001);

7) se, in definitiva, non sia il momento di realizzare -anche attraverso una seria "liberalizzazione" della professione forense- la solenne affermazione che si legge nell'art. 15 della Carta delle libertà fondamentali dell'Unione europea "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata".

(l'illustrazione è una rappresentazione medievale dell'"araba fenice" che brucia nel fuoco. Come di quell'uccello e della fede degli amanti, anche dell'autonomia e indipendenza degli avvocati può dirsi che si tratta di mito e, talvolta, "che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa")

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

Quella di avvocato è una libera professione, soggetta come le altre alle regole sulla concorrenza

E-mail Stampa PDF

(da www.servizi-legali.it )

 

Non solo l'attività dei notai ma di certo anche quella degli avvocati non è partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. Sul punto si ricorda che, decidendo sei ricorsi della Commissione (appoggiata dal Regno Unito) per inadempimento nei confronti di vari Stati membri (Belgio causa C-47/08, Francia causa C-50/08, Lussemburgo causa C-51/08, Austria causa C-53/08, Germania causa C-54/08, Grecia causa C-61/08 e Portogallo causa C-52/08) che riservavano ai loro cittadini l'esercizio della professione notarile, la Corte di giustizia, con sentenza depositata il 24 maggio 2011, ha stabilito che la professione di notaio, anche se è certo che persegue obiettivi di interesse generale, non è per ciò solo partecipe dell’esercizio di poteri pubblici. Di certo le decisioni della Corte di Giustizia del 24 maggio 2011 sono importanti non solo per i notai ma anche per gli avvocati. Peserà anche nei confronti degli avvocati il giudizio per cui: "Il fatto che l’attività dei notai persegua un obiettivo di interesse generale, ossia quello di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente, di per sé, a far considerare tale attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri"; e soprattutto: "le attività svolte nell’ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente l’obbligo, per le persone che le compiono, di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività rientrino per questo nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri."

Non vedo come gli avvocati italiani possano sperare, a questo punto, di essere qualificati necessari partecipi del potere pubblico dell'amministrazione della giustizia allo stesso livello del giudice, più di quanto potrebbero sperarlo i tecnici che nei processi (spesso con una efficacia sulle decisioni dei giudici ben maggiore di quella attinta dagli avvocati) svolgono la funzione di consulenti tecnici d'ufficio o di parte. A meno che non si voglia sperare che il Legislatore scriva una legge costituzionale che, sul presupposto (da ritenere inesistente) della partecipazione dell'avvocato al potere d'amministrare la giustizia alla pari dei giudici, fondi la tanto invocata tutela della mitica specialità (che in realtà si vorrebbe eccezionalità rispetto alle regole U.E. e nazionali in tema di concorrenza) dell'Avvocatura! C'è da scommettere, però, che non passerà una modifica della Costituzione che "specifichi" in tal senso l'art. 24 della Costituzione.

In tale ottica si dovrà reagire ad ogni tentativo di strumentalizzazione, in senso anticoncorrenziale, della risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 che ha riconosciuto l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interessi e il segreto/confidenzialità quali valori fondamentali della professione forense e ha ribadito che la loro conservazione è di interesse pubblico. Il riconoscimento, in detta risoluzione, della “necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero derivare” non potrà giustificare regolamenti di protezione che abbiano effetti sproporzionati e ingiustificatamente limitanti la concorrenza. Allo stesso modo dovrà evitarsi ogni strumentalizzazione anticoncorrenziale e corporativa dell'altra affermazione fatta nella detta risoluzione del Parlamento europeo e cioè dell'affermazione per cui l'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza specialistica rende necessaria l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della professione legale.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social networkwww.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook(contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

Avvocati in attività preferiti come giudici ausiliari: OK la prevenzione di conflitti d'interessi

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 10
ScarsoOttimo 

(da www.servizi-legali.it )

Il c.d. decreto "del fare" (d.l. 69/2013) riconosce una preferenza, nella nomina a "giudici ausiliari", agli avvocati iscritti negli albi forensi e dunque in piena attività. Ciò è un bene per il servizio giustizia e non pregiudica affatto la doverosa prevenzione dei conflitti di interessi degli avvocati che fanno anche un altro lavoro e in particolare un "lavoro pubblico".

Il decreto "del fare" disciplina in maniera molto specifica la figura dei "giudici ausiliari", ad essi intitolando il capo primo del titolo terzo "Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile". Gli articoli in questione sono: l'art. 62 "Finalità e ambito di applicazione", l'art. 63 "Giudici ausiliari", l'art. 64 "Requisiti per la nomina", l'art. 65 "Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giuici ausiliari", l'art. 66 "Presa di possesso", l'art. 67 "Durata dell'ufficio", l'art. 68 "Collegi e provvedimenti. Monitoreggio", l'art. 69 "Incompatibilità ed ineleggibilità", l'art. 70 "Astensione e ricusazione", l'art. 71 "Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca", l'art. 72 "Stato giuridico ed indennità".

Ebbene, essi dimostrano che, al fine del miglior andamento della pubblica amministrazione, gli avvocati in attività possono e devono esser coinvolti a pieno nelle attività pubblicistiche, anche le più delicate, senza timore che ne possano derivare conflitti di interesse, accaparramenti di clientela, lesione del bene dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocato, che non siano gestibili con ordinarie misure disciplinari adottabili dalla stessa pubblica amministrazione erogatrice del servizio (nella fattispecie si tratta del fondamentale servizio giustizia che chiama in causa ministero della giustizia e CSM) e/o dall'Ordine degli avvocati al quale l'avvocato è iscritto.

Dunque, le nuove regole (che addirittura -art. 65- riconoscono agli avvocati iscritti all'albo una preferenza ai fini della nomina a "giudice ausiliario") costituiscono anche ius superveniens del quale le Sezioni Unite della Cassazione dovranno tener conto nel valutare le eccezioni di illegittimità costituzionale della l. 339/03, la quale, con scelta che oggi si dimostra ingiustificatamente liberticida, impose un "aut aut" agli impiegati pubblici a part time ridotto. Questi ultimi non sono neppure dirigenti ma sono semplici impiegati, inquadrati nelle pubbliche amministrazioni con compiti neanche lontanamente paragonabili a quelli di gran rilevo oggi affidati ai "giudici ausiliari-avvocati" ai quali il d.l. 50/2013 consente di continuare a svolgere la professione forense con ragionevoli limitazioni (certamente rigorose quanto quelle previste, per i gli impiegati pubblici a part time ridotto che siano anche avvocati iscritti agli albi, dall'art. 1, comma 56 e seguenti della l. 669/96 e che furono ritenute ampiamente sufficienti dalla sentenza della Corte costituzionale 189/01).

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

Cassazione 20269/2010 riconosce e tutela l'avvocato "parasubordinato" ma la legge professionale ...

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 2
ScarsoOttimo 

(da www.servizi-legali.it )

 La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza 20269/2010, depositata il 27/9/2010, riconobbe tutela all'avvocato "parasubordinato" con riguardo al livello della retribuzione che costui può reclamare in base alla tariffa forense, sia per prestazioni giudiziali che per prestazioni stragiudiziali: il carattere "routinario" delle sue prestazioni professionali può semmai -affermò la Corte- incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione.
E non solo! La Cassazione, a favore dell'avvocato parasubordinato, affermò che: "... alla natura parasubordinata del rapporto consegue l'applicazione del disposto dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma -come sottolineato dalle decisioni della Corte costituzionale n. 65 del 1978 e 76 del 1981- riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 429 cod. proc. civ. e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite".
Ma se così è, mi domando, il riconoscimento della tutela economica (che segue a distanza di non molto tempo il riconoscimento della figura dell'avvocato parasubordinato sotto l'ulteriore aspetto della non debenza dell'IRAP) non rende ormai improcrastinabile un intervento del legislatore o della Corte costituzionale che elimini il contrasto tra, da una parte, la tutela legislativa accordata alla categoria degli avvocati parasubordinati in tema di IRAP e di tariffe forensi e, dall'altra, la previsione (antistorica e ormai superata dalla realtà sociologica del'ex "ceto" forense) all'interno della legge professionale forense di una incompatibilità tra esercizio della professione forense e un qualunque impiego? I tempi sono maturi !
Ma vediamo cosa scrive la Cassazione nella sentenza 20269/2010 ...

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:26 Leggi tutto...
 


Pagina 105 di 109

Pubblicità


Annunci

Colui che si tiene più lungi dal proprio secolo, è altresì colui che meglio lo rispecchia  (O. Wilde)