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OK a iscrizione dell'abogado svizzero all'albo avvocati stabiliti => NON DISCRIMINARE GLI ITALIANI

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(vedi anche la newsletter di deontologia forense del CNF del 29 maggio 2013)

La sentenza del 27 febbraio 2013, n. 19, del Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), ha statuito che, in forza della legge 15 novembre 2000, n. 364 (con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo di Lussemburgo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone), l’abogado che sia cittadino elvetico  è legittimato a valersi dei diritti conferiti dalla Direttiva 98/5/CE, attuata con il d.lgs. n. 96/2001, sebbene privo di cittadinanza italiana o di altra nazione comunitaria. Nel caso di specie, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Macerata aveva disposto la cancellazione dell’abogado dalla sezione speciale dell’Albo, perché ritenuto privo dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, nn. 1), 2) e 3) del r.d.l. n. 1578/1933, in quanto svizzero senza cittadinanza italiana o comunque comunitaria. Avverso tale provvedimento, il professionista proponeva impugnazione al CNF, che -in applicazione del principio di cui alla riportata massima- ha accolto il ricorso.
FONDAMENTALE APPARE LA LEGGE FEDERALE SVIZZERA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI AVVOCATI.

SE NON SI PUO IMPEDIRE AL CITTADINO SVIZZERO DI ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI IN ITALIA, NON SI VEDE COME (in considerazione soprattutto dell'art. 53 della l. 234/12) SIA TOLLERABILE NEGARE L'ISCRIZIONE A UN CITTADINO ITALIANO.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 19/12 DEL CNF (cliccando su "leggi tutto")...

 

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N. 167/12 R.G. RD n. 19/13
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Carlo VERMIGLIO Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO Segretario f.f.
- Avv. Paolo BERRUTI Componente
- Avv. Antonio DAMASCELLI “
- Avv. Fabio FLORIO “
- Avv. Bruno GRIMALDI “
- Avv. Aldo MORLINO “
- Avv. Claudio NERI “
- Avv. Andrea PASQUALIN “
- Avv. Bruno PIACCI “
- Avv. Silverio SICA “
con l’intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’ abogado B.C.E. avverso la decisione in data 28/12/11, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata ha di-sposto la cancellazione del ricorrente dalla Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti dell’Albo dell’Ordine di Macerata.
Il ricorrente, abogado B.C.E. è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
FATTO
Con provvedimento del 28.12.2011 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, disponeva la cancellazione dell’Abogado C. E. B. dalla sezione spe-ciale dell’Albo di cui all’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in quanto, a se-guito di revisione dell’iscrizione, era emerso che l’Abogado B. era cittadino svizzero, con domicilio in Berna, non avendo mai acquisito cittadinanza italiana o altra cittadinanza comunitaria ed essendo così privo dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, nn. 1), 2) e 3) del r.d.l. n. 1578/1933; avendo lo stesso ricono-sciuto espressamente di esercitare l’attività in Macerata “solo come recapito secondario”, essendo stato posto, il domicilio professionale, in Madrid; non sussistendo un reale domicilio professionale o la residenza dell’Abogado B. nel Circondario di Macerata.
Con ricorso depositato in data 8.3.2012 l’Abogado B. impugnava tale provve-dimento, notificatogli il 24.2.2012, chiedendone la declaratoria di nullità e/o l’annullamento.
Premetteva: di essersi laureato a Milano il 31.3.1999; di essersi trasferito in Spagna, di avere ottenuto l’omologazione del titolo di laurea a quello spagnolo di licenciado en derecho in data 7.10.2010; di essersi iscritto presso l’Ilustre Collegio de Abogados de Madrid, iniziando ad esercitare colà la professione; di avere chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, in data 6.6.2011, l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo riservata agli avvocati sta-biliti, si sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 96/2001, conseguendola il giorno successi-vo; di avere ricevuto, con raccomandata del 26.11.2011, la comunicazione del Consiglio dell’Ordine di Macerata dell’avvio della procedura di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nella suddetta sezione speciale e, dopo essere stato udito il 15 dicembre successivo, di avere ricevuto, in data 24.2.2012, il provvedimento di cancellazione.
Affidava l’impugnazione a dieci motivi di ricorso, nella sostanza così riassu-mibili:
1) Violazione dell’art. 2 e dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, per mancato ri-spetto del termine di conclusione del procedimento di verifica: il procedimento aveva avuto inizio il 21.11.2011 ed era stato fissato il termine di 90 giorni per la sua conclusione, termine non rispettato dal momento che il provvedimento di cancellazione gli era stato notificato il 24.2.2012, dovendosi riferire la conclu-sione del procedimento a tale notificazione (e non a quella di adozione del provvedimento), sia perché si tratta di atto ricettizio (tale dovendo intendersi il provvedimento che impone a carico del destinatario un obbligo positivo o nega-tivo e quello che estingue o limita poteri, facoltà o diritti), sia alla luce dell’art. 21 bis l. n. 241/90;
2) Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, per mancata indica-zione del termine e dell’autorità dinanzi alla quale il provvedimento è impugna-bile, facendo difetto, il provvedimento impugnato, di tali indicazioni;
3) Violazione dell’art. 37, comma 3, r.d.l. n. 1578/1933 nella parte in cui dispone che il provvedimento venga notificato entro 15 giorni, posto che il provvedimen-to è stato assunto il 28.12.2011 e notificato al ricorrente il 24.2.2011;
4) Eccesso di potere e sviamento di potere per lacunosità del provvedimento noti-ficato, posto che si tratta di un estratto del verbale nel quale manca (vi è un o-missis) “il contenuto della delibera relativa al punto “VI- Sul sesto punto all’O.d.G. (problematica “Abogados”)” che precede la delibera che riguarda l’Abogado B.”, con compromissione dei diritti del ricorrente, che si è trovato a dover impugnare un provvedimento che non conosce integralmente;
5) Eccesso di potere e sviamento di potere per assoluta equivocità del provvedi-mento notificato, posto che, mentre il provvedimento impugnato parla di can-cellazione dalla sezione speciale, la lettera di accompagnamento dello stesso ha invece ad oggetto il rigetto della domanda di iscrizione in detta sezione spe-ciale;
6) Violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 96/2001 per il caso che fosse stato disposto il rigetto della domanda di iscrizione, non essendo “possibile operare un “ripen-samento” circa la validità di una richiesta di iscrizione e quindi provvedere al “rigetto” della medesima dopo averla accolta”;
7) Violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 96/2001 nella determinazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale in questione, nonché violazione e falsa appli-cazione dell’art. 17, comma 1, nn. 1), 2) e 3) e dell’art. 37 r.d.l. n. 1578/1933, dal momento che l’art. 17 r.d.l. n. 1578/1933 riguarda i procuratori (oggi avvo-cati), fattispecie differente dall’iscrizione degli avvocati stabiliti, diversa essendo la disciplina e diversi i presupposti ed i requisiti per l’iscrizione;
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 r.d.l. n. 1578/1933 ed arbitraria inte-grazione delle ipotesi di cancellazione, posto, in primo luogo, che l’art. 37 ri-guarda la cancellazione degli avvocati e quindi non può essere applicato alla fattispecie, concernente la cancellazione di avvocato stabilito, e, in secondo luogo, che il Consiglio dell’Ordine ha disposto la cancellazione anche per difet-to del requisito di cui al n. 3) del primo comma dell’art. 17 r.d.l. n. 1578/1933, mentre l’art. 37 non contempla tale fattispecie;
9) Violazione di legge e mancata applicazione della l. n. 364/2000 che ha ratifica-to l’accordo 21.6.1999 tra Confederazione elvetica e Comunità europea, alla luce del quale – premesso che la cittadinanza svizzera del ricorrente risultava già dalla domanda di iscrizione e che, contrariamente a quanto appare nel provvedimento impugnato, non era vero e comunque non risultava in alcun modo che lo stesso ricorrente avesse domicilio in Berna – era irrilevante il fatto che l’Abogado B. fosse cittadino elvetico, posto che tale accordo estende i dirit-ti dei cittadini comunitari a quelli elvetici;
10) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, erronea interpreta-zione delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede di audizione, nonché violazione dell’art. 6, comma 10, d.lgs. n. 96/2001, relativamente alla errata in-dividuazione dei requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione nella sezio-ne speciale in questione, dal momento che il ricorrente, in sede di audizione, ha chiarito di esercitare la professione in Macerata e di recarsi ancora a Madrid onde esaurire l’attività colà ancora in corso, non potendosi esigere, per consen-tire l’iscrizione nello Stato di stabilimento, che l’avvocato abbandoni all’istante l’attività che svolge nel Paese di provenienza e prevedendo, il comma 10 dell’art. 6 d.lgs. n. 96/2001, che, dopo l’iscrizione nella sezione speciale, l’avvocato stabilito presenti annualmente un attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza.
Con successiva memoria il ricorrente ha documentato di avere medio tempore trasferito la propria residenza a Potenza Picena, in provincia di Mace-rata.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto, in considerazione della fondatezza del no-no e del decimo motivo di impugnazione.
Il Consiglio dell’Ordine ha nella sostanza basato il provvedimento di cancellazione sulle seguenti circostanze: (i) l’Abogado B. non è cittadino comunitario, ma elvetico, con domicilio in Berna, e quale cittadino extracomunitario è privo dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, nn. 1), 2) e 3) r.d.l. n. 1578/1933; (ii) lo stesso ha riconosciuto espressamente di avere a Macerata un recapito secondario e che l’effettivo domicilio professionale è a Madrid; in ogni caso non sus-siste alcun reale domicilio professionale o alcuna residenza nel circondario di Macerata.
Sotto il primo profilo va osservato che la circostanza che il ricorrente sia cittadino elvetico è del tutto priva di rilevanza (non senza aggiungere che non è dato comprendere da dove il Consiglio dell’ordine abbia tratto la notizia che l’Abogado B. abbia domicilio a Berna). Con la legge 15 novembre 2000, n. 364, infatti, l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999. Nell’allegato III di tale accordo, dal titolo “Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli)” si legge: “1. Le parti con-traenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconosci-mento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento, come in vigore alla data della firma dell'Accordo e come modificati dalla se-zione A del presente allegato o norme ad essi equivalenti. 2. … 3. Il termine "Stato(i) membro(i)" figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti comunitari in questione, alla Svizzera”. E nella Sezione A (“Atti ai quali è fatto riferimento”) compare alla lettera B (“Professioni giuridiche”), n. 4, la Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, poi attuata dall’Italia con il d.lgs. n. 96/2011, con la precisazione che, “Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: All'art. 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: "Svizzera: Avocat Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher Fürsprech Av-vocato."”. Ne consegue che l’Abogado B., pur cittadino elvetico, risulta legittimato a va-lersi dei diritti conferiti dalla Direttiva 98/5/CE, attuata con il d.lgs. n. 96/2001. E’ appena il caso di aggiungere che non è dato comprendere i riferimenti, nel provvedimento impugnato, al pieno esercizio dei diritti civili ed alla condotta specchiatissima ed illibata, quanto meno non risultando alcun riferimento ad essi nel fascicolo del procedimento (e, quanto alla prima, anche in relazione al-le considerazioni di cui sopra).
Quanto al secondo profilo, dalle dichiarazioni rese dall’Abogado B. in sede di audizione in data 15.12.2011, poi, non risulta quanto afferma il Consiglio dell’Ordine di Macerata.
L’Abogado B. ha infatti tra l’altro dichiarato: di essere residente a Madrid; di avere un domicilio professionale in Madrid; di avere esercitato la professione forense in Spagna; di avere cessato di avere una posizione tributaria in Spagna dal 30.9.2011, avendone aperto una, intracomunitaria, in Italia; di essere iscrit-to alla Mutualidad des Abogacia dal 10.11.2010; di avere partita IVA in Italia quale avvocato stabilito; di essere iscritto alla Cassa Forense; di essere pre-sente a Macerata e ad Ascoli Piceno per circa tre settimane al mese, compati-bilmente con gli ultimi impegni in Spagna, ove sta gradualmente cessando l’attività, intendendo esercitarla in Italia.
D’altro canto l’art. 6 d.lgs. n. 96/2001, quanto ai requisiti di cui è questione, richiede, per farsi luogo all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli av-vocati stabiliti, che nel relativo circondario sia stata fissata stabilmente la resi-denza o il domicilio professionale (primo comma) e che l’istante alleghi un certi-ficato di residenza o dichiarazione sostituiva, ovvero una propria dichiarazione con l’indicazione del domicilio professionale [terzo comma, lett. b)].
E dal fascicolo, che contiene l’istanza di iscrizione ed i relativi allegati, risulta che l’Abogado B. ha allegato a tale istanza una propria dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà con la quale dichiarava “di avere il proprio domicilio profes-sionale a Macerata, P. N. S. n. ., presso lo studio dell’Avvocato M. M. del Foro di Macerata”.
Né è dato esigere, ai sensi della normativa ricordata, per farsi luogo all’iscrizione nella sezione speciale ed al mantenimento di tale iscrizione, che l’avvocato stabilito non mantenga il domicilio professionale nel Paese di prove-nienza, mantenimento del resto preteso dall’art. 6 ora ricordato, che, oltre a ri-chiedere l’iscrizione “presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine” (secondo comma), stabilisce (decimo comma) che “Successivamente all’iscrizione, l’avvocato stabilito è tenuto a presentare an-nualmente al Consiglio dell’ordine un attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza …”.
Se poi si considera che il ricorrente ha documentato di avere trasferito la propria residenza in provincia di Macerata, non può non ritenersi superata qualsiasi perplessità circa il diritto dell’Abogado B. di mantenere l’iscrizione nel-la sezione speciale in questione.
Gli altri motivi di impugnazione restano assorbiti.
P.Q.M.
il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di consiglio;
visti gli artt. 52 e seguenti del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella l. 22 gennaio 1934, n. 36, e gli artt. 59 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37;
accoglie il ricorso e pertanto annulla la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, impugnata, con la quale è stata disposta la cancel-lazione dell’Abogado C. E. B. dalla sezione speciale dell’Albo degli avvocati di cui all’art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2012.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo f.to Avv. Carlo Vermiglio
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 febbraio 2013
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Andrea Mascherin
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Andrea Mascherin

 

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