Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

VIII Congresso giuridico forense per l'aggiornamento professionale: "Il conflitto d'interessi"

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Dal sito del CNF riporto di seguito la relazione sul tema "Il conflitto d'interessi", dell'Avv. Salvatore Chiaramonte (interessantissima anche la relazione dell'Avv. Zarantonello "Codice deontologico e tipizzazione delle condotte atipiche" che puoi leggere al medesimo link) ...

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Cass. 25797/13: OK a avvocati presidenti di cda (categoria d'avvocati "diversamente compatibili")

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L'impiego pubblico a part time ridotto "verticale" al 30% (che significa lavorare presso un ente pubblico un solo giorno a settimana e, si badi, non certo da dirigente ma da semplice impiegato) è confermato incompatibile con la professione forense, per quanto deciso dalle sentenze delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 11833/2013 e sentenze "gemelle" (tutte depositate il 16/5/2013).

Nel contempo, con evidente discriminazione degli impiegati pubblici a part time ridotto (almeno di quelli a part time ridotto verticale) abilitati all'esercizio della professione forense, sopravvivono tante categorie di avvocati "diversamente compatibili".

Tra queste esaminiamo la categoria degli  avvocati che siedono nei consigli di amministrazione di società di capitali ma non in ruoli qualificati incompatibili dall'art. 18, lettera c, della l. 247/12. E si badi, in ordine al ruolo rivestito nel cda le SSUU hanno recentemente affermato (sentenza 25795 depositata il 18/11/2013) che può fare anche l’avvocato il presidente del cda se a gestire la società è l’amministratore delegato.

Si legge in un articolo di Nicola Di Molfetta, dal titolo "Avvocati in cda: Assogestioni scoperchia il vaso di Pandora", pubblicato il 27 marzo 2013:
"Metti un avvocato in cda. Solo uno? Gli elenchi dei board ne sono pieni. Ci sono professionisti della poltrona. Toghe più simili a tuniche cardinalizie. Rosso porpora, alla Richelieu.
Già perché, in Italia, c’è una (a mio parere discutibile) tradizione che vede molti imprenditori o manager portare con sè, in consiglio d’amministrazione per l’appunto, i loro legali di fiducia. Ossia gli avvocati che li assistono nelle operazioni straordinarie: dall’acquisizione di un concorrente, al contratto di finanziamento con le banche, dalla emissione di obbligazioni, alla quotazione in Borsa.
Spesso si tratta di vere e proprie eminenze grigie che conoscono l’azienda come le loro tasche, sanno quanti spilli ci sono nei cassetti e quanti scheletri negli armadi.
Insomma, sono un vero e proprio alter ego del boss, alle cui sorti, quindi, sono legati anche da un punto di vista economico.
Di solito, questi avvocati siedono nei board come indipendenti. Ma, considerato quanto detto, è davvero difficile pensare che l’indipendenza presunta non si scontri con una dipendenza di fatto dovuta al rapporto di lavoro sussistente tra l’avvocato-consigliere e la società cliente che gli apre le porte del consiglio d’amministrazione....
".

LEGGI DI SEGUITO DALLA SENTENZA 25797/2013 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...

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Consiglio di Stato su annullabilità e nullità per violato diritto comunitario

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Scrive Consiglio di Stato 3072 del 19/5/2009: "... la sezione non intende discostarsi dagli approdi ermeneutici cui è giunta la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008, n. 4263; sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 579; sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35), secondo la quale la violazione del diritto comunitario implica un vizio di illegittimità – annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante, mentre la nullità (o l’inesistenza) è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna (attributiva del potere) incompatibile con il diritto comunitario (e quindi disapplicabile).
Logici corollari di tale ricostruzione sono:
a) sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo entro il prescritto termine di decadenza, pena la sua inoppugnabilità;
b) l’obbligo per l’amministrazione di applicare l’atto illegittimo salvo il ricorso ai poteri di autotutela.

Nel caso di specie non esiste alcuna norma – di rango primario o secondario – che sia in contrasto con il diritto comunitario; il contrasto, in astratto ed in tesi, è ipotizzabile solo con i su riferiti atti di indirizzo aventi contenuto non regolamentare".

 

Proletariato forense e concorrenza selvaggia

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Riporto di seguito un brano dal romanzo di Diego De Silva "Non avevo capito niente", edito da Einaudi. E' illuminante sulla vera situazione di quello che è ormai "proletariato forense". Più in generale è un quadro veritiero; non rappresenta certo tutta l'avvocatura ma una parte non minima caertamente si. E sotto c'è, a mio avviso, una "legge fisica", questa: la concorrenza sana, in tutte le professioni, è tutt'altra cosa dalla concorrenza sfrenata che è, in relatà, il segno della mancanza reale di regolazione proconcorrenziale.

"Come fosse difficile reperire informazioni sul conto di un avvocato. Come non si sapesse chi ha successo e chi si arrangia. Come ci fosse bisogno di assumere un detective per sapere che non faccio un cazzo. Siamo in tanti, ecco come mi consolo quando mi prende lo sconforto. Siamo i nuovi poveri i. Quelli che non lo diranno mai. Siamo annichiliti dalla dignità. In nome suo ci roviniamo la vita. Provateci pure, se avete tempo da perdere: non troverete mei un avvocato, o qualsiasi altro professionista disperato che annaspa nella saturazione del mercato contemporaneo disposto a dirvi: "guadagno meno di una cameriera, se non fosse per la mia famiglia dovrei chiudere lo studio domani mattina, però vado in giro in giacca e cravatta e faccio finta di niente". Non c'è verso. Nessuno di noi sputerà mai il rospo. Siamo una minoranza reticente. Non abbiamo sindacato nè rivendicazioni. Non siamo pericolosi. Viviamo nell'imbarazzo e nel senso di colpa. Non facciamo altro che aumentare. Il fatto è che qui da noi gli avvocati sono diventati come gli assicuratori, come gli agenti immobiliari. Ce ne sono a bizzeffe, uno più affamato dell'altro. Basta fare due passi in una strada anche periferica e contare le targhette affisse ai portoni. Un avvocato, oggi, per una nomina anche d'ufficio è disposto a piroette e carpiati della dignità fantasiosissimi. E la molla non è l'ambizione economica o il desiderio di prestigio sociale: nemmeno più questo. Qui si tratta, ma davvero, di stare sul mercato con un minimo di sensatezza (cioè, pagare le spese e portare qualche soldo a casa) o chiudere baracca. E la vera tragedia è che questa politica della sopravvivenza accomuna ormai trasversalmente sfigati e garantiti, privilegiati e poveri cristi. Nel senso che il rampollo dell'avvocato di successo ha una fame di procacciamento pratiche mediamente pari o addirittura superiore a quella di chi è professionalmente figlio di n.n. E' la nuova natura della concorrenza, palazzinara e bulimica, che ha equiparato avidità e bisogno, ponendo sul piano di una falsa parità contendenti che partono da posizioni completamente diverse. Ricchi e poveri che lottano per le stesse cose: ecco a voi la morte del principio di uguaglianza. Se uno li osserva gli avvocati in un tribunale affollato, quasi non ci crede che facciano sul serio a comportarsi così. Si spostano da un corridoio all'altro, da un'aula all'altra, o più spesso dalle aule al bar, dribblando la gente come se lo facessero apposta per dimostrargli che ingombrano. Danno continuamente prova di consolidato senso dell'orientamento fra i corridoi e le aule di udienza per rendere noto che loro (gli avvocati) sono di casa, mentre gli altri (gli utenti del servizio Giustizia) sono ospiti. Quando si incrociano si chiamano spiritosamente per titolo e cognome e si scambiano frasi assolutamente irrilevanti ad alta voce, all'esclusivo scopo di farsi sentire. Ma cosa pensano che le persone in cui s'imbattono commentino sottovoce fra di loro: "Oh, ma l'hai visto quell'avvocato lì, come urla bene?". Si, va bè, lo so che non tutti gli avvocati sono così, grazie tante. Ma io sto parlando di quelli che sono così, è ovvio."
 

Corte di giustizia e ostacoli al part time

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La Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza del 24 aprile 2008 nelle cause riunite C-55/07 e C-56/07 ha vagliato in concreto il rispetto del principio di proporzionalità da parte di una disposizione di legge italiana che costituiva ostacolo non giustificato alla diffusione del part time, diffusione che costituisce il fine della direttiva 97/81/Ce, articolo 5. Era stato il Tribunale di Bolzano a proporre questione pregiudiziale. Tale decisione pare molto utile a sostenere la "causa" degli avvocati-part-time.


LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA TRATTA DAL SITO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ...

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Ci si consola oggigiorno non con la penitenza, ma col divertimento. Il pentimento non è più di moda (O. Wilde)