La seconda sezione della Cassazione ha deciso, con sentenza 21495 del 12/10/2008, che "Qualora l'attività professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto negli appositi albi, e a maggior ragione da uno che non è munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, il rapporto intercorso tra professionista e cliente deve ritenersi affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., sicchè questi non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa". PUOI LEGGERE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SUL n. 1/2008 di "RASSEGNA FORENSE".
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Leggi di seguito (tratta dal sito della Corte di giustizia) la sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 16/10/2007, nel caso Palacios de la Villa (procedimento C‑411/05) in tema di <<Direttiva 2000/78/CE − Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro − Portata − Contratto collettivo che prevede la cessazione ex lege del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto l’età di 65 anni e abbia diritto ad una pensione di vecchiaia − Discriminazione in base all’età − Giustificazione>>. 

Cicerone non era iscritto all'albo degli avvocati di Roma, non all'albo degli abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non era specializzato e non vantava crediti formativi. 