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C.N.F.: le norme su incompatibilità sono "di stretta interpretazione"

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(da www.servizi-legali.it )

Il C.N.F., con parere 93/2005, confermò il principio che "le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli". Leggi di seguito il parere del C.N.F. ...

 

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Sulla necessità di una stretta interpretazione delle ipotesi di incompatibilità.
Parere 14 dicembre 2005, n. 93
Quesito del COA di Pescara, rel. cons. Morgese
Il quesito verte sull'applicabilità ai praticanti avvocati, i quali
non abbiano richiesto l'abilitazione al patrocinio, delle norme in
tema di incompatibilità di cui all'art. 3 del R.D.L. 1578/1933.
Contrario salvo per le ipotesi in cui il soggetto sia sottoposto ad
obblighi gerarchici o di condotta di tale intensità da risultare non
coniugabili con i doveri di indipendenza e riservatezza che sono
imposti anche al praticante avvocato
La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

Allo stato attuale la legislazione professionale non prevede alcuna
estensione al praticante delle situazioni di incompatibilità
previste per gli avvocati.
Si deve confermare, peraltro, che le ipotesi di incompatibilità
devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono
sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli.

Ciò premesso, non può escludersi che vi siano situazioni nelle
quali, in concreto, il soggetto sia sottoposto ad obblighi
gerarchici o di condotta di tale intensità da risultare non
coniugabili con i doveri di indipendenza e riservatezza che sono
imposti anche al praticante avvocato. Questo è il caso, che si è
posto nel passato, della possibilità di svolgere la pratica per
militari in servizio nei Carabinieri o nella Guardia di Finanza, nei
confronti dei quali vige un obbligo di denuncia di fatti di reato
comunque appresi ed un intenso vincolo di subordinazione gerarchica.
(cfr. parere 14 aprile 2000, n. 124, in I pareri del Consiglio
onale Forense (1998-2000) , Milano 2001, p. 97).
A ciò si aggiunge la circostanza che i praticanti che esercitano
altresì un'attività per la quale la legge prevede un'incompatibilità
con la professione forense non possono ottenere l'abilitazione al
patrocinio (cfr. parere 24 marzo 2000, n. 121, ivi , p. 95).

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